Assegni ordinari d’invalidità

Assegni ordinari d’invalidità: la notizia che tanti aspettavano!

Con la sentenza n. 94/2025, la Corte Costituzionale ha segnato un importante passo avanti nella tutela delle persone fragili, estendendo la possibilità di integrazione al trattamento minimo anche agli assegni ordinari d’invalidità (AOI) calcolati con il sistema interamente contributivo.

Una decisione che avrà ricadute significative non solo per i diretti interessati, ma anche per l’intero assetto del sistema previdenziale italiano.

Assegni ordinari d’invalidità (AOI): cos’è?

L’AOI, anche detto assegno categoria IO, è una prestazione previdenziale erogata ai lavoratori che, a causa di patologie fisiche o psichiche, subiscono una riduzione della capacità lavorativa specifica superiore ai due terzi.

Introdotto con la legge n. 222 del 1984, l’assegno ordinario si distingue dalle pensioni tradizionali anche per quanto riguarda la possibilità di integrazione al minimo, storicamente prevista solo per assegni calcolati con metodo retributivo o misto, ovvero per chi vanta contribuzione anteriore al 1996.

Nel 2025, il valore massimo dell’integrazione è pari a 603,40 euro mensili, ma con una particolarità: per l’AOI la quota integrativa non può superare l’importo dell’assegno sociale, ovvero 538,69 euro mensili.

Per richiedere l’assegno ordinario d’invalidità è necessario soddisfare tre condizioni fondamentali:

  • una riduzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa specifica;
  • iscrizione all’Assicurazione generale obbligatoria dell’INPS (AGO) o a gestioni sostitutive o alla Gestione Separata;
  • almeno 5 anni di contributi, di cui 3 accreditati nel quinquennio precedente la domanda.

Da notare che la patologia non deve essere necessariamente irreversibile e l’assegno può essere riconosciuto anche se la menomazione era già presente al momento dell’iscrizione, purché sia documentato un aggravamento.

Il calcolo dell’AOI segue le stesse regole delle pensioni dirette:

  • sistema retributivo fino al 2011, poi contributivo, se si avevano almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;
  • sistema misto (retributivo fino al 1995, poi contributivo) per chi aveva meno di 18 anni di contributi alla stessa data;
  • sistema interamente contributivo per chi ha iniziato a versare dopo il 1995.

Attenzione: l’importo può essere ridotto in presenza di redditi da lavoro, secondo quanto vedremo tra poco.

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Leggi l’articolo sul calcolo contributivo della pensione 2025!

Assegni ordinari d’invalidità e limiti di reddito

L’assegno è parzialmente cumulabile con i redditi da lavoro, ma oltre certe soglie subisce delle riduzioni:

  • -25% se il reddito supera 4 volte il trattamento minimo (31.376,80 € nel 2025);
  • -50% se il reddito supera 5 volte il trattamento minimo (39.221 € nel 2025).

Oltre a queste riduzioni, può esserci un ulteriore taglio per la parte eccedente rispetto al trattamento minimo:

  • del 30% per redditi da lavoro autonomo;
  • del 50% per redditi da lavoro dipendente.

 

Fa eccezione chi ha maturato almeno 40 anni di contributi, per il quale la seconda penalizzazione non si applica.

Assegno ordinario di invalidità e integrazione al minimo: i requisiti economici

Anche l’AOI, come le pensioni tradizionali, può essere integrato al trattamento minimo, ma con regole particolari:

  • l’importo dell’integrazione non può superare l’assegno sociale;
  • la somma complessiva non può eccedere i 603,40 euro mensili (2025).

Inoltre, l’integrazione è subordinata a limiti reddituali:

  • reddito personale annuo inferiore a 14.005,94 € (2 volte l’assegno sociale);
  • reddito cumulato col coniuge inferiore a 21.008,91 € (3 volte l’assegno sociale).

È prevista una deroga favorevole per i coniugati: anche se il richiedente supera il limite personale, può ottenere l’integrazione se il reddito familiare rientra nei limiti complessivi.

La novità: integrazione al minimo anche per chi ha il sistema contributivo

Fino a oggi, l’integrazione al minimo era esclusa per gli assegni calcolati interamente col sistema contributivo, a causa dell’art. 1, comma 16, della Legge n. 335/1995 (riforma Dini).

Con la sentenza n. 94/2025, la Corte Costituzionale ha però dichiarato questa esclusione illegittima, affermando che l’AOI, per la sua natura anche assistenziale, non può essere trattato alla stregua delle sole pensioni contributive.

La Consulta ha evidenziato tre punti cruciali:

  1. L’integrazione dell’AOI è finanziata dal fondo sociale GIAS, non dai contributi dei lavoratori.
  2. I titolari di AOI sono in età lavorativa, quindi non hanno accesso ad altri strumenti assistenziali come l’assegno sociale.
  3. La mancata integrazione può esporre a rischio povertà soggetti già vulnerabili e con ridotte possibilità di accumulare contributi.

Assegni ordinari d’invalidità: cosa cambia?

La Corte ha quindi stabilito che l’integrazione al minimo spetta anche a chi ha una pensione AOI calcolata con metodo contributivo puro, cioè chi ha iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995.

Per motivi di sostenibilità economica, gli effetti della sentenza decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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