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Pensioni: dal 2027 scatta l’aumento dei requisiti 

Pensioni: dal 2027 scatta l’aumento dei requisiti 

La circolare INPS n. 28/2026 illustra il ritorno dell’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, con un incremento che interesserà la generalità dei trattamenti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2027. 

Dopo alcuni anni di tregua, il meccanismo di aggiornamento automatico dei requisiti torna dunque a produrre effetti concreti. Per i professionisti che assistono lavoratori e aziende, non si tratta di una novità improvvisa, ma del ritorno alla fisiologia del sistema previdenziale italiano: il collegamento tra età pensionabile e aspettativa di vita, introdotto oltre quindici anni fa, riprende ad applicarsi dopo diverse sospensioni e sterilizzazioni temporanee. 

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Pensioni: l’automatismo legato alla longevità 

Il principio dell’adeguamento automatico dei requisiti pensionistici alla speranza di vita deriva dall’art. 12 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, ed è stato successivamente rafforzato dall’art. 24 del D.L. 201/2011, cioè dalla cosiddetta riforma Fornero. 

La regola, come modificata da ultimo dal D.L. 4/2019, è semplice sul piano teorico: 

  • ogni due anni i requisiti di accesso alla pensione vengono adeguati alla variazione della speranza di vita rilevata dall’ISTAT, confrontando il biennio di riferimento con il biennio precedente; 
  • l’aumento si applica sia ai requisiti anagrafici sia ai requisiti contributivi. 

Negli ultimi anni, tuttavia, il meccanismo ha subito sospensioni e rinvii. In particolare, l’adeguamento è stato congelato fino al 31 dicembre 2026 per la generalità delle prestazioni, in considerazione del decremento della speranza di vita registrato nel periodo post-pandemico. Con il nuovo ciclo di aggiornamento, quindi, il sistema torna a operare a pieno regime. 

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Cosa cambia dal 2027: i nuovi requisiti pensionistici 

La circolare INPS n. 28/2026 chiarisce che il prossimo adeguamento complessivo, riferito al biennio 2027-2028, è pari a 3 mesi, ma verrà applicato in modo graduale. 

Nel dettaglio: 

  • dal 1° gennaio 2027 l’aumento sarà pari a 1 mese; 
  • dal 1° gennaio 2028 si aggiungeranno ulteriori 2 mesi, completando l’incremento complessivo di 3 mesi. 

Di conseguenza, per la pensione di vecchiaia si devono considerare i seguenti requisiti: 

  • fino al 31 dicembre 202667 anni di età e almeno 20 anni di contributi, oltre al requisito dell’importo soglia per i soggetti privi di contribuzione al 31 dicembre 1995; 
  • dal 1° gennaio 2027: il requisito anagrafico sale a 67 anni e 1 mese; 
  • dal 1° gennaio 2028: il requisito anagrafico sale a 67 anni e 3 mesi. 

Resta invece invariato il requisito contributivo minimo di 20 anni. 

Lo stesso meccanismo si applica anche alla pensione di vecchiaia contributiva, che oggi si consegue con 71 anni di età e 5 anni di contributi. Dal 2027, il requisito anagrafico salirà a 71 anni e 1 mese; dal 2028, a 71 anni e 3 mesi. 

Gli effetti sugli altri canali di pensionamento 

L’adeguamento alla speranza di vita non riguarda soltanto la pensione di vecchiaia, ma incide anche su altri canali di uscita. 

Pensione anticipata ordinaria 

Per la pensione anticipata ordinaria, l’incremento si riflette sul requisito contributivo, oggi pari a: 

  • 42 anni e 10 mesi per gli uomini; 
  • 41 anni e 10 mesi per le donne. 

A tali requisiti si aggiunge la finestra mobile di 3 mesi, destinata ad aumentare gradualmente fino a 9 mesi nel 2028 per i dipendenti pubblici non statali. 

Dal 2027, i requisiti contributivi saliranno a: 

  • 42 anni e 11 mesi per gli uomini; 
  • 41 anni e 11 mesi per le donne. 

Dal 2028, saliranno ulteriormente a: 

  • 43 anni e 1 mese per gli uomini; 
  • 42 anni e 1 mese per le donne. 

Pensione anticipata contributiva 

Per la pensione anticipata contributiva, attualmente i requisiti sono pari a: 

  • 64 anni di età; 
  • 20 anni di contributi; 
  • 3 mesi di finestra mobile; 
  • oltre al requisito dell’importo soglia minimo. 

In questo caso, a differenza di altri trattamenti pensionistici, aumenteranno sia il requisito anagrafico sia quello contributivo. Di conseguenza: 

  • dal 2027 serviranno 64 anni e 1 mese di età e 20 anni e 1 mese di contributi; 
  • dal 2028 serviranno 64 anni e 3 mesi di età e 20 anni e 3 mesi di contributi. 

Pensione anticipata per i lavoratori precoci 

Anche la pensione anticipata precoci subirà l’incremento sul requisito contributivo, oggi pari a 41 anni, oltre alla finestra mobile di 3 mesi, anch’essa destinata a crescere fino a 9 mesi nel 2028 per i dipendenti pubblici non statali. 

I nuovi requisiti saranno quindi: 

  • dal 202741 anni e 1 mese; 
  • dal 202841 anni e 3 mesi. 

Pensioni: lavoratori esclusi dall’adeguamento alla speranza di vita 

Alcune categorie di lavoratori continuano a beneficiare di discipline specifiche, in parte sterilizzate rispetto agli incrementi della speranza di vita, ai sensi dell’art. 1, commi 186 e 187, della L. 199/2025. 

Si tratta: 

  • degli addetti ai lavori usuranti e notturni di cui al d.lgs. 67/2011, che abbiano svolto tali attività per almeno la metà della vita lavorativa o per almeno 7 anni negli ultimi 10; 
  • degli addetti ai lavori gravosi di cui all’Allegato B della L. 205/2017, che abbiano svolto tali attività per almeno 6 anni negli ultimi 7 oppure per almeno 7 anni negli ultimi 10, con almeno 30 anni di contribuzione. 

Per tali lavoratori, gli adeguamenti alla speranza di vita relativi al biennio 2027-2028 non trovano applicazione. 

Inoltre, per i lavoratori addetti ad attività gravose per almeno 7 anni negli ultimi 10 e per quelli addetti ad attività usuranti, la pensione di vecchiaia ordinaria può essere conseguita con 66 anni e 7 mesi di età e 30 anni di contributi. 

Il requisito dei 30 anni può essere perfezionato anche in regime di cumulo. 

Per quanto riguarda, invece, la pensione di anzianità dei lavoratori notturni e degli addetti ai lavori usuranti di cui al d.lgs. 67/2011, non si applicano incrementi legati alla speranza di vita fino al 31 dicembre 2028. 

Pensioni, APE sociale e adeguamento alla speranza di vita 

Una specifica eccezione alla sterilizzazione riguarda i beneficiari dell’APE sociale. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 190, della L. 199/2025, l’incremento dei requisiti continua infatti ad applicarsi anche ai lavoratori addetti ad attività gravose o usuranti qualora, al momento del pensionamento, risultino titolari dell’APE sociale disciplinata dall’art. 1, comma 179, della L. 232/2016. 

Ne consegue che, in tali ipotesi, si applica il regime generale di adeguamento alla speranza di vita previsto per il biennio 2027-2028, con la conseguente necessità di verificare i requisiti pensionistici tenendo conto degli incrementi. 

Pensioni per comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico 

Per il personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, la Legge di Bilancio 2026 introduce un meccanismo di incremento dei requisiti pensionistici più gravoso rispetto a quello previsto per la generalità dei lavoratori. 

In particolare, l’art. 1, comma 180, della L. 199/2025 prevede un incremento aggiuntivo dei requisiti inferiori a quelli vigenti nell’AGO, pari a: 

  • 1 mese per il 2028; 
  • un ulteriore 1 mese per il 2029; 
  • un ulteriore 1 mese a decorrere dal 2030. 

Tale incremento si aggiunge a quello generale derivante dall’adeguamento alla speranza di vita di cui al decreto direttoriale 19 dicembre 2025 e all’art. 1, comma 185, della medesima legge. 

La formulazione normativa, che qualifica come aggiuntivo l’incremento previsto per il comparto difesa e sicurezza, sembrerebbe comportare un aumento complessivo di 4 mesi nel 2028. Tuttavia, la circolare INPS chiarisce che l’incremento è di soli 3 mesi qualora l’accesso al pensionamento avvenga indipendentemente dall’età anagrafica. 

Per consulenti del lavorocommercialisti e operatori del settore previdenziale, la circolare INPS n. 28/2026 suggerisce alcune verifiche operative che diventano sempre più rilevanti. 

In particolare, è opportuno: 

  • ricostruire con precisione la data di maturazione dei requisiti, perché anche pochi giorni possono fare la differenza tra vecchio e nuovo requisito; 
  • verificare i canali alternativi di uscita, come pensione anticipata, totalizzazione o cumulo, che in alcuni casi possono attenuare gli effetti dell’aumento; 
  • valutare riscatti o versamenti volontari, soprattutto quando pochi mesi di contribuzione consentono di anticipare la maturazione del diritto; 
  • prestare attenzione alle finestre mobili, che continuano a incidere sulla decorrenza effettiva della pensione. 

L’aumento di uno o tre mesi può sembrare marginale. In realtà, nella pratica professionale questi piccoli scatti diventano spesso l’elemento decisivo della consulenza. 

Il paradosso del sistema previdenziale italiano è proprio questo: un impianto costruito su grandi equilibri finanziari, ma in cui la differenza, per il singolo lavoratore, si gioca spesso su poche settimane di contribuzione; ed è proprio in questo spazio che la consulenza previdenziale torna a fare la differenza. 

 

 

 

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