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Corso Garibaldi, 49
20121 Milano (MI)
REA di Milano 2740204
CF e P.IVA 13733500964
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previdage@legalmail.it
Sedi operative
Via Larga, 8
20122 Milano (MI)
Piazza De Gasperi, 12/16
21047 Saronno (VA)
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Con la sentenza n. 94/2025, la Corte Costituzionale ha segnato un importante passo avanti nella tutela delle persone fragili, estendendo la possibilità di integrazione al trattamento minimo anche agli assegni ordinari d’invalidità (AOI) calcolati con il sistema interamente contributivo.
Una decisione che avrà ricadute significative non solo per i diretti interessati, ma anche per l’intero assetto del sistema previdenziale italiano.
L’AOI, anche detto assegno categoria IO, è una prestazione previdenziale erogata ai lavoratori che, a causa di patologie fisiche o psichiche, subiscono una riduzione della capacità lavorativa specifica superiore ai due terzi.
Introdotto con la legge n. 222 del 1984, l’assegno ordinario si distingue dalle pensioni tradizionali anche per quanto riguarda la possibilità di integrazione al minimo, storicamente prevista solo per assegni calcolati con metodo retributivo o misto, ovvero per chi vanta contribuzione anteriore al 1996.
Nel 2025, il valore massimo dell’integrazione è pari a 603,40 euro mensili, ma con una particolarità: per l’AOI la quota integrativa non può superare l’importo dell’assegno sociale, ovvero 538,69 euro mensili.
Per richiedere l’assegno ordinario d’invalidità è necessario soddisfare tre condizioni fondamentali:
Da notare che la patologia non deve essere necessariamente irreversibile e l’assegno può essere riconosciuto anche se la menomazione era già presente al momento dell’iscrizione, purché sia documentato un aggravamento.
Il calcolo dell’AOI segue le stesse regole delle pensioni dirette:
Attenzione: l’importo può essere ridotto in presenza di redditi da lavoro, secondo quanto vedremo tra poco.
Ti interessa l’argomento?
Leggi l’articolo sul calcolo contributivo della pensione 2025!
L’assegno è parzialmente cumulabile con i redditi da lavoro, ma oltre certe soglie subisce delle riduzioni:
Oltre a queste riduzioni, può esserci un ulteriore taglio per la parte eccedente rispetto al trattamento minimo:
Fa eccezione chi ha maturato almeno 40 anni di contributi, per il quale la seconda penalizzazione non si applica.
Assegno ordinario di invalidità e integrazione al minimo: i requisiti economici
Anche l’AOI, come le pensioni tradizionali, può essere integrato al trattamento minimo, ma con regole particolari:
Inoltre, l’integrazione è subordinata a limiti reddituali:
È prevista una deroga favorevole per i coniugati: anche se il richiedente supera il limite personale, può ottenere l’integrazione se il reddito familiare rientra nei limiti complessivi.
Fino a oggi, l’integrazione al minimo era esclusa per gli assegni calcolati interamente col sistema contributivo, a causa dell’art. 1, comma 16, della Legge n. 335/1995 (riforma Dini).
Con la sentenza n. 94/2025, la Corte Costituzionale ha però dichiarato questa esclusione illegittima, affermando che l’AOI, per la sua natura anche assistenziale, non può essere trattato alla stregua delle sole pensioni contributive.
La Consulta ha evidenziato tre punti cruciali:
La Corte ha quindi stabilito che l’integrazione al minimo spetta anche a chi ha una pensione AOI calcolata con metodo contributivo puro, cioè chi ha iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995.
Per motivi di sostenibilità economica, gli effetti della sentenza decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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