PREVIDAGE SRL
Sede legale
Corso Garibaldi, 49
20121 Milano (MI)
REA di Milano 2740204
CF e P.IVA 13733500964
Capitale sociale € 10.000
previdage@legalmail.it
Sedi operative
Via Larga, 8
20122 Milano (MI)
Piazza De Gasperi, 12/16
21047 Saronno (VA)
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La disciplina della previdenza complementare si prepara a un cambiamento di particolare rilievo in materia di destinazione del TFR e di trasferimento della posizione individuale tra diverse forme pensionistiche.
La Legge di Bilancio 2026 ha infatti introdotto una novità importante, ovvero una maggiore libertà per il lavoratore nella scelta del fondo pensione, attraverso la cosiddetta portabilità del contributo datoriale.
Tuttavia, l’operatività concreta della misura non sarà immediata. Un successivo intervento normativo inserito nel decreto PNRR ha infatti previsto un rinvio, stabilendo che la nuova disciplina relativa al trasferimento delle nuove quote di TFR e degli eventuali contributi aziendali sarà applicabile solo dal 31 ottobre 2026.
Si tratta di una riforma che, pur ampliando gli spazi di scelta del lavoratore, incide su un assetto storicamente costruito attorno ai fondi pensione negoziali di categoria e alla contrattazione collettiva. Per questo motivo, è opportuno analizzarne con attenzione contenuti, limiti e ricadute operative.
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Nell’ambito della previdenza complementare, uno degli strumenti più efficaci per costruire nel tempo una posizione previdenziale integrativa solida è rappresentato dal conferimento del TFR maturando a un fondo pensione.
Quando il lavoratore aderisce al fondo previsto dal proprio contratto collettivo, cioè al cosiddetto fondo negoziale, e vi destina il TFR, nella generalità dei casi matura anche il diritto a un ulteriore versamento da parte del datore di lavoro. Si tratta del cosiddetto contributo datoriale, che costituisce uno degli elementi di maggiore convenienza del sistema negoziale.
Ad oggi, infatti, questo beneficio è normalmente riconosciuto solo agli iscritti ai fondi pensione negoziali. In caso di adesione a un fondo aperto, il contributo del datore di lavoro può essere previsto soltanto in presenza di specifici accordi aziendali. Il dipendente resta comunque libero di aderire, nel corso della carriera, a un altro fondo pensione o a un PIP, ma tale scelta comporta di regola la perdita della contribuzione datoriale.
È proprio su questo assetto che interviene la riforma introdotta dalla legge n. 199/2025, con l’obiettivo di rendere più flessibile il rapporto tra lavoratore, TFR e forma pensionistica complementare scelta.
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La novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 riguarda la possibilità di trasferire non solo la posizione individuale maturata, ma anche il diritto a ricevere il contributo a carico dell’azienda.
In concreto, il legislatore ha previsto che, nel caso in cui il lavoratore abbia inizialmente destinato il TFR a un fondo negoziale e abbia quindi attivato il contributo datoriale, il successivo trasferimento verso un diverso fondo pensione non comporti più automaticamente la perdita di tale beneficio. Il diritto ai versamenti del datore di lavoro potrà infatti seguire il lavoratore anche nel nuovo fondo di destinazione, indipendentemente dalla natura del fondo stesso, che potrà essere anche un fondo aperto o un PIP.
Si tratta di un cambiamento rilevante, perché rafforza la centralità della posizione previdenziale individuale. Non è più soltanto il contratto collettivo a determinare in modo rigido i flussi contributivi, ma è il lavoratore a poter orientare maggiormente la destinazione dei propri accantonamenti e del contributo datoriale, una volta maturato il relativo diritto.
La riforma, tuttavia, va letta correttamente. Non introduce un diritto immediato al contributo datoriale per chi sceglie fin dall’inizio un fondo aperto o un PIP. Questo è uno dei punti tecnici più importanti da chiarire.
Il meccanismo previsto dal legislatore richiede infatti un passaggio preliminare: il lavoratore deve prima aderire al fondo pensione negoziale previsto dal contratto collettivo e destinare ad esso il proprio TFR, così da attivare il diritto al contributo del datore di lavoro. Solo successivamente, decorso il periodo minimo di permanenza previsto, pari a due anni, potrà trasferire la propria posizione a un’altra forma pensionistica complementare, mantenendo anche il diritto ai versamenti aziendali.
La reale portata della novità non consiste quindi nell’aprire subito il contributo datoriale a tutte le forme pensionistiche complementari, ma nel consentire al lavoratore di non perdere tale beneficio in caso di trasferimento successivo.
Da questo punto di vista, la riforma introduce una maggiore elasticità e rafforza la disponibilità del contributo aziendale in capo al lavoratore, pur lasciando fermo il ruolo iniziale del fondo negoziale nella fase di attivazione del diritto.
Proprio in ragione della complessità della riforma, il legislatore è intervenuto nuovamente durante l’esame del D.L. n. 19/2026, il cosiddetto decreto PNRR.
Con l’inserimento dell’art. 29, comma 11-bis, è stato stabilito che la nuova disciplina in materia di previdenza complementare entrerà in vigore dal 1° luglio 2026, ma con una precisazione fondamentale: la disciplina relativa al trasferimento delle nuove quote di TFR e degli eventuali contributi aziendali verso una nuova forma pensionistica complementare sarà applicabile soltanto dal 31 ottobre 2026.
Il rinvio, quindi, non riguarda l’impianto generale della riforma, ma la sua concreta operatività nei profili più delicati. Si tratta di una scelta che appare coerente con l’impatto della modifica, destinata a incidere su equilibri consolidati nel tempo dalla contrattazione collettiva e dalle modalità di funzionamento dei fondi pensione negoziali.
Il differimento al 31 ottobre 2026 non sembra rispondere a una logica di ripensamento della riforma, ma piuttosto a un’esigenza di prudenza e di coordinamento operativo.
La nuova disciplina richiede infatti un adeguamento delle procedure, dei sistemi di gestione e dei flussi informativi tra lavoratori, aziende, fondi pensione e soggetti istituzionali coinvolti. Inoltre, è verosimile che saranno necessari chiarimenti interpretativi puntuali da parte della COVIP, soprattutto per definire in modo preciso le modalità applicative del trasferimento dei nuovi accantonamenti di TFR e dei contributi aziendali.
Sotto questo profilo, il rinvio appare funzionale a evitare che una riforma così incisiva entri in vigore in assenza di un quadro applicativo sufficientemente definito. In materia di previdenza complementare, infatti, la chiarezza delle regole operative è essenziale per garantire certezza ai lavoratori e alle imprese.
Dal punto di vista del lavoratore, la nuova disciplina amplia le possibilità di scelta futura, ma non elimina del tutto la centralità dei fondi negoziali.
Il contributo datoriale continuerà infatti ad attivarsi, in via generale, attraverso l’adesione al fondo collettivo di riferimento previsto dal contratto applicato. Solo dopo il periodo minimo di permanenza sarà possibile trasferire la posizione verso un’altra forma pensionistica, mantenendo la contribuzione aziendale.
Questo significa che la riforma non cancella il ruolo dei fondi di categoria, ma modifica il rapporto tra adesione iniziale e successiva libertà di trasferimento. Per il lavoratore, il vantaggio principale consiste nella possibilità di preservare il beneficio economico rappresentato dal contributo del datore di lavoro anche in caso di diversa pianificazione previdenziale nel corso della carriera.
Per aziende e operatori, invece, il nuovo sistema imporrà una maggiore attenzione agli aspetti gestionali e informativi, anche per evitare errori applicativi in una materia tecnicamente complessa.
La riforma sulla portabilità del TFR e del contributo datoriale rappresenta una delle novità più significative degli ultimi anni nel settore della previdenza complementare. Il suo obiettivo è chiaro: rafforzare la posizione individuale del lavoratore e consentirgli una maggiore libertà nella scelta della forma pensionistica, senza perdere automaticamente un beneficio importante come il contributo del datore di lavoro.
Allo stesso tempo, però, il rinvio dell’operatività al 31 ottobre 2026 conferma che si tratta di una modifica tutt’altro che semplice, destinata a incidere su meccanismi consolidati e su equilibri strettamente collegati alla contrattazione collettiva.
Per questo motivo, nei prossimi mesi sarà fondamentale monitorare i chiarimenti applicativi e le indicazioni operative che verranno fornite, così da comprendere pienamente l’impatto concreto della nuova disciplina su lavoratori, aziende e fondi pensione.
𝗩𝘂𝗼𝗶 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐬𝐜𝐞𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐥𝐚 𝐭𝐮𝐚 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐥𝐞?
𝗖𝗼𝗻𝘁𝗮𝘁𝘁𝗮 𝗶𝗹 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗼 𝘁𝗲𝗮𝗺 𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗼𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝘁𝘂𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝗲𝗻𝘇𝗮