Contribuzione 2026

Contribuzione 2026 per artigiani e commercianti 

Contribuzione 2026 per artigiani e commercianti: la Circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026 aggiorna le disposizioni in materia contributiva per artigiani ed esercenti attività commerciali: aumentano i contributi sul minimale e in eccedenza. 

Non emergono particolari novità di rilievo, salvo l’aumento di minimali, massimale e contribuzione, determinato dall’inflazione. L’Istituto ricorda altresì le modalità operative per aderire al regime contributivo agevolato forfettario, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Approfondisci l’argomento con il video: “L’iscrizione alla gestione commercianti conviene sempre?”

Contribuzione 2026: aliquote contributive

L’articolo 24, comma 22, del DL 201/2011 ha stabilito un progressivo incremento delle aliquote contributive pensionistiche per i lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS. 

A decorrere dal 1° gennaio 2012, tali aliquote sono state incrementate di 1,3 punti percentuali, con successivi aumenti annuali di 0,45 punti percentuali, fino a raggiungere il 24%. Per l’anno 2026, questa soglia è stata raggiunta anche per i coadiuvanti e coadiutori di età non superiore ai 21 anni. 

Di conseguenza, le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2026, sono fissate come segue: 

Categoria  Aliquota contributiva 
Artigiani  24% 
Commercianti  24,48% 

È importante ricordare che, ai sensi dell’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, continua ad applicarsi anche per il 2026, su domanda, la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto. 

Contribuzione 2026 sul minimale 

L’ISTAT ha comunicato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari al +1,4% tra il periodo gennaio 2024 – dicembre 2024 e il periodo gennaio 2025 – dicembre 2025. 

In base a tale variazione, per l’anno 2026, il reddito minimo annuo da considerare ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 18.808,00 euro. 

Il contributo calcolato su tale reddito minimale è così determinato: 

Categoria  Contributo annuo 
Artigiani  € 4.521,36 (€ 4.513,92 IVS + € 7,44 maternità) 
Commercianti  € 4.611,64 (€ 4.604,20 IVS e finanziamento indennizzo per cessazione attività commerciale + € 7,44 maternità) 

Per periodi inferiori all’anno solare, il contributo mensile è il seguente: 

Categoria  Contributo mensile 
Artigiani  € 376,78 (€ 376,16 IVS + € 0,62 maternità) 
Commercianti  € 384,31 (€ 383,69 IVS e finanziamento cessazione attività commerciale + € 0,62 maternità) 

È fondamentale che il minimale di reddito e il relativo contributo annuo siano riferiti al reddito attribuito a ciascun soggetto operante nell’impresa. 

Contribuzione 2026 sul reddito eccedente il minimale 

Il contributo per l’anno 2026 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2026 che eccedono il minimale di 18.808,00 euro, fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile, fissata per il 2026 a 56.224,00 euro. 

Per i redditi superiori a tale limite, è previsto un aumento dell’aliquota dell’1%, come disposto dall’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. 

Le aliquote contributive sono pertanto determinate come segue: 

Scaglione di reddito  Artigiani  Commercianti 
Fino a € 56.224,00  24%  24,48% 
Oltre € 56.224,00  25%  25,48% 

Il contributo a conguaglio, sommato al contributo sul minimale di reddito, deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2026. 

Contribuzione 2026: massimale imponibile di reddito annuo 

L’articolo 1, comma 4, della legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d’impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile, la quota eccedente tale limite, per il 2026 pari a 56.224,00 euro, viene considerata, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso. 

Per l’anno 2026, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a 93.707,00 euro (€ 56.224,00 + € 37.483,00). 

Va sottolineato che tali limiti sono individuali e si riferiscono a ciascun soggetto operante nell’impresa, non costituendo massimali globali riferiti all’impresa stessa. 

Inoltre, questi limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possiedono anzianità contributiva a tale data. 

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti dal 1° gennaio 1996 o successivamente, ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il massimale annuo è pari, per il 2026, a 122.295,00 euro, non frazionabile in ragione mensile. 

Di conseguenza, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue. 

Contribuzione 2026: lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 

Categoria  Contributo massimo dovuto 
Artigiani  € 22.864,51 (€ 56.224 x 24% + € 37.483 x 25%) 
Commercianti  € 23.314,31 (€ 56.224 x 24,48% + € 37.483 x 25,48%) 

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti dal 1° gennaio 1996 o successivamente 

Categoria  Contributo massimo dovuto 
Artigiani  € 30.011,51 (€ 56.224 x 24% + € 66.071 x 25%) 
Commercianti  € 30.598,53 (€ 56.224 x 24,48% + € 66.071 x 25,48%) 

Contribuzione 2026 a saldo 

Il decreto-legge n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438/1992, prevede che il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti sia: 

  • calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, non limitandosi a quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza; 
  • rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce. Per i contributi dell’anno 2026, quindi, rilevano i redditi 2026, da dichiarare nel 2027. 

Pertanto, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle scadenze previste sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2026, sarà necessario versare un ulteriore contributo a saldo entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche. 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2 del DL 63/2002, i contributi soggetti alle scadenze IRPEF possono essere versati con un differimento fino a 30 giorni, applicando una maggiorazione dello 0,40% dell’importo dovuto, a titolo di interessi corrispettivi. 

Questo orientamento è stato confermato dall’Istituto e avallato dal Coordinamento Generale Legale, stabilendo che la suddetta maggiorazione si applica a tutte le ipotesi di compensazione mediante presentazione di delega F24, non solo a quelle con eccedenza a debito a carico del contribuente. 

Per quanto riguarda l’imponibile contributivo, l’INPS rimanda alle disposizioni generali in materia di reddito d’impresa contenute nelle circolari n. 102/2003, n. 29/2021 e n. 84/2021. 

Contribuzione 2026: imprese familiari 

Nel contesto delle imprese familiari, la determinazione dei contributi previdenziali per i collaboratori varia a seconda della struttura giuridica dell’impresa. 

Nelle imprese familiari legalmente costituite, sia il titolare sia i collaboratori devono calcolare i contributi previdenziali in base alla quota di reddito che ciascuno dichiara ai fini fiscali. Questo criterio garantisce una ripartizione coerente degli oneri contributivi, in linea con la partecipazione effettiva di ogni soggetto all’attività economica dell’impresa. 

Nelle aziende non costituite in imprese familiari, invece, il titolare può assegnare a ciascun collaboratore una porzione del reddito dichiarato ai fini fiscali. In ogni caso, la somma delle quote attribuite ai collaboratori non può eccedere il 49% del reddito complessivo dell’impresa. I contributi previdenziali, sia per il titolare sia per i collaboratori, devono essere calcolati considerando la quota di reddito assegnata a ciascun individuo. 

Contribuzioni 2026: bonus per gli aderenti al regime forfettario 

Il regime contributivo agevolato, introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, riconosce una riduzione del 35% sulla contribuzione previdenziale per le persone fisiche esercenti attività d’impresa che adottano il regime forfettario. 

Per accedere a questo beneficio, è necessario presentare una domanda all’INPS attestando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa. 

I soggetti già beneficiari nel 2025 continueranno ad usufruire dell’agevolazione anche nel 2026, salvo rinuncia espressa. Coloro che hanno avviato una nuova attività nel 2025 devono aver comunicato l’adesione entro il 28 febbraio 2026, mentre chi inizia nel 2026 deve farlo tempestivamente dopo l’iscrizione, così da consentire all’Istituto di predisporre correttamente la tariffazione annuale. 

Contribuzione 2026: termini e modalità di versamento 

I contributi dovuti alle gestioni Artigiani e Commercianti devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle seguenti scadenze: 

  • 18 maggio 2026 
  • 20 agosto 2026 
  • 16 novembre 2026 
  • 16 febbraio 2027 

Tali date riguardano il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito. 

Per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, i termini sono invece quelli previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, con riferimento al saldo 2025, al primo acconto 2026 e al secondo acconto 2026. 

Si ricorda inoltre che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24”, cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile anche visualizzare e stampare in formato PDF il modello da utilizzare per effettuare il pagamento. 

Obblighi dichiarativi 

Gli artigiani e i commercianti sono tenuti a dichiarare annualmente all’INPS i redditi d’impresa conseguiti, utilizzando il modello Redditi Persone Fisiche (Quadro RR), entro i termini previsti per la dichiarazione reddituale annuale. 

Approfondisci l’argomento anche con questo articolo di blog!

𝗩𝘂𝗼𝗶 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐬𝐜𝐞𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐥𝐚 𝐭𝐮𝐚 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐥𝐞?

𝗖𝗼𝗻𝘁𝗮𝘁𝘁𝗮 𝗶𝗹 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗼 𝘁𝗲𝗮𝗺 𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗼𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝘁𝘂𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝗲𝗻𝘇𝗮

 

 

 

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *