PREVIDAGE SRL
Sede legale
Corso Garibaldi, 49
20121 Milano (MI)
REA di Milano 2740204
CF e P.IVA 13733500964
Capitale sociale € 10.000
previdage@legalmail.it
Sedi operative
Via Larga, 8
20122 Milano (MI)
Piazza De Gasperi, 12/16
21047 Saronno (VA)
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Rendita vitalizia: la Legge 203/2024 ha introdotto un’importante novità in materia di tutela previdenziale: i lavoratori possono ora richiederne la costituzione anche dopo la prescrizione dei contributi non versati dal datore di lavoro.
Questa modifica legislativa, analizzata nella Circolare INPS n. 48/2025, amplia significativamente i diritti dei lavoratori, offrendo un nuovo strumento per recuperare i periodi contributivi persi e garantire una maggiore sicurezza previdenziale.
Vediamo come funziona la rendita vitalizia, chi può beneficiarne e quali sono le nuove regole introdotte.
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La rendita vitalizia è un istituto che consente di riscattare periodi di contribuzione omessi, garantendo il riconoscimento dei contributi ai fini pensionistici.
Fino ad oggi, la rendita vitalizia poteva essere richiesta solo nei seguenti casi:
Il problema?
Se il lavoratore non agiva entro i termini di legge, perdeva definitivamente la possibilità di riscattare i contributi.
L’articolo 13 della Legge 1338/1962 disciplina la rendita vitalizia, e con la nuova riforma vengono introdotte tre diverse casistiche:
1️. Costituzione della rendita vitalizia da parte del datore di lavoro (art. 13, comma 1)
2️. Costituzione della rendita vitalizia su richiesta del lavoratore in sostituzione del datore di lavoro (art. 13, comma 5)
3️. Nuova facoltà di riscatto senza prescrizione per il lavoratore (art. 13, comma 7)
Il nuovo diritto si attiva solo se sono scaduti i termini di prescrizione per il riscatto da parte del datore di lavoro o del lavoratore in sostituzione. In altre parole, devono essere trascorsi:
15 anni dall’obbligo contributivo (o 20 anni in caso di denuncia del lavoratore).
Ma attenzione: se il lavoratore ha già presentato ricorso o avviato un’azione legale, la prescrizione può essere interrotta, mantenendo attiva la possibilità di riscatto.
2️. La richiesta della rendita vitalizia deve essere accompagnata da prove documentali
3️. Differenze tra le tre tipologie di richiesta
Tipologia di richiesta: regolarizzazione da parte del datore di lavoro
Chi può richiederla?Il datore di lavoro può regolarizzare i contributi omessi
Limiti di prescrizione: 10 anni dalla prescrizione dell’obbligo contributivo (in pratica, 15 o 20 anni dalla scadenza originaria del versamento)
Chi paga la rendita? Il datore di lavoro
Tipologia di richiesta:riscatto in sostituzione del datore (lavoratore)
Chi può richiederla? Il lavoratore può riscattare i contributi non versati dal datore di lavoro
Limiti di prescrizione: 10 anni dalla scadenza del credito contributivo
Chi paga la rendita? Il lavoratore
Tipologia di richiesta: nuova opzione autonoma (art. 13, comma 7)
Chi può richiederla? Il lavoratore può riscattare i contributi omessi anche senza il coinvolgimento del datore di lavoro
Limiti di prescrizione: Nessun limite di prescrizione
Chi paga la rendita? Il lavoratore
Impatto per i lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica
Anche i lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica possono avvalersi della nuova facoltà di riscatto dei contributi omessi. Tuttavia, per loro continuano ad applicarsi le specifiche regole di prescrizione previste per i contributi dovuti agli enti pubblici.
Cosa cambia?
La modifica introdotta dalla Legge 203/2024 rappresenta una svolta importante per la tutela dei diritti previdenziali:
Attenzione agli oneri economici: il costo della rendita vitalizia è a carico del lavoratore, ma offre la certezza di un riconoscimento previdenziale.
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