PREVIDAGE SRL
Sede legale
Corso Garibaldi, 49
20121 Milano (MI)
REA di Milano 2740204
CF e P.IVA 13733500964
Capitale sociale € 10.000
previdage@legalmail.it
Sedi operative
Via Larga, 8
20122 Milano (MI)
Piazza De Gasperi, 12/16
21047 Saronno (VA)
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Finanziaria 2026 e adeguamento alla speranza di vita: come cambiano i requisiti pensionistici dal 2027 ?
La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) interviene in modo significativo, ma temporaneo, sul meccanismo di allineamento automatico dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, disciplinato dall’art. 12, comma 12-bis, del DL 78/2010 e confermato dalla legge Fornero (art. 24 DL 201/2011).
In particolare, l’intervento normativo, contenuto nell’art. 1, comma 185, introduce un blocco parziale e temporalmente circoscritto degli adeguamenti, originariamente previsti nella misura di 3 mesi per il biennio 2027-2028, con effetti differenziati a seconda delle tipologie di pensione e delle categorie di lavoratori interessate.
La finalità dichiarata è quella di attenuare l’impatto immediato degli incrementi anagrafici e contributivi, senza tuttavia disinnescare il meccanismo strutturale di collegamento tra requisiti pensionistici e dinamica demografica, che resta pienamente operativo a regime.
Ne deriva un quadro normativo sempre più complesso, nel quale la corretta individuazione del regime applicabile richiede un’attenta valutazione della posizione individuale, della tipologia di attività svolta e della forma di pensionamento di riferimento.
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Con riferimento alla pensione di vecchiaia, l’intervento normativo determina uno slittamento del calendario degli adeguamenti Istat.
Nello specifico:
Il differimento di un anno dell’adeguamento pieno rispetto alle previsioni originarie consente quindi una transizione più graduale, ma non modifica la struttura dell’istituto, che resta ancorato all’evoluzione della speranza di vita rilevata dall’Istat.
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Modifiche analoghe interessano la pensione anticipata ordinaria di cui all’art. 24, comma 10, del DL 201/2011, per la quale i requisiti contributivi subiranno i seguenti incrementi:
Resta espressamente confermata la finestra mobile di 3 mesi, prevista dalla normativa vigente, che continua a differire la decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla maturazione del requisito contributivo.
Va inoltre ricordato che, per i dipendenti pubblici non statali iscritti alle gestioni CPI, CPUG, CPDEL e CPS, le finestre di attesa, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 213/2023, risultano pari a:
salvo le ipotesi di cumulo previste dalla circolare INPS n. 48/2024.
Pensione anticipata contributiva: aumento di età, contributi e soglie economiche
Più articolato è l’intervento sulla pensione anticipata contributiva, disciplinata dall’art. 24, comma 11, del DL 201/2011. In questo caso, dal 2027 l’adeguamento agirà contemporaneamente su due fronti.
Da un lato aumenterà il requisito anagrafico, che salirà a:
Dall’altro aumenterà anche il requisito contributivo, che passerà a:
A ciò si aggiunge un ulteriore incremento, non collegato direttamente agli adeguamenti alla speranza di vita, ma dovuto alla consueta rivalutazione annuale degli importi pensionistici.
Per il 2026, infatti, come confermato dall’INPS con circolare n. 153/2025, l’aumento dell’assegno sociale a 546,24 euro mensili ha determinato anche l’incremento delle soglie minime richieste per l’accesso al trattamento, pari a:
Anche per questa forma di pensionamento resta ferma la finestra mobile di 3 mesi.
La Legge di Bilancio 2026 ha inoltre eliminato le modifiche introdotte dalla manovra precedente, che consentivano di includere le eventuali rendite derivanti dalla previdenza complementare per il raggiungimento della soglia minima richiesta. Di conseguenza, non sarà più possibile accedere al trattamento facendo valere una pensione INPS insufficiente compensata da una rendita integrativa adeguata.
Pensione di vecchiaia contributiva: innalzamento dell’età di accesso
L’adeguamento alla speranza di vita inciderà anche sulla pensione di vecchiaia contributiva prevista dall’art. 24, comma 7, del DL 201/2011, destinata ai lavoratori privi di contribuzione anteriore al 1996.
Dal 2027, il requisito anagrafico, oggi pari a 71 anni, salirà a:
Il requisito contributivo, invece, resterà invariato, confermandosi in 5 anni di versamenti effettivi.
La riduzione temporanea degli adeguamenti alla speranza di vita non produrrà effetti diretti sui termini di corresponsione delle indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici, che, in base alle disposizioni della nuova finanziaria, decorreranno dalla data in cui il pensionamento sarebbe stato conseguito con l’applicazione dell’incremento pieno.
È però presente una novità favorevole: la legge di bilancio interviene infatti sul termine di pagamento del TFS/TFR per i dipendenti che cessano dal servizio per raggiungimento del limite di età, riducendolo da 12 mesi a 9 mesi dalla data di cessazione, a partire dal 1° gennaio 2027.
Resta invece ferma la disciplina ordinaria per le altre ipotesi di cessazione dal servizio.
La manovra introduce anche importanti deroghe soggettive agli aumenti dei requisiti pensionistici, escludendo:
La deroga viene estesa anche alla pensione anticipata per i lavoratori precoci con 41 anni di contributi, prevista dall’art. 1, comma 199, della l. 232/2016, ma esclusivamente per i lavoratori impiegati in attività gravose o usuranti/notturne.
Blocco dei requisiti per gli usuranti fino al 2028
Con specifico riferimento ai lavoratori usuranti e notturni, la legge di bilancio dispone inoltre il blocco degli adeguamenti alla speranza di vita fino al 31 dicembre 2028 per la pensione di anzianità disciplinata dal d.lgs. n. 67/2011.
Tali lavoratori potranno quindi continuare ad accedere alla pensione con un minimo di:
Le condizioni da perfezionare salgono invece a:
È inoltre previsto un incremento di un’ulteriore annualità per chi possiede contributi accreditati presso le gestioni speciali INPS dei lavoratori autonomi, cioè Artigiani, Commercianti e CD-CM.
Restano invece esclusi dalle deroghe i lavoratori addetti a mansioni gravose che accedono all’Ape sociale, di cui all’art. 1, comma 179, della l. n. 232/2016, per i quali continuano ad applicarsi gli adeguamenti ordinari alla speranza di vita.
Più precisamente, chi accede all’anticipo pensionistico a carico dello Stato conseguirà la pensione di vecchiaia a:
L’indennità sarà comunque corrisposta sino alla maturazione del requisito anagrafico per la vecchiaia comprensivo dell’adeguamento.
Gli adeguamenti alla speranza di vita si riflettono anche sui requisiti anagrafici delle pensioni di vecchiaia previste per specifiche categorie professionali, tra cui:
Per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, la manovra prevede un adeguamento più incisivo.
In particolare, oltre agli incrementi già osservati, viene stabilito un ulteriore adeguamento dei requisiti pensionistici dedicati agli appartenenti al settore, inferiori a quelli previsti nell’assicurazione generale obbligatoria, nella misura di:
La Manovra Finanziaria 2026 attenua solo in parte e solo temporaneamente l’impatto dell’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita. Il meccanismo strutturale resta infatti pienamente in vigore, mentre cambiano tempi, modalità applicative e categorie coinvolte.
Per questo motivo, la lettura della norma richiede particolare attenzione: pensione di vecchiaia, pensione anticipata ordinaria, pensione anticipata contributiva, vecchiaia contributiva, deroghe per lavori gravosi e usuranti, TFS/TFR e regimi speciali seguono logiche differenti e impongono una verifica puntuale della posizione individuale.
In materia pensionistica, anche quando l’intervento normativo sembra “attenuare” un aumento, gli effetti pratici possono restare molto rilevanti. Ed è proprio su questi aspetti che diventa fondamentale una valutazione tecnica preventiva.