PREVIDAGE SRL
Sede legale
Corso Garibaldi, 49
20121 Milano (MI)
REA di Milano 2740204
CF e P.IVA 13733500964
Capitale sociale € 10.000
previdage@legalmail.it
Sedi operative
Via Larga, 8
20122 Milano (MI)
Piazza De Gasperi, 12/16
21047 Saronno (VA)
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Ape sociale 2026: con la nuova bozza di Legge di Bilancio viene prorogata di un ulteriore anno.
L’art. 39 del disegno di legge – approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri – estende infatti al 31 dicembre 2026 il termine entro cui perfezionare i requisiti previsti dall’art. 1, commi 179 e ss., L. 232/2016.
Si conferma quindi, almeno per un altro anno, la possibilità di accedere a una forma di anticipo pensionistico a carico della fiscalità generale, pensata per specifiche platee considerate socialmente più fragili. Il tutto, naturalmente, in attesa dell’approvazione definitiva della manovra e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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La proroga non modifica l’architettura dell’istituto né le condizioni di accesso.
Restano immutati:
Sul piano contributivo, continuano a valere i seguenti requisiti: almeno 30 anni di contribuzione, 36 anni per i lavoratori occupati in attività gravose, requisito ridotto a 32 anni per operai edili e ceramisti.
Le lavoratrici madri mantengono il beneficio dello sconto contributivo di 1 anno per figlio, fino a un massimo di 2 anni.
Il termine entro cui maturare i requisiti, originariamente fissato al 31 dicembre 2025, viene quindi spostato al 31 dicembre 2026.
La proroga non interviene sulle tempistiche di presentazione delle istanze di certificazione del diritto all’Ape sociale, che restano quelle previste dal cosiddetto Collegato Lavoro (L. 203/2024):
Anche per il 2026 sarà quindi fondamentale programmare per tempo la presentazione delle istanze, per evitare di rientrare nella fascia “a budget esaurito” con conseguente rischio di esclusione.
La platea dei disoccupati di lungo corso resta uno dei punti più sensibili, anche sul piano interpretativo.
Rientrano tra i potenziali beneficiari i soggetti in stato di disoccupazione a seguito di:
Per lungo tempo la prassi INPS (circ. n. 100/2017) ha richiesto, come condizione aggiuntiva, la cessazione della fruizione dell’indennità di disoccupazione (Naspi o trattamenti assimilati).
Con la sentenza n. 24950 del 17 settembre 2024, la Corte di Cassazione ha però riletto questa impostazione, affermando che il diritto all’Ape sociale è subordinato allo stato di disoccupazione, ma non necessariamente alla effettiva percezione dell’indennità.
Riassumendo….
Rimane inoltre la tolleranza per le rioccupazioni brevi: sono compatibili con l’Ape sociale rapporti di lavoro subordinato o prestazioni occasionali (contratto di prestazione occasionale, libretto famiglia) di durata complessiva non superiore a 6 mesi.
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Leggi anche questo articolo del nostro blog sull’Ape sociale
La bozza di bilancio 2026 non richiama espressamente le categorie “aggiuntive” di lavori gravosi introdotte dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, co. 92, L. 234/2021).
Le più recenti circolari INPS (n. 35/2024 e n. 53/2025) hanno però confermato l’inclusione di tali categorie ai fini dell’accesso all’Ape sociale, in linea con la finalità di tutela dei lavori usuranti e maggiormente esposti.
In assenza di disposizioni di segno contrario, si ritiene quindi che l’elenco dei lavori gravosi resti comprensivo di tutte le professioni indicate negli allegati normativi e amministrativi, a prescindere dal mancato richiamo testuale nella nuova manovra.
Sotto il profilo reddituale, l’Ape sociale mantiene un impianto particolarmente restrittivo:
In caso di superamento del limite o di svolgimento di attività non consentite, l’INPS procede alla revoca dell’indennità e al recupero delle somme indebitamente erogate.
Ne emerge con chiarezza la natura dell’Ape sociale:
non uno strumento di conciliazione fra lavoro e pensione, ma un canale di uscita dal mercato del lavoro, pur temporaneo e selettivo.
La proroga al 2026 conferma il ruolo dell’Ape sociale come misura sperimentale e ripetutamente prorogata, destinata a platee limitate e definite e interamente finanziata dalla fiscalità generale.
Si tratta, nei fatti, di un tassello “ponte” in un sistema ancora privo di una riforma organica della flessibilità in uscita.
Rimane aperto il nodo centrale: la necessità di una disciplina strutturale, stabile e sostenibile che superi la logica delle proroghe annuali, più volte criticata anche dalla Corte dei conti nelle Relazioni sul coordinamento della finanza pubblica, per gli effetti di incertezza che produce:
In attesa di un intervento riformatore di sistema, l’Ape sociale prorogata al 2026 continua a rappresentare:
Per lavoratori, imprese e consulenti, diventa quindi fondamentale monitorare l’evoluzione dell’iter parlamentare, aggiornarsi sulle eventuali circolari applicative INPS e inserire l’Ape sociale in una più ampia strategia di pianificazione previdenziale, valutandola accanto alle altre misure di anticipo e alle forme di flessibilità esistenti.
In questo contesto una consulenza previdenziale specializzata rappresenta uno strumento essenziale per trasformare una misura complessa e in continua proroga in un’opportunità concreta e consapevole per i soggetti che ne possiedono i requisiti.
Hai bisogno di una consulenza personalizzata per affrontare con serenità il tuo futuro previdenziale?
Il nostro team di esperti sarà a tua disposizione per risolvere ogni tuo dubbio o problema sulla tua situazione pensionistica!