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indennità di malattia

Indennità di malattia e INPS per i pensionati lavoratori

L’INPS ha aggiornato di recente la propria posizione in merito al diritto all’indennità di malattia per i pensionati che riprendono un’attività lavorativa dipendente. Un cambio di prospettiva che supera le restrizioni del passato e riconosce il diritto alla tutela previdenziale per la malattia, ma che presenta ancora importanti limiti e condizioni.

L’innalzamento dell’età pensionabile e l’evoluzione del mercato del lavoro hanno portato sempre più pensionati a riprendere un’attività subordinata. Questa tendenza ha sollevato un interrogativo fondamentale: chi è già titolare di un trattamento pensionistico ha diritto all’indennità di malattia in caso di temporanea incapacità lavorativa?

Per anni, la risposta dell’INPS è stata negativa.

La circolare n. 95 bis del 2006 escludeva il riconoscimento dell’indennità ai pensionati rioccupati, basandosi sul principio che l’indennità di malattia ha una funzione compensativa della perdita di reddito. Il pensionato, già percettore di un trattamento previdenziale, non veniva considerato in uno stato di necessità economica tale da giustificare l’intervento dell’assicurazione sociale.

Il mutato contesto normativo e la crescente diffusione del lavoro post-pensionamento, però, hanno spinto l’INPS a rivedere questa impostazione. Con la circolare 57/2025, l’Istituto ha ridefinito le condizioni di accesso all’indennità di malattia per i pensionati-lavoratori.

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Chi può beneficiare dell’indennità di malattia?

Secondo il nuovo orientamento, i pensionati che instaurano un rapporto di lavoro dipendente possono accedere all’indennità di malattia, ma solo se il loro settore prevede questa tutela.

Il criterio fondamentale è la copertura assicurativa attiva: se il pensionato-lavoratore è soggetto al versamento dei contributi per la malattia, allora ha diritto alla relativa prestazione, come qualsiasi altro dipendente.

Nonostante questa apertura, permangono alcune restrizioni.

Il vincolo dell’incumulabilità

Le pensioni soggette a regime di incumulabilità con i redditi da lavoro restano un ostacolo al riconoscimento dell’indennità di malattia. Se il trattamento pensionistico non può essere cumulato con il reddito da lavoro subordinato, la stessa regola si applica all’indennità di malattia, considerata una sostituzione della retribuzione.

L’incompatibilità con la pensione di inabilità

Chi percepisce una pensione di inabilità non può accedere all’indennità di malattia. L’articolo 2 della Legge n. 222/1984 stabilisce che la pensione di inabilità è concessa solo in assenza di qualsiasi attività lavorativa. Se il pensionato riprende un impiego, la pensione viene revocata, rendendo impossibile l’accesso all’indennità di malattia.

Lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD)

Per gli operai agricoli a tempo determinato, l’indennità di malattia dipende dall’iscrizione agli elenchi anagrafici. Tuttavia, se un pensionato non ha un rapporto di lavoro attivo, non può beneficiare della tutela per la malattia, anche se ancora formalmente iscritto.

Lavoratori iscritti alla Gestione Separata

I pensionati che svolgono attività autonoma o parasubordinata e sono iscritti alla Gestione Separata INPS non hanno diritto all’indennità di malattia. Le circolari INPS n. 147/2001 e n. 76/2007 escludono espressamente l’erogazione di prestazioni di malattia e degenza ospedaliera ai pensionati iscritti a questa gestione.

La revisione delle regole da parte dell’INPS rappresenta un passo avanti rispetto alle precedenti restrizioni. Il principio guida è chiaro: se un lavoratore versa i contributi per la malattia, deve poter accedere alla relativa tutela previdenziale.

Restano, però, criticità e limiti applicativi, specialmente in relazione ai vincoli di incumulabilità e all’esclusione di alcune categorie di lavoratori.

 

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