PREVIDAGE SRL
Sede legale
Corso Garibaldi, 49
20121 Milano (MI)
REA di Milano 2740204
CF e P.IVA 13733500964
Capitale sociale € 10.000
previdage@legalmail.it
Sedi operative
Via Larga, 8
20122 Milano (MI)
Piazza De Gasperi, 12/16
21047 Saronno (VA)
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Ricongiunzione con la Gestione Separata: con la circolare INPS n. 15/2026 si apre un passaggio particolarmente rilevante nel sistema previdenziale italiano. L’Istituto ha infatti recepito l’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, riconoscendo la possibilità di effettuare la ricongiunzione dei contributi da e verso la Gestione Separata nei rapporti con le Casse professionali privatizzate.
Si tratta di una novità di grande importanza, perché fino a oggi l’INPS aveva escluso questa possibilità, richiamando la natura speciale della Gestione Separata. L’apertura segna quindi un cambio di impostazione significativo, anche se non introduce una facoltà generalizzata. Il nuovo orientamento, infatti, resta limitato ai rapporti tra Gestione Separata INPS e Casse professionali di cui ai D.lgs. 509/1994 e 103/1996.
La ricongiunzione è lo strumento che consente di riunire in un’unica gestione previdenziale i periodi assicurativi maturati presso enti diversi, con l’obiettivo di costruire una sola posizione pensionistica.
Nel caso affrontato dalla circolare, l’operazione può avvenire in due direzioni:
Il riferimento normativo resta la Legge n. 45/1990, che disciplina la ricongiunzione per i liberi professionisti in presenza di contribuzione accreditata presso differenti gestioni previdenziali.
È però essenziale chiarire un punto: l’apertura riconosciuta dall’INPS non riguarda tutti i rapporti con le gestioni dell’Istituto. Restano infatti esclusi i trasferimenti tra Gestione Separata e Assicurazione generale obbligatoria, gestioni degli autonomi, fondi sostitutivi o esclusivi. In altri termini, non siamo di fronte a una ricongiunzione generalizzata tra Gestione Separata e tutte le casse INPS.
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Questo è uno degli aspetti più delicati della novità. La circolare ammette la ricongiunzione solo nei rapporti con le Casse professionali privatizzate, senza estendere la possibilità ai rapporti interni tra Gestione Separata e altre forme di previdenza obbligatoria gestite dall’INPS.
La conseguenza pratica è tutt’altro che marginale. Se, ad esempio, un professionista ha contributi nella Gestione Separata, in una Cassa professionale e anche nel Fondo pensione lavoratori dipendenti, l’eventuale ricongiunzione verso la Gestione Separata o verso la Cassa non coinvolgerà automaticamente tutte le gestioni presenti nella sua posizione assicurativa. Rimarranno escluse, infatti, le ulteriori contribuzioni diverse da quelle espressamente ammesse nel rapporto tra Gestione Separata e Cassa professionale.
Si tratta quindi di un’impostazione restrittiva, che rende indispensabile una verifica tecnica preventiva prima della presentazione della domanda.
Nel caso di trasferimento in uscita dalla Gestione Separata verso una Cassa professionale, il ruolo dell’INPS è sostanzialmente esecutivo. L’Istituto trasferisce infatti la contribuzione accreditata, rivalutandola al tasso annuo composto del 4,5%, come previsto dalla Legge n. 45/1990.
Questa possibilità può risultare particolarmente interessante quando:
L’elemento da non sottovalutare è proprio la rivalutazione al 4,5% composto, che in diversi casi può rivelarsi più conveniente rispetto ai criteri ordinari di capitalizzazione del montante contributivo. Per questa ragione, la ricongiunzione in uscita può trasformarsi in una soluzione vantaggiosa, soprattutto per chi intende accentrare la propria carriera previdenziale nella Cassa professionale di appartenenza.
Più complessa è invece la ricongiunzione in entrata nella Gestione Separata. La prima criticità riguarda il limite temporale: per questa gestione, infatti, l’obbligo contributivo decorre solo dal 1° aprile 1996.
Secondo quanto chiarito dall’INPS, non è possibile trasferire nella Gestione Separata contribuzione riferita a periodi anteriori a tale data. Non è ammessa neppure una ricongiunzione parziale limitata ai soli periodi successivi, se nella gestione di provenienza sono presenti anche periodi antecedenti.
Inoltre, pur essendo ammessa la ricongiunzione anche in presenza di una pensione diretta già liquidata, non possono comunque essere trasferiti i periodi che hanno già dato luogo a un trattamento pensionistico, poiché non sono più disponibili ai fini di una nuova operazione previdenziale.
Tutto ciò dimostra come la ricongiunzione verso la Gestione Separata sia uno strumento sì possibile, ma molto più selettivo e vincolato rispetto a quanto potrebbe sembrare a una prima lettura della circolare.
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Quando la ricongiunzione avviene verso la Gestione Separata, può emergere un onere economico a carico dell’interessato. Il calcolo segue i criteri previsti dall’art. 2, comma 5, del D.lgs. 184/1997.
In sintesi:
Il reddito utilizzato non può comunque essere inferiore al minimale né superiore al massimale fissato per l’anno di riferimento. Dall’importo così determinato si sottrae poi il valore della contribuzione trasferita, rivalutata al 4,5% annuo composto. Il saldo che ne deriva rappresenta l’onere netto dovuto dal richiedente.
È quindi evidente che la convenienza dell’operazione non può essere valutata in astratto: serve sempre un conteggio puntuale, perché il costo può incidere in modo rilevante sulla decisione finale.
La ricongiunzione non produce solo un effetto amministrativo di riunione dei contributi, ma incide concretamente sia sul diritto sia sulla misura della pensione.
Il periodo trasferito viene infatti accreditato nella nuova gestione per una durata corrispondente a quella originaria, secondo criteri tecnici specifici per la valorizzazione temporale di mesi e settimane. Tuttavia, il punto più importante è un altro: il periodo non conserva automaticamente la base economica originaria della Cassa di provenienza.
Il suo valore viene infatti ricalcolato sulla base del reddito preso a riferimento per determinare l’onere, e successivamente trasformato in montante contributivo applicando l’aliquota del 33%.
Sotto questo profilo, l’operazione presenta caratteristiche simili a quelle di un riscatto: la rivalutazione del montante decorre dalla domanda di ricongiunzione e non retroagisce alle annualità in cui i contributi erano stati originariamente versati.
In alcuni casi, accentrare la contribuzione nella Gestione Separata può risultare utile per perfezionare specifici requisiti pensionistici riservati ai cosiddetti contributivi puri.
Ad esempio, la ricongiunzione può aiutare a:
Tuttavia, la convenienza deve sempre essere valutata con estrema attenzione. In alcune situazioni, infatti, l’accentramento nella Gestione Separata può comportare la perdita di regole più favorevoli previste dalla Cassa professionale di provenienza.
Per questo motivo, l’analisi non può limitarsi al solo trasferimento dei contributi, ma deve considerare anche i requisiti futuri, il metodo di calcolo e l’eventuale onere economico da sostenere.
Un chiarimento fondamentale riguarda il fatto che la ricongiunzione non sostituisce gli altri istituti di coordinamento previdenziale. Restano infatti utilizzabili, quando ne ricorrono i presupposti:
La differenza è sostanziale. La ricongiunzione comporta un vero e proprio trasferimento della contribuzione e delle relative risorse verso un’unica gestione. Il cumulo e la totalizzazione, invece, mantengono separate le diverse posizioni e ne coordinano gli effetti esclusivamente ai fini del diritto a pensione.
Quanto al computo nella Gestione Separata, può rappresentare una strada alternativa in presenza di contribuzione presso altre gestioni INPS, ma richiede requisiti più stringenti, tra cui:
L’apertura dell’INPS alla ricongiunzione da e verso la Gestione Separata rappresenta un passaggio importante, perché recepisce finalmente un orientamento giurisprudenziale consolidato e amplia, almeno in parte, gli strumenti disponibili per chi ha alle spalle carriere previdenziali miste.
Non si tratta, però, di una soluzione automatica né universalmente conveniente. La facoltà resta tecnica, circoscritta e soggetta a limiti precisi, soprattutto quando entrano in gioco anzianità anteriori al 1996, contributi distribuiti su più gestioni o regole più favorevoli previste dalle Casse professionali.
Prima di scegliere la ricongiunzione, è quindi fondamentale effettuare una valutazione previdenziale personalizzata, verificando con attenzione costi, vantaggi, alternative disponibili ed effetti futuri sul trattamento pensionistico.
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