Finanziaria 2026

Finanziaria 2026, pensioni e incremento dei requisiti

Finanziaria 2026 e adeguamento alla speranza di vita: come cambiano i requisiti pensionistici dal 2027 ?

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) interviene in modo significativo, ma temporaneo, sul meccanismo di allineamento automatico dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, disciplinato dall’art. 12, comma 12-bis, del DL 78/2010 e confermato dalla legge Fornero (art. 24 DL 201/2011). 

In particolare, l’intervento normativo, contenuto nell’art. 1, comma 185, introduce un blocco parziale e temporalmente circoscritto degli adeguamenti, originariamente previsti nella misura di 3 mesi per il biennio 2027-2028, con effetti differenziati a seconda delle tipologie di pensione e delle categorie di lavoratori interessate. 

La finalità dichiarata è quella di attenuare l’impatto immediato degli incrementi anagrafici e contributivi, senza tuttavia disinnescare il meccanismo strutturale di collegamento tra requisiti pensionistici e dinamica demografica, che resta pienamente operativo a regime. 

Ne deriva un quadro normativo sempre più complesso, nel quale la corretta individuazione del regime applicabile richiede un’attenta valutazione della posizione individuale, della tipologia di attività svolta e della forma di pensionamento di riferimento. 

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Finanziaria 2026 e pensione di vecchiaia: aumento graduale dell’età pensionabile 

Con riferimento alla pensione di vecchiaia, l’intervento normativo determina uno slittamento del calendario degli adeguamenti Istat. 

Nello specifico: 

  • dal 1° gennaio 2027, il requisito anagrafico salirà a 67 anni e 1 mese; 
  • dal 1° gennaio 2028, l’adeguamento tornerà ad essere pieno, con un incremento di ulteriori 2 mesi, portando il requisito a 67 anni e 3 mesi. 

Il differimento di un anno dell’adeguamento pieno rispetto alle previsioni originarie consente quindi una transizione più graduale, ma non modifica la struttura dell’istituto, che resta ancorato all’evoluzione della speranza di vita rilevata dall’Istat. 

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Finanziaria 2026: pensione anticipata ordinaria e nuovi requisiti contributivi dal 2027 

Modifiche analoghe interessano la pensione anticipata ordinaria di cui all’art. 24, comma 10, del DL 201/2011, per la quale i requisiti contributivi subiranno i seguenti incrementi: 

  • dal 1° gennaio 202742 anni e 11 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne; 
  • dal 1° gennaio 202843 anni e 1 mese per gli uomini e 42 anni e 1 mese per le donne. 

Resta espressamente confermata la finestra mobile di 3 mesi, prevista dalla normativa vigente, che continua a differire la decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla maturazione del requisito contributivo. 

Va inoltre ricordato che, per i dipendenti pubblici non statali iscritti alle gestioni CPI, CPUG, CPDEL e CPS, le finestre di attesa, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 213/2023, risultano pari a: 

  • 4 mesi per chi matura i requisiti nel 2025; 
  • 5 mesi per chi li matura nel 2026; 
  • 7 mesi in caso di maturazione nel 2027; 
  • 9 mesi per chi raggiunge i requisiti dal 2028; 

salvo le ipotesi di cumulo previste dalla circolare INPS n. 48/2024. 

Pensione anticipata contributiva: aumento di età, contributi e soglie economiche 

Più articolato è l’intervento sulla pensione anticipata contributiva, disciplinata dall’art. 24, comma 11, del DL 201/2011. In questo caso, dal 2027 l’adeguamento agirà contemporaneamente su due fronti. 

Da un lato aumenterà il requisito anagrafico, che salirà a: 

  • 64 anni e 1 mese dal 2027; 
  • 64 anni e 3 mesi dal 2028. 

Dall’altro aumenterà anche il requisito contributivo, che passerà a: 

  • 20 anni e 1 mese dal 2027; 
  • 20 anni e 3 mesi dal 2028. 

A ciò si aggiunge un ulteriore incremento, non collegato direttamente agli adeguamenti alla speranza di vita, ma dovuto alla consueta rivalutazione annuale degli importi pensionistici. 

Per il 2026, infatti, come confermato dall’INPS con circolare n. 153/2025, l’aumento dell’assegno sociale a 546,24 euro mensili ha determinato anche l’incremento delle soglie minime richieste per l’accesso al trattamento, pari a: 

  • 1.638,72 euro, cioè 3 volte l’assegno sociale, per la generalità dei lavoratori; 
  • 1.529,47 euro, cioè 2,8 volte l’assegno sociale, per le donne con un figlio; 
  • 1.420,22 euro, cioè 2,6 volte l’assegno sociale, per le donne con due o più figli. 

Anche per questa forma di pensionamento resta ferma la finestra mobile di 3 mesi. 

La Legge di Bilancio 2026 ha inoltre eliminato le modifiche introdotte dalla manovra precedente, che consentivano di includere le eventuali rendite derivanti dalla previdenza complementare per il raggiungimento della soglia minima richiesta. Di conseguenza, non sarà più possibile accedere al trattamento facendo valere una pensione INPS insufficiente compensata da una rendita integrativa adeguata. 

Pensione di vecchiaia contributiva: innalzamento dell’età di accesso 

L’adeguamento alla speranza di vita inciderà anche sulla pensione di vecchiaia contributiva prevista dall’art. 24, comma 7, del DL 201/2011, destinata ai lavoratori privi di contribuzione anteriore al 1996. 

Dal 2027, il requisito anagrafico, oggi pari a 71 anni, salirà a: 

  • 71 anni e 1 mese dal 1° gennaio 2027; 
  • 71 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2028. 

Il requisito contributivo, invece, resterà invariato, confermandosi in 5 anni di versamenti effettivi. 

Finanziaria 2026: effetti su TFS e TFR dei dipendenti pubblici 

La riduzione temporanea degli adeguamenti alla speranza di vita non produrrà effetti diretti sui termini di corresponsione delle indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici, che, in base alle disposizioni della nuova finanziaria, decorreranno dalla data in cui il pensionamento sarebbe stato conseguito con l’applicazione dell’incremento pieno. 

È però presente una novità favorevole: la legge di bilancio interviene infatti sul termine di pagamento del TFS/TFR per i dipendenti che cessano dal servizio per raggiungimento del limite di età, riducendolo da 12 mesi a 9 mesi dalla data di cessazione, a partire dal 1° gennaio 2027. 

Resta invece ferma la disciplina ordinaria per le altre ipotesi di cessazione dal servizio. 

Finanziaria 2026: categorie escluse dagli aumenti 

La manovra introduce anche importanti deroghe soggettive agli aumenti dei requisiti pensionistici, escludendo: 

  • gli addetti ai lavori gravosi di cui all’allegato B della l. 205/2017, a condizione che abbiano svolto tali attività per almeno 7 anni negli ultimi 10, oppure 6 anni negli ultimi 7, e possiedano almeno 30 anni di contribuzione; 
  • gli addetti ai lavori usuranti e notturni individuati dall’art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del d.lgs. 67/2011, che abbiano svolto tali attività per almeno 7 anni negli ultimi 10 o per almeno metà della vita lavorativa, e siano in possesso di almeno 30 anni di contributi. 

La deroga viene estesa anche alla pensione anticipata per i lavoratori precoci con 41 anni di contributi, prevista dall’art. 1, comma 199, della l. 232/2016, ma esclusivamente per i lavoratori impiegati in attività gravose o usuranti/notturne. 

Blocco dei requisiti per gli usuranti fino al 2028 

Con specifico riferimento ai lavoratori usuranti e notturni, la legge di bilancio dispone inoltre il blocco degli adeguamenti alla speranza di vita fino al 31 dicembre 2028 per la pensione di anzianità disciplinata dal d.lgs. n. 67/2011. 

Tali lavoratori potranno quindi continuare ad accedere alla pensione con un minimo di: 

  • 61 anni e 7 mesi di età; 
  • 35 anni di contributi; 
  • quota 97,6. 

Le condizioni da perfezionare salgono invece a: 

  • 62 anni e 7 mesi e quota 98,6 in caso di svolgimento del lavoro notturno da 72 a 77 notti l’anno; 
  • 63 anni e 7 mesi e quota 99,6 in caso di svolgimento del lavoro notturno da 64 a 71 notti l’anno. 

È inoltre previsto un incremento di un’ulteriore annualità per chi possiede contributi accreditati presso le gestioni speciali INPS dei lavoratori autonomi, cioè Artigiani, Commercianti e CD-CM. 

Finanziaria 2026: soggetti esclusi dalle deroghe 

Restano invece esclusi dalle deroghe i lavoratori addetti a mansioni gravose che accedono all’Ape sociale, di cui all’art. 1, comma 179, della l. n. 232/2016, per i quali continuano ad applicarsi gli adeguamenti ordinari alla speranza di vita. 

Più precisamente, chi accede all’anticipo pensionistico a carico dello Stato conseguirà la pensione di vecchiaia a: 

  • 67 anni e 1 mese, in caso di maturazione dei requisiti entro il 2027; 
  • 67 anni e 3 mesi, in caso di perfezionamento entro il 2028. 

L’indennità sarà comunque corrisposta sino alla maturazione del requisito anagrafico per la vecchiaia comprensivo dell’adeguamento. 

Finanziaria 2026: altre categorie interessate dagli incrementi 

Gli adeguamenti alla speranza di vita si riflettono anche sui requisiti anagrafici delle pensioni di vecchiaia previste per specifiche categorie professionali, tra cui: 

  • ballerini e tersicorei, con età pensionabile attualmente fissata a 47 anni; 
  • sportivi professionisti, con età di vecchiaia a 54 anni; 
  • appartenenti al gruppo canto, con età pensionabile a 62 anni; 
  • appartenenti al gruppo attori, con età pensionabile a 65 anni; 
  • iscritti all’ex Fondo trasporti, con vecchiaia a 62 anni; 
  • iscritti all’ex Fondo volo, con vecchiaia a 62 anni; 
  • beneficiari della pensione di vecchiaia anticipata per invalidità almeno pari all’80% ai sensi dell’art. 1, comma 8, del d.lgs. 503/1992, per i quali l’età pensionabile è attualmente pari a 56 anni per le donne e 61 anni per gli uomini, con finestra di 12 mesi. 

Finanziaria 2026: Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico 

Per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, la manovra prevede un adeguamento più incisivo. 

In particolare, oltre agli incrementi già osservati, viene stabilito un ulteriore adeguamento dei requisiti pensionistici dedicati agli appartenenti al settore, inferiori a quelli previsti nell’assicurazione generale obbligatoria, nella misura di: 

  • un mese per l’anno 2028; 
  • un ulteriore mese per l’anno 2029; 
  • un ulteriore mese a decorrere dall’anno 2030. 

La Manovra Finanziaria 2026 attenua solo in parte e solo temporaneamente l’impatto dell’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita. Il meccanismo strutturale resta infatti pienamente in vigore, mentre cambiano tempi, modalità applicative e categorie coinvolte. 

Per questo motivo, la lettura della norma richiede particolare attenzione: pensione di vecchiaia, pensione anticipata ordinaria, pensione anticipata contributiva, vecchiaia contributiva, deroghe per lavori gravosi e usuranti, TFS/TFR e regimi speciali seguono logiche differenti e impongono una verifica puntuale della posizione individuale. 

In materia pensionistica, anche quando l’intervento normativo sembra “attenuare” un aumento, gli effetti pratici possono restare molto rilevanti. Ed è proprio su questi aspetti che diventa fondamentale una valutazione tecnica preventiva. 

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