PREVIDAGE SRL
Sede legale
Corso Garibaldi, 49
20121 Milano (MI)
REA di Milano 2740204
CF e P.IVA 13733500964
Capitale sociale € 10.000
previdage@legalmail.it
Sedi operative
Via Larga, 8
20122 Milano (MI)
Piazza De Gasperi, 12/16
21047 Saronno (VA)
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TFR ai fondi pensione: cosa è cambiato dal 1° luglio?
Dal 1° luglio 2026 il silenzio del lavoratore neo-assunto attiva l’adesione automatica al fondo pensione di riferimento. Il termine scende da 6 mesi a 60 giorni.
La previdenza complementare entra nelle procedure di assunzione. Con la legge 30 dicembre 2025, n. 199, il legislatore ha riscritto le regole sulla destinazione del TFR maturando, riducendo da sei mesi a 60 giorni il termine entro cui il lavoratore dipendente del settore privato deve esprimere la propria scelta. Decorso quel termine senza dichiarazione espressa, scatta l’iscrizione automatica al fondo pensione di riferimento con effetto retroattivo alla data di assunzione.
Per le aziende, il tema non è solo documentale: è economico, organizzativo e urgente.
Nel regime previgente, il lavoratore disponeva di sei mesi dall’assunzione per scegliere se mantenere il TFR in azienda (o presso il Fondo di Tesoreria INPS) oppure conferirlo a una forma di previdenza complementare.
Dal 1° luglio 2026, per tutti i nuovi assunti del settore privato, con esclusione dei lavoratori domestici, questo termine si accorcia a 60 giorni. Il vecchio termine semestrale rimane in vigore solo per i lavoratori già assunti prima di tale data che non abbiano ancora espresso la scelta.
Attenzione alla gestione dei regimi paralleli: un datore di lavoro che assuma personale sia prima sia dopo il 1° luglio 2026 si troverà a monitorare scadenze diverse per dipendenti diversi. La soluzione più efficace è integrare il tracciamento nelle gestionali paghe o in una procedura interna automatizzata.
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Il primo adempimento operativo è la consegna di un’informativa chiara e tracciabile al momento dell’assunzione. Il documento — denominato nuovo modello TFR2 — dovrà indicare:
Le istruzioni operative Covip sono attese a breve. Nel frattempo è essenziale predisporre una procedura di consegna documentabile: in caso di contestazione, il datore di lavoro dovrà dimostrare formalmente sia la consegna dell’informativa sia la scelta (o il silenzio) del dipendente.
Il lavoratore, ricevuta l’informativa, può scegliere tra quattro opzioni: mantenere il TFR in azienda secondo il regime ordinario ex art. 2120 c.c., ove consentito; destinarlo alla forma pensionistica collettiva prevista dal CCNL o dagli accordi applicabili; indicare una diversa forma pensionistica complementare nei casi consentiti; non esprimere alcuna scelta, attivando il meccanismo automatico.
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Il silenzio del lavoratore non è più una scelta neutrale. Decorsi 60 giorni senza dichiarazione, il TFR maturando confluisce nella forma pensionistica complementare collettiva prevista dagli accordi applicabili. Se esistono più forme collettive, prevale quella con il maggior numero di iscritti in azienda, salvo diversa previsione degli accordi aziendali. In assenza di qualsiasi forma collettiva individuata dalla contrattazione, il TFR viene destinato al fondo residuale: dal 1° ottobre 2020, dopo la soppressione di FondInps, tale ruolo è attribuito a Cometa (fondo nazionale per i metalmeccanici).
Il profilo economicamente più rilevante, però, riguarda la contribuzione. L’adesione automatica non attiva solo il conferimento del TFR: comporta anche l’iscrizione al fondo con decorrenza dalla data di assunzione e l’attivazione della contribuzione prevista dagli accordi, inclusa quella a carico del datore di lavoro. Ciò significa che, in caso di silenzio per 60 giorni, l’azienda dovrà ricostruire retroattivamente i flussi dovuti sin dall’inizio del rapporto.
Unica eccezione all’obbligo contributivo automatico: se la retribuzione annua lorda è inferiore all’importo dell’assegno sociale, la contribuzione datoriale aggiuntiva non scatta.
La legge di bilancio 2026 ha modificato anche i criteri per l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria INPS (art. 1, co. 755 e ss., L. 296/2006). La soglia dimensionale è ora dinamica e si riduce progressivamente nel tempo:
Resta fermo il principio di base: se il TFR è destinato alla previdenza complementare, non confluisce nel Fondo di Tesoreria. Le aziende dovranno però verificare con attenzione la propria dimensione alla luce delle nuove soglie, coordinando tale verifica con le scelte espresse dai lavoratori o con le adesioni automatiche.
La riforma introduce anche una novità sulla portabilità del contributo datoriale, modificando l’art. 14, co. 6, D.lgs. 252/2005. Quando il lavoratore che ha destinato il TFR a un fondo negoziale (con contribuzione datoriale) decide di trasferirsi a un altro fondo, anche aperto o un PIP, senza accordo con l’azienda, manterrà il diritto al contributo del datore di lavoro.
Questa misura rafforza la libertà di scelta del lavoratore che trasferisce la posizione individuale, evitando la perdita del contributo datoriale previsto dalla contrattazione.
Attenzione: questa specifica norma non entra in vigore il 1° luglio. L’art. 29, co. 11-bis, del DL 19/2026 ha rinviato la sua applicazione al 31 ottobre 2026. È fondamentale non sovrapporre le due decorrenze.
Le aziende e i consulenti del lavoro devono agire su più fronti contemporaneamente:
Dal 1° luglio 2026 ogni nuova assunzione porta con sé una scadenza di 60 giorni. Chi non è pronto rischierà di gestire adesioni automatiche impreviste, contribuzioni retroattive e contenziosi documentali evitabili.
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