PREVIDAGE SRL
Sede legale
Corso Garibaldi, 49
20121 Milano (MI)
REA di Milano 2740204
CF e P.IVA 13733500964
Capitale sociale € 10.000
previdage@legalmail.it
Sedi operative
Via Larga, 8
20122 Milano (MI)
Piazza De Gasperi, 12/16
21047 Saronno (VA)
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Ape sociale 2026: come sarà?
Ok al prepensionamento a carico dello Stato anche per il prossimo anno: secondo quanto indicato nella bozza della Legge di bilancio 2026 (art.39), difatti, i termini per perfezionare i requisiti necessari al raggiungimento dell’Ape sociale (art. 1, co. 179 e ss. L. 232/2016) saranno prorogati al 31 dicembre 2026.
Non varieranno le condizioni di accesso al beneficio, ossia:
Tali requisiti dovranno essere maturati non più entro il 31 dicembre 2025, ma entro il 31 dicembre 2026.
In base al cd. Collegato Lavoro (L. 203/2024), i termini per presentare le domande di certificazione dei requisiti per l’Ape sociale risultano gli stessi ogni anno, precisamente il 31 marzo ed il 15 luglio. È consentito presentare le istanze tardivamente, non oltre il 30 novembre dell’anno ma, in quest’ultimo caso, le domande vengono prese in considerazione solo se risultano risorse residue da destinare alla misura.
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Uno degli aspetti più discussi, in merito all’Ape sociale, è il perfezionamento delle condizioni necessarie per rientrare nella categoria dei disoccupati di lungo corso. In base all’attuale disciplina, vi rientrano coloro che risultano in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento, anche collettivo, o di dimissioni per giusta causa, o per effetto di risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria (art. 7 della L. 604/66).
Perché gli appartenenti a questa categoria possano beneficiare dell’Ape sociale, è necessario che abbiano terminato interamente di percepire la prestazione di disoccupazione, ad esempio la Naspi.
Secondo l’Inps, è impossibile accedere al prepensionamento se non si è fruito dell’indennità di disoccupazione: la Cassazione (sentenza n. 24950 del 17 settembre 2024), invece, ha stabilito che il diritto all’Ape Sociale richiede, sì, lo stato di disoccupazione dell’interessato, ma non la fruizione effettiva dell’indennità. Più precisamente, se la persona in stato di disoccupazione:
Per beneficiare dell’Ape sociale, inoltre, gli appartenenti alla categoria non devono risultare rioccupati (ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione utile al trattamento è ammessa la rioccupazione con contratto di lavoro subordinato, contratto di prestazione occasionale o libretto famiglia per non più di 6 mesi complessivamente). È consentito l’accesso all’indennità anche ai lavoratori in stato di disoccupazione il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di un contratto a termine, se hanno alle spalle almeno 18 mesi di periodi di lavoro subordinato negli ultimi 3 anni.
Ulteriori perplessità hanno riguardato, nelle annualità precedenti, gli appartenenti alla categoria degli addetti ai lavori gravosi.
La categoria è stata difatti notevolmente ampliata ad opera della Legge di Bilancio 2022 (art. 1 co. 92 L. 234/2021), ma solo in relazione all’accesso all’Ape sociale. In relazione all’accesso alla pensione anticipata precoci (art. 1 co. 199 e ss. L. 232/2016) ed all’anticipo di 5 mesi nell’età pensionabile per il trattamento di vecchiaia, restano beneficiarie le sole prime 15 categorie di cui all’allegato C) della L. 236/2016 (poi specificate nell’allegato A al DPCM 88/2017 e incrementate dal DM del 5 febbraio 2018).
Il richiamo alle categorie di gravosi “aggiuntive” per il diritto all’Ape sociale, peraltro, mancava sia nella finanziaria del 2024 che in quella del 2025, così come risulta assente anche nella bozza della manovra 2026. Tuttavia, l’Inps, nelle circolari 35/2024 e 53/2025, ha espressamente incluso anche le categorie aggiuntive, in merito alle professioni cosiddette gravose cui fare riferimento.
Considerato l’orientamento dell’Istituto, si ritiene dunque che tutti gli addetti ai lavori gravosi, a prescindere dall’appartenenza a vecchie o nuove categorie ed a prescindere dall’esplicito richiamo nella nuova manovra, potranno beneficiare dell’Ape sociale 2026.
La bozza della legge di bilancio 2026 conferma l’incompatibilità dell’Ape sociale con l’attività lavorativa: è unicamente permesso, durante il periodo di percezione dell’indennità, il lavoro autonomo occasionale (art. 2222 Cod. civ.), con un importo massimo di 5.000 euro di compensi lordi annui.
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