PREVIDAGE SRL
Sede legale
Corso Garibaldi, 49
20121 Milano (MI)
REA di Milano 2740204
CF e P.IVA 13733500964
Capitale sociale € 10.000
previdage@legalmail.it
Sedi operative
Via Larga, 8
20122 Milano (MI)
Piazza De Gasperi, 12/16
21047 Saronno (VA)
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La pensione anticipata flessibile Quota 103 rappresenta una nuova opportunità per andare in pensione prima del raggiungimento dell’età pensionabile di vecchiaia. Nonostante l’ampia platea di potenziali beneficiari, però, sono pochi coloro che hanno effettivamente richiesto questo trattamento.
Ciò è dovuto principalmente ad alcune limitazioni che ne rendono meno appetibile l’accesso, soprattutto per coloro che maturano i requisiti nel 2024. In particolare, l’imposizione di un tetto massimo d’importo, l’incompatibilità con l’attività lavorativa fino ai 67 anni, e il ricalcolo contributivo sono elementi che rendono la misura poco attraente.
Vediamo ora quali sono i requisiti e le limitazioni per quanto riguarda la possibilità di svolgere attività lavorativa.
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Per accedere alla pensione anticipata con questa quota entro il 31 dicembre 2024, è necessario soddisfare i seguenti requisiti
La decorrenza della pensione è soggetta a una finestra di attesa di:
È previsto, inoltre, un tetto massimo all’importo della pensione, pari a 4 volte il trattamento minimo fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni fino al 2026). Ciò significa che la pensione non può superare l’importo di 2.394,44 euro al mese per coloro che accedono alla misura nel 2024.
Per chi matura i requisiti nel 2024, si applica inoltre il ricalcolo contributivo dell’importo della pensione, il che può influenzare ulteriormente l’ammontare finale.
Una delle sue principali limitazioni riguarda la incompatibilità con i redditi da lavoro. Fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, non è possibile cumulare la pensione con redditi da lavoro, fatta eccezione per i compensi derivanti da lavoro autonomo occasionale, che possono essere percepiti entro un limite di 5.000 euro lordi annui.
Se si superano questi limiti, la pensione viene sospesa per l’intero anno, anche per un solo giorno di attività lavorativa. Una volta raggiunta l’età pensionabile, la pensione viene ripristinata e il divieto di cumulo decade. In caso di compensi non dichiarati, l’INPS può richiedere il recupero retroattivo delle somme indebitamente percepite.
L’INPS ha chiarito che, per configurare l’incompatibilità tra Quota 103 e lavoro, deve esserci un effettivo reddito derivante dall’attività lavorativa. Se l’attività non produce reddito, la pensione non viene sospesa.
Per le categorie di lavoratori che accedono alla pensione di vecchiaia con requisiti anagrafici diversi, ad esempio, quelli che seguono regole differenti rispetto alla riforma Fornero, il divieto di cumulo cessa al raggiungimento dell’età pensionabile stabilita dal fondo previdenziale di appartenenza, che potrebbe essere inferiore ai 67 anni.
I pensionati che percepiscono questa pensione devono comunicare all’INPS qualsiasi reddito da lavoro percepito nel periodo in cui vige il divieto di cumulo. Questo può essere fatto tramite il modello AP 139, o AP 140 se la dichiarazione viene resa contestualmente alla domanda di pensione.
La dichiarazione deve includere:
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