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TFR e Fondo di Tesoreria INPS: i versamenti sono salvi fino al 16 luglio 2026
Il Decreto Lavoro 2026 concede alle aziende recentemente obbligate al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS tempo fino al 16 luglio per regolarizzare i periodi da gennaio a giugno, senza sanzioni né interessi.
Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla norma sanante e sulla nuova soglia dinamica introdotta dalla Legge di Bilancio 2026.
Per le aziende entrate nell’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS in seguito all’ampliamento della platea previsto dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), arriva una boccata d’ossigeno. L’art. 16 del Decreto Lavoro (DL 62/2026) stabilisce che i versamenti relativi ai periodi di competenza da gennaio a giugno 2026, se effettuati entro il 16 luglio 2026, sono da considerarsi tempestivi a tutti gli effetti di legge: nessuna sanzione civile, nessun interesse, nessuna somma aggiuntiva.
Si tratta di una disposizione con funzione sanante, pensata per accompagnare le imprese in una fase di transizione normativa inevitabilmente complessa, senza penalizzarle per ritardi imputabili all’adeguamento alle nuove regole.
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Il Fondo di Tesoreria INPS è stato istituito dall’art. 1, co. 755, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, con la finalità di gestire le quote di TFR maturando dei lavoratori dipendenti del settore privato nei casi in cui queste non siano destinate alla previdenza complementare.
Il meccanismo è semplice nella sua struttura: il datore di lavoro versa mensilmente all’INPS le quote di TFR maturate tramite modello F24, dichiarandole nel flusso Uniemens secondo le regole ordinarie della contribuzione previdenziale. L’INPS assume il ruolo di gestore delle risorse e di soggetto erogatore diretto nei confronti del lavoratore.
Un aspetto giuridico fondamentale: il Fondo non altera la natura del TFR, che rimane una retribuzione differita ai sensi dell’art. 2120 c.c. La Cassazione ha recentemente ribadito questo principio (Cass. 16 aprile 2025, n. 10082): il credito del lavoratore mantiene piena natura retributiva anche quando le quote siano destinate al Fondo. Il datore di lavoro resta il soggetto obbligato nei confronti del lavoratore.
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Fino al 2025, erano obbligate al versamento al Fondo di Tesoreria le aziende con almeno 50 dipendenti, calcolati sulla base della media annua dell’anno precedente (o dell’anno di inizio attività per le imprese costituite dopo il 31 dicembre 2006).
L’art. 1, co. 203, della L. 199/2025 ha ridisegnato questo perimetro, introducendo una soglia “dinamica” che si abbasserà progressivamente nel tempo:
Il requisito dimensionale si verifica sulla base della media annuale dei lavoratori occupati nell’anno precedente rispetto al periodo di paga. Per stabilire l’obbligo nel 2026 occorre quindi fare riferimento alla media occupazionale del 2025.
L’effetto pratico è un ampliamento graduale e progressivo della platea dei datori obbligati, con un impatto rilevante sia sul piano economico sia su quello organizzativo per le aziende che si trovano nella fascia tra 40 e 59 dipendenti.
La verifica della soglia dimensionale richiede l’applicazione di criteri previdenziali specifici, non sempre immediati da applicare.
Devono essere computati nel calcolo:
Sono invece esclusi dal computo, tra gli altri, i lavoratori a termine con contratto di durata inferiore a tre mesi, i lavoratori somministrati e alcune categorie del settore agricolo o soggette a discipline speciali.
Il calcolo avviene sulla base delle giornate teoriche previdenziali, convenzionalmente fissate a 26 giorni mensili, con un sistema che trasforma le giornate effettivamente lavorate in unità equivalenti annue. La corretta applicazione di questi criteri è essenziale per determinare con certezza se l’obbligo sussiste o meno.
Nel regime ordinario, il versamento al Fondo di Tesoreria deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di maturazione della retribuzione, seguendo le regole generali della contribuzione previdenziale.
Per le aziende che hanno superato la nuova soglia di 60 dipendenti nel 2025, l’obbligo è scattato dal 1° gennaio 2026. Queste imprese si sono trovate a dover gestire non solo i versamenti correnti, ma anche le quote arretrate relative ai mesi di gennaio-giugno 2026 — un onere retroattivo che ha richiesto tempo di adeguamento tecnico e contabile.
L’art. 16 del DL 62/2026 interviene esattamente su questo punto: i versamenti delle quote arretrate da gennaio a giugno 2026, se effettuati entro il 16 luglio 2026, sono considerati tempestivi. Nessuna sanzione civile, nessun interesse, nessuna somma aggiuntiva verrà applicata.
Si tratta di una norma sanante a tutti gli effetti: non è un condono, ma un riconoscimento formale della complessità operativa della fase di avvio, che consente alle aziende di regolarizzare la propria posizione senza subire conseguenze economiche aggiuntive.
Accanto ai nuovi obblighi, restano pienamente operative le misure compensative previste dall’ordinamento a favore dei datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria. Restano altresì ferme le ipotesi di esclusione individuate dalla normativa e dalla prassi amministrativa INPS.
Il sistema mantiene il proprio equilibrio di fondo: da un lato la tutela del lavoratore, il cui credito retributivo è garantito anche attraverso il ruolo di erogatore diretto assunto dall’INPS; dall’altro la sostenibilità degli oneri per le imprese, attraverso un percorso di estensione progressiva che non impone variazioni immediate troppo brusche.
La norma del Decreto Lavoro si inserisce in questa logica di raccordo: accompagna l’innovazione normativa con una misura di tutela operativa, consentendo alle aziende di allinearsi alla nuova disciplina senza subire effetti sanzionatori nella fase di inevitabile adeguamento.
Le imprese interessate devono agire su più fronti: