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Ricongiunzione tra Gestione Separata e casse professionali 2026  

Ricongiunzione 2026: con la circolare n. 15/2026, l’INPS consente il trasferimento dei contributi tra Gestione Separata e casse professionali privatizzate ai sensi della legge n. 45/1990. Restano esclusi i rapporti con le altre gestioni INPS e i periodi anteriori al 1996. 

L’INPS apre ufficialmente alla ricongiunzione dei contributi accreditati nella Gestione Separata verso le casse professionali private e privatizzate, e viceversa. La novità, introdotta con la circolare n. 15/2026, consente di applicare anche alla Gestione Separata la disciplina prevista dalla legge n. 45/1990, superando il precedente orientamento amministrativo che escludeva tale possibilità. 

Il chiarimento recepisce l’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione e consente una maggiore flessibilità nella gestione delle posizioni previdenziali dei liberi professionisti con carriere miste. 

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Ricongiunzione tra Gestione Separata e casse professionali 2026: ambito applicativo e limiti 

La ricongiunzione consente di concentrare la contribuzione maturata presso diverse gestioni in un’unica posizione previdenziale, con trasferimento delle relative risorse. 

Nel caso della Gestione Separata, la circolare ammette esclusivamente: 

  • il trasferimento dei contributi dalla Gestione Separata verso una cassa professionale di cui ai d.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996; 
  • il trasferimento dalla cassa professionale verso la Gestione Separata. 

Restano invece esclusi i trasferimenti verso o dalle altre gestioni INPS, come ad esempio il Fondo pensione lavoratori dipendenti e le gestioni autonome. Pertanto, eventuali contributi accreditati presso tali gestioni non possono essere inclusi nella ricongiunzione. 

Un ulteriore limite deriva dalla decorrenza dell’obbligo contributivo nella Gestione Separata, fissata al 1° aprile 1996. Non è quindi possibile trasferire contributi relativi a periodi anteriori. Inoltre, laddove nella gestione trasferente siano presenti accrediti al 31 dicembre 1995, tale cassa non può essere coinvolta nella ricongiunzione, neppure per la sola contribuzione accreditata dal 1996 in poi. 

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Ricongiunzione tra Gestione Separata e casse professionali 2026 : effetti previdenziali e determinazione dell’onere 

La ricongiunzione comporta l’accredito dei periodi trasferiti nella gestione accentrante, con effetti sia sul diritto sia sulla misura della pensione. 

Il valore contributivo accreditato nella Gestione Separata viene determinato applicando l’aliquota di computo del 33%, utilizzata per i parasubordinati, sulla base del reddito degli ultimi 12 mesi. Il reddito di riferimento non può essere inferiore a 18.808 euro né superiore a 122.295 euro. Il montante così determinato, che rappresenta l’onere di ricongiunzione, viene rivalutato a partire dalla data della domanda di ricongiunzione. 

I contributi trasferiti verso la Gestione Separata, rivalutati al tasso annuo composto del 4,5%, diminuiscono il costo della ricongiunzione, arrivando in alcuni casi anche ad azzerarlo. 

Nel caso di trasferimento dalla Gestione Separata verso una cassa professionale, l’INPS trasferisce la contribuzione rivalutata al tasso annuo composto del 4,5%, previsto dall’art. 2 della legge n. 45/1990. Il periodo ricongiunto viene quindi valorizzato secondo le regole proprie della gestione accentrante, così come l’eventuale onere previsto per l’operazione. 

Gestione Separata e casse professionali 2026:  profili operativi e valutazione di convenienza 

La ricongiunzione in entrata nella Gestione Separata può rappresentare uno strumento utile per concentrare la contribuzione e perfezionare specifici requisiti pensionistici nel sistema contributivo, tra cui: 

  • la pensione di vecchiaia contributiva con almeno 5 anni di contribuzione, prevista dall’art. 24, comma 7, del D.L. n. 201/2011; 
  • la pensione anticipata contributiva a 64 anni con almeno 20 anni di contribuzione, prevista dall’art. 24, comma 11, del medesimo decreto. 

Per quanto riguarda la ricongiunzione in uscita, la rivalutazione dei contributi trasferiti al tasso del 4,5% rappresenta un elemento potenzialmente favorevole. Tuttavia, la convenienza dell’operazione deve essere sempre valutata caso per caso, tenendo conto dell’onere richiesto e delle regole applicate dalla gestione accentrante. 

Strumenti alternativi 

La ricongiunzione si affianca ad altri strumenti di coordinamento previdenziale, quali: 

  • il cumulo contributivo, disciplinato dall’art. 1, commi 239 e seguenti, della legge n. 228/2012 e dall’art. 1 del d.lgs. n. 184/1997; 
  • la totalizzazione nazionale, prevista dal d.lgs. n. 42/2006; 
  • il computo, previsto dall’art. 3 del D.M. 28 febbraio 1996. 

A differenza della ricongiunzione, sia il cumulo sia la totalizzazione non comportano il trasferimento delle risorse, ma consentono il coordinamento dei periodi assicurativi ai fini del diritto a pensione. 

Il computo, invece, risulta ad oggi l’unico strumento che consente di riunire la contribuzione delle gestioni INPS con quella della Gestione Separata. 

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