PREVIDAGE SRL
Sede legale
Corso Garibaldi, 49
20121 Milano (MI)
REA di Milano 2740204
CF e P.IVA 13733500964
Capitale sociale € 10.000
previdage@legalmail.it
Sedi operative
Via Larga, 8
20122 Milano (MI)
Piazza De Gasperi, 12/16
21047 Saronno (VA)
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Perchè il part time è incentivato per il ricambio generazionale ?
La Legge n. 34/2026, vale a dire la nuova legge annuale sulle piccole e medie imprese (PMI), introduce con l’art. 6 una misura sperimentale valida per il biennio 2026-2027, finalizzata a favorire l’accompagnamento alla pensione e, allo stesso tempo, il ricambio generazionale nelle aziende.
La disposizione riguarda un numero massimo complessivo di 1.000 lavoratori subordinati assunti a tempo indeterminato presso datori di lavoro che occupano fino a 50 dipendenti. A tali lavoratori viene riconosciuta la facoltà di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, a condizione che siano in possesso di una anzianità contributiva anteriore al 1996 e dei requisiti utili per conseguire, entro il 1° gennaio 2028, l’accesso alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata.
L’esercizio di tale facoltà, possibile fino alla prima data utile di decorrenza della pensione, si accompagna alla concessione, entro precisi limiti di spesa e fino al 31 dicembre 2027 oppure fino alla data di effettivo pensionamento, se anteriore, di specifici benefici: esonero contributivo, integrazione dei versamenti contributivi e copertura pensionistica figurativa.
Il riconoscimento di tali vantaggi è però subordinato a una condizione precisa: per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione di orario, il datore di lavoro dovrà procedere alla contestuale assunzione a tempo pieno e indeterminato di un lavoratore di età non superiore a 34 anni, anche con forme di assunzione agevolata.
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Sul piano operativo, i lavoratori interessati possono richiedere la trasformazione del rapporto da tempo pieno e indeterminato a part time, con una riduzione dell’orario di lavoro compresa tra un minimo del 25% e un massimo del 50%.
In tale occasione, lavoratore e datore di lavoro dovranno concordare, mediante un atto avente data certa, le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. L’accordo potrà prevedere anche l’utilizzo di clausole elastiche o flessibili, riferite alla settimana o al mese, così da adattare l’orario ridotto alle esigenze organizzative dell’impresa.
La misura si configura quindi come uno strumento di flessibilità organizzativa e previdenziale insieme, pensato per consentire una graduale uscita dal mercato del lavoro dei dipendenti prossimi alla pensione, favorendo parallelamente l’ingresso stabile di lavoratori più giovani.
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Uno degli elementi più significativi della misura è rappresentato dall’esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore.
In particolare, al dipendente impiegato a tempo parziale viene riconosciuto un esonero totale della contribuzione per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) dovuta sulla retribuzione effettivamente percepita, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile.
L’agevolazione decorre dalla data di trasformazione del rapporto in part time e si applica fino al 31 dicembre 2027, oppure fino alla data effettiva di pensionamento, se anteriore. Resta in ogni caso ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con la conseguenza che l’esonero non incide negativamente, in via diretta, sulla determinazione della prestazione.
La norma chiarisce inoltre che l’incentivo è concedibile nel limite di spesa pari a 1 milione di euro per il 2026 e a 1,4 milioni di euro per il 2027.
La disciplina prevede anche una misura ulteriore, particolarmente rilevante sul piano previdenziale.
Al lavoratore impiegato a tempo parziale, o comunque sulla base di un regime orario ridotto, è riconosciuta infatti, fino al 31 dicembre 2027 o fino alla data effettiva di pensionamento se anteriore, l’integrazione dei versamenti contributivi fino a concorrenza della quota di retribuzione non percepita per effetto della trasformazione del rapporto di lavoro.
In altre parole, la riduzione dell’orario non produce un corrispondente depotenziamento della copertura previdenziale, poiché il sistema prevede un meccanismo correttivo volto a preservare il percorso di avvicinamento alla pensione.
Contribuzione figurativa per i periodi di riduzione dell’orario
Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa, la legge riconosce inoltre una contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione non effettuata.
Si tratta di un aspetto centrale, perché consente di evitare che il passaggio al part time, pur agevolato, determini un pregiudizio nella maturazione dei requisiti pensionistici o nella misura della pensione futura.
La presenza congiunta di esonero IVS, integrazione contributiva e contribuzione figurativa mostra chiaramente la finalità della norma: accompagnare il lavoratore verso il pensionamento senza penalizzarne in modo significativo la posizione previdenziale.
Cumulo dei periodi assicurativi ai fini del pensionamento
L’art. 6 della L. 34/2026 prevede inoltre, ai fini del conseguimento dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata, la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti, ma limitatamente alle gestioni amministrate dall’INPS, secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 243, 245 e 246, della L. 228/2012, purché il soggetto non sia già titolare di un trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni interessate.
Su questo punto emerge però un profilo interpretativo rilevante. Le disposizioni della L. 228/2012 richiamate dalla norma prevedono infatti che la facoltà di cumulo riguardi i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso più forme di assicurazione obbligatoria, comprese, ad esempio, anche le Casse previdenziali privatizzate, e non soltanto presso le gestioni amministrate dall’INPS, come invece dispone la nuova legge.
Le medesime disposizioni stabiliscono inoltre che il cumulo abbia a oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni interessate.
Le singole gestioni coinvolte determineranno poi il trattamento pro quota, ciascuna per la parte di propria competenza, in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste dai rispettivi ordinamenti e sulla base delle relative retribuzioni di riferimento.
Domanda all’INPS e aspetti operativi
L’art. 6, comma 3, della L. 34/2026 stabilisce infine che i soggetti interessati, ai fini della verifica dei requisiti pensionistici, debbano presentare un’apposita domanda all’INPS, secondo le modalità operative che saranno definite dall’Istituto.
Questo passaggio sarà particolarmente importante, perché da esso dipenderà l’effettiva fruibilità della misura e la corretta verifica delle condizioni richieste dalla norma.
Una misura tra flessibilità in uscita e ricambio generazionale
Nel complesso, il part time incentivato per il ricambio generazionale rappresenta una misura innovativa, che prova a tenere insieme tre esigenze diverse ma strettamente connesse: la flessibilità in uscita dei lavoratori prossimi alla pensione, la tutela della posizione previdenziale e l’inserimento stabile di giovani lavoratori nelle PMI.
La portata dell’intervento resta, almeno per ora, contenuta sul piano numerico, considerato il limite di 1.000 lavoratori complessivi, ma l’impianto normativo appare di particolare interesse, soprattutto per le piccole e medie imprese che intendano gestire in modo graduale il turnover generazionale.
Resta ora da verificare l’attuazione concreta della misura, soprattutto con riguardo alle istruzioni INPS, ai profili applicativi del cumulo contributivo e ai criteri di accesso entro i limiti di spesa previsti dalla legge.
𝗩𝘂𝗼𝗶 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐬𝐜𝐞𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐥𝐚 𝐭𝐮𝐚 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐥𝐞?
𝗖𝗼𝗻𝘁𝗮𝘁𝘁𝗮 𝗶𝗹 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗼 𝘁𝗲𝗮𝗺 𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗼𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝘁𝘂𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝗲𝗻𝘇𝗮