PREVIDAGE SRL
Sede legale
Corso Garibaldi, 49
20121 Milano (MI)
REA di Milano 2740204
CF e P.IVA 13733500964
Capitale sociale € 10.000
previdage@legalmail.it
Sedi operative
Via Larga, 8
20122 Milano (MI)
Piazza De Gasperi, 12/16
21047 Saronno (VA)
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Il ricalcolo contributivo della pensione è uno degli snodi più delicati della pianificazione previdenziale per chi possiede contribuzione anteriore al 1° gennaio 1996.
Si tratta di una scelta che può modificare in modo strutturale l’importo dell’assegno futuro, spesso con riduzioni significative, ma che in alcune situazioni può diventare necessaria o addirittura conveniente.
In questo quadro il “doppio calcolo” INPS previsto dalla legge non è un dettaglio burocratico, ma un vero presidio di tutela: consente di confrontare, su basi ufficiali, l’importo della pensione con e senza opzione, prima di assumere una decisione irreversibile.
Vediamo i punti chiave.
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L’art. 1, comma 23, della L. 335/1995 consente all’assicurato di richiedere che l’intera pensione – comprese le quote relative ai contributi versati fino al 31 dicembre 1995, normalmente liquidate con metodo retributivo – venga calcolata con il metodo contributivo.
In pratica, chi esercita l’opzione:
Nella grande maggioranza dei casi questo passaggio determina un assegno più basso, con riduzioni che possono arrivare e superare il 30% rispetto al calcolo retributivo-misto, soprattutto quando l’anzianità ante 1996 è consistente e le retribuzioni sono state elevate e crescenti negli ultimi anni di carriera.
Tuttavia, l’opzione non è sempre e solo “penalizzante”. Può rivelarsi:
Il ricalcolo della quota di pensione relativa ai periodi anteriori al 1996 non è una semplice “conversione” percentuale.
Per la generalità dei lavoratori del settore privato si applicano le regole tecniche del D.lgs. 180/1997, che prevedono, in estrema sintesi:
È evidente che un procedimento di questo tipo non è facilmente riproducibile dall’interessato con strumenti “artigianali”.
Da qui la necessità di un confronto certificato fra calcolo retributivo/misto e calcolo interamente contributivo.
Guarda il video sul nostro canale Youtube!
L’opzione al contributivo non è aperta a tutti. L’assicurato deve possedere simultaneamente tre requisiti:
La circolare INPS n. 54/2021 ha precisato che, per raggiungere tali soglie, possono essere considerati anche i periodi oggetto di riscatto, a condizione che la domanda di riscatto venga presentata contestualmente all’istanza di opzione.
Un altro elemento centrale èil suo essere definitivo:
Da quel momento non è più possibile tornare al calcolo retributivo/misto.
Per questo motivo la sequenza delle scelte – opzione, riscatti, eventuale computo in Gestione Separata, ecc. – va pianificata con estrema cautela: un errore di timing può avere effetti permanenti sull’assegno futuro.
Per consentire al lavoratore di decidere in modo consapevole, l’ordinamento prevede uno strumento specifico: il doppio calcolo a carico dell’ente previdenziale.
L’art. 69, comma 6, della L. 388/2000 stabilisce che, ai fini dell’esercizio del diritto di opzione, l’INPS è tenuta, su richiesta dell’assicurato, a fornire un prospetto di calcolo della pensione secondo il sistema retributivo/misto (regime ordinario) e un prospetto di calcolo della pensione determinata interamente con il sistema contributivo (post-opzione).
La norma è stata richiamata dall’Istituto nella circolare n. 108/2002 e nel messaggio n. 219/2013, che confermano l’obbligo per l’ente erogatore di mettere a disposizione del lavoratore i due scenari di calcolo, così da quantificare la differenza effettiva tra le due soluzioni, valutare la convenienza o meno dell’opzione, ad esempio quando è necessaria per accedere al riscatto agevolato o a determinate strategie di uscita anticipata.
In via di prassi, il doppio calcolo viene spesso associato alla sola fase di pensionamento. Tuttavia né l’art. 69, co. 6, L. 388/2000, né la circolare INPS n. 108/2002 limitano esplicitamente il diritto al solo momento della domanda di pensione.
Lo stesso messaggio n. 219/2013 precisa che il calcolo comparato va effettuato:
Da ciò discende che il lavoratore può legittimamente chiedere il doppio calcolo anche durante la carriera, ogni volta in cui l’opzione stia per divenire definitiva. In queste situazioni l’INPS dovrebbe rilasciare, su istanza, i due schemi di calcolo comparativi.
In un sistema dove una singola scelta può ridurre in modo strutturale l’assegno pensionistico, il doppio calcolo assume il ruolo di vera e propria due diligence previdenziale:
L’opzione al calcolo contributivo non è né “buona” né “cattiva” in assoluto.
È uno strumento che:
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