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Recentemente, la Corte di Cassazione ha chiarito una questione importante riguardo alla pensione anticipata ordinaria regolata dalla cosiddetta Legge Fornero (art. 24 co. 10 del DL 201/2011).
Il punto di discussione è legato all’applicazione del cosiddetto “doppio requisito contributivo”, un vincolo che richiederebbe non solo il raggiungimento del periodo contributivo generale, ma anche la verifica di 35 anni di contributi effettivi, escludendo i periodi di malattia, infortunio e disoccupazione non coperti dal datore di lavoro.
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Il “doppio requisito” ha origine dall’art. 22 co. 1 della L. 153/1969, che prevedeva questa regola per la vecchia pensione di anzianità. Con l’introduzione della Legge Fornero, però, molti aspetti del sistema pensionistico sono stati modificati, compreso il passaggio alla pensione anticipata ordinaria, che ora richiede 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, con una finestra di attesa di 3 mesi.
Secondo l’INPS, il vincolo dei 35 anni di contribuzione effettiva deve continuare ad applicarsi anche alla pensione anticipata ordinaria. Questo ha portato a situazioni in cui l’accesso alla pensione anticipata è stato negato per mancanza del requisito, nonostante il lavoratore avesse raggiunto l’anzianità contributiva complessiva richiesta.
Con due sentenze del settembre 2024 (n. 24916 e n. 24952), la Cassazione ha chiarito che il requisito dei 35 anni di contributi effettivi non si applica alla pensione anticipata ordinaria. Secondo la Corte, il legislatore, nel testo della Legge Fornero, non ha fatto menzione di tale requisito per questa specifica pensione, diversamente da quanto accade per altre tipologie di pensionamento. Ad esempio, l’art. 24 co. 11 del DL 201/2011 stabilisce esplicitamente che i contributi figurativi non possono essere utilizzati per raggiungere i requisiti per la pensione anticipata contributiva.
La Corte ha concluso che, se il legislatore avesse voluto imporre questo vincolo anche per la pensione anticipata ordinaria, lo avrebbe specificato chiaramente. Il fatto che la norma non menzioni i 35 anni di contributi effettivi dimostra, secondo la Cassazione, che tale requisito non è applicabile.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, due lavoratrici si erano viste negare l’accesso alla pensione anticipata ordinaria proprio a causa del mancato raggiungimento dei 35 anni di contributi effettivi, nonostante avessero già raggiunto i requisiti contributivi complessivi previsti dalla Legge Fornero. La Corte ha stabilito che il vincolo dei 35 anni non doveva essere applicato e che le lavoratrici avevano diritto al pensionamento anticipato.
Sebbene questa sentenza sembri favorire l’accesso più agevole alla pensione anticipata ordinaria, è improbabile che si verifichi una modifica generalizzata delle regole da parte dell’INPS o del legislatore. Infatti, la tendenza attuale è quella di disincentivare l’accesso anticipato alla pensione, a causa della sostenibilità del sistema previdenziale.
Va ricordato un caso simile legato alla possibilità di ricongiunzione dei contributi nella gestione separata (L. 45/1990). La Corte Costituzionale, anche in questo caso, aveva dichiarato illegittima la norma che impediva ai lavoratori autonomi di ricongiungere i contributi, ma l’INPS non ha mai recepito pienamente questa decisione. È possibile, quindi, che anche in questo caso, l’applicazione della sentenza non diventi generalizzata, a causa delle conseguenze economiche significative che ne deriverebbero.
È importante notare che il “doppio requisito” non si applica a tutti. Gli iscritti alle gestioni esclusive dell’INPS, come i dipendenti pubblici, e coloro che rientrano nel sistema di calcolo interamente contributivo, non sono soggetti a questo vincolo. Tuttavia, questi lavoratori affrontano altre limitazioni, come l’impossibilità di utilizzare i contributi volontari per raggiungere il requisito dei 40 anni di contributi necessari per alcune pensioni.
La Cassazione non si è espressa sulla questione dei 35 anni di contributi effettivi per altre tipologie di pensioni anticipate, come Quota 100, Quota 102 e Quota 103. Tuttavia, l’INPS continua a richiedere il rispetto del doppio requisito per queste uscite anticipate, come chiarito nella circolare n. 39 del 2024. Questo implica che, per queste pensioni, i 35 anni di contributi effettivi restano necessari, escludendo i periodi di disoccupazione, malattia e infortunio non integrati dal datore di lavoro.
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