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Prepensionamento e lavoratori contributivi: isopensione e assegno straordinario a rischio per chi non ha contributi ante 1996 !
L’INPS sta respingendo le domande di isopensione e assegno straordinario dei lavoratori senza contribuzione prima del 1996 per il prepensionamento. Il nodo è l’impossibilità di certificare la soglia minima d’importo delle pensioni contributive. Un problema destinato ad allargarsi.
Gli strumenti di accompagnamento alla pensione, isopensione e assegno straordinario dei fondi di solidarietà, rischiano di diventare inaccessibili per la prima generazione di lavoratori integralmente contributivi. L’INPS sta respingendo le domande in cui il beneficiario sia privo di accrediti al 31 dicembre 1995, perché l’Istituto non ritiene certificabile, con la certezza richiesta, il futuro superamento della soglia minima d’importo prevista per le pensioni nel sistema contributivo.
Il problema, finora rimasto latente perché gli esodi aziendali hanno riguardato prevalentemente lavoratori con anzianità anteriore al 1° gennaio 1996, emerge ora con forza nelle istruttorie sui prepensionamenti. E è destinato ad aggravarsi con il passare degli anni.
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L’isopensione è disciplinata dall’art. 4, commi 1-7-ter, della Legge 28 giugno 2012, n. 92. Si tratta di una prestazione di accompagnamento alla pensione utilizzabile nei casi di eccedenza di personale da parte di datori di lavoro con più di 15 dipendenti, previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Il meccanismo è il seguente: il lavoratore cessa il rapporto di lavoro e riceve un assegno di importo pari al trattamento pensionistico maturato al momento dell’uscita. Il datore di lavoro si fa carico integralmente della prestazione e della contribuzione correlata fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, garantendo l’INPS attraverso fideiussione bancaria. L’accordo diventa efficace solo dopo la validazione dell’Istituto, che verifica i requisiti sia in capo al datore sia al lavoratore.
La durata ordinaria dello scivolo è di 4 anni. Per effetto dell’art. 1, co. 136-138, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il limite è stato elevato a 7 anni per le cessazioni collocate nel periodo 2018-2026. Va segnalato che, benché le prime bozze del Decreto Lavoro 2026 (DL 62/2026) prevedessero la proroga fino al 2029, il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale non contiene disposizioni sull’isopensione: la durata massima di 7 anni resta quindi vincolata al perimetro temporale 2018-2026.
Lo strumento ha operato fino ad oggi come ponte verso la pensione di vecchiaia ordinaria (67 anni di età e 20 anni di contribuzione) o verso la pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne, più finestra mobile di 3 mesi). Per questi trattamenti il requisito è anagrafico e contributivo: non esiste un importo soglia autonomo.
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L’assegno straordinario opera nei fondi di solidarietà bilaterali — in particolare nei settori del credito, del credito cooperativo e delle assicurazioni — ai sensi dell’art. 26, co. 9, del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148. La funzione è analoga a quella dell’isopensione: il lavoratore cessa il rapporto e percepisce una prestazione temporanea che copre il periodo che lo separa dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata.
La durata massima ordinaria è di 5 anni, salvo discipline settoriali speciali. L’onere è sostenuto dal fondo, alimentato da contribuzione settoriale, con un contributo straordinario a carico del datore commisurato al fabbisogno di copertura dell’assegno e della contribuzione correlata.
Il presupposto essenziale è lo stesso dell’isopensione: deve essere possibile accertare che il lavoratore raggiungerà, entro il periodo massimo di permanenza nel fondo, i requisiti per il pensionamento. Ed è proprio qui che sorge il problema per i contributivi puri.
Il lavoratore privo di contribuzione anteriore al 1° gennaio 1996 è soggetto al sistema di calcolo integralmente contributivo. Per lui valgono le seguenti regole:
L’importo soglia è la variabile che crea il cortocircuito. Per certificare l’accesso allo scivolo, l’INPS non deve solo verificare che il lavoratore raggiungerà una certa età o una certa anzianità contributiva: deve anche stimare se, in un momento futuro, il trattamento pensionistico sarà pari o superiore a un importo minimo che dipende da variabili non interamente controllabili: evoluzione del montante contributivo, coefficienti di trasformazione, rivalutazione, valore dell’assegno sociale, eventuali modifiche legislative.
Il problema è aggravato da un elemento di coerenza sistemica. Le prime istruzioni INPS non sembravano escludere l’accompagnamento verso le pensioni contributive. La circolare n. 119/2013 sull’isopensione fa riferimento al raggiungimento dei “requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”, senza circoscrivere lo strumento alle sole prestazioni ordinarie prive di soglia economica. Analogamente, le circolari n. 56/2015 e n. 90/2015 sui fondi del credito e delle assicurazioni disciplinano l’assegno straordinario come prestazione collegata al raggiungimento dei requisiti pensionistici, valorizzando l’importo teorico del trattamento alla data di cessazione.
Queste indicazioni, tuttavia, erano state emanate quando il problema dei contributivi puri era sostanzialmente teorico: nel 2013 e nel 2015 i lavoratori senza contribuzione ante 1996 non erano ancora, salvo casi eccezionali, prossimi alla pensione. Oggi lo scenario è cambiato. I nati dalla fine degli anni Sessanta in poi, che hanno iniziato a versare contributi dal 1996, si avvicinano alla fascia di età in cui l’accesso alla pensione anticipata contributiva può diventare concreto. Ed è proprio per loro che lo strumento rischia di non funzionare.
La posizione restrittiva dell’INPS produce un effetto sistemico rilevante e, per certi versi, paradossale. Il lavoratore misto — con contribuzione sia ante sia post 1996 — può essere accompagnato allo scivolo perché il diritto alla pensione dipende da requisiti certi e verificabili. Il lavoratore contributivo puro, invece, può trovarsi escluso se la prima prestazione astrattamente raggiungibile è la pensione anticipata contributiva o la vecchiaia contributiva soggetta a soglia d’importo.
In questo modo il requisito economico non incide solo sull’accesso alla pensione, ma finisce per bloccare anche lo strumento di accompagnamento alla pensione. Chi è più giovane a livello previdenziale — perché integralmente nel sistema contributivo — risulta paradossalmente meno tutelato rispetto a chi ha contribuzione più antica.
Il problema è destinato ad ampliarsi: l’importo soglia non è un parametro fisso, ma una variabile normativa modificabile nel tempo, come conferma già l’aumento previsto dal 2030. Ogni modifica legislativa futura potrebbe rendere ancora più incerta la certificazione preventiva.
La questione richiede un intervento chiaro, interpretativo o regolatorio. Le opzioni sul tavolo sono essenzialmente due.
La prima è recuperare l’impostazione originaria delle circolari del 2013 e del 2015, ammettendo l’accompagnamento anche verso le pensioni contributive quando, sulla base della normativa vigente al momento della certificazione e della contribuzione correlata dovuta durante l’esodo, il lavoratore risulti prospetticamente in grado di raggiungere la soglia richiesta. Una stima non è una certezza assoluta, ma è il metodo già utilizzato per altri requisiti soggetti ad adeguamenti futuri (come quelli collegati alla speranza di vita).
La seconda è introdurre una clausola di salvaguardia o di adeguamento, analoga alla logica già presente negli strumenti di esodo rispetto agli incrementi dei requisiti collegati alla speranza di vita. Se il requisito economico dovesse mutare durante il periodo di esodo, regole predeterminate e chiare gestirebbero l’adeguamento senza travolgere l’intero accordo.
In assenza di interventi, il rischio è che l’accesso agli scivoli diventi selettivo non in base alla prossimità alla pensione, ma in base al sistema di calcolo applicabile al lavoratore. Isopensione e assegno straordinario potrebbero trasformarsi da strumenti generali di gestione degli esuberi in misure utilizzabili quasi esclusivamente per chi conserva contribuzione ante 1996 o per chi può raggiungere la pensione anticipata ordinaria.
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