PREVIDAGE SRL
Sede legale
Corso Garibaldi, 49
20121 Milano (MI)
REA di Milano 2740204
CF e P.IVA 13733500964
Capitale sociale € 10.000
previdage@legalmail.it
Sedi operative
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20122 Milano (MI)
Piazza De Gasperi, 12/16
21047 Saronno (VA)
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Finanziaria 2026 e adeguamento alla speranza di vita: come cambiano i requisiti dal 2027
Quando si parla di pensioni, spesso l’attenzione si concentra sulle “misure in uscita” più note. Ma, sul piano tecnico, uno dei meccanismi che incide con maggiore regolarità (e con effetti trasversali) è quello dell’adeguamento dei requisiti alla speranza di vita: un sistema automatico che, a intervalli prestabiliti, aggiorna età e contributi richiesti per accedere ai diversi trattamenti.
La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) interviene proprio qui, con una scelta che potremmo definire prudente: attenuare l’impatto immediato degli incrementi, senza però smontare l’impianto strutturale. L’intervento è contenuto nell’art. 1, comma 185 e riguarda il meccanismo previsto dall’art. 12, comma 12-bis, del DL 78/2010, poi confermato dalla legge Fornero (art. 24 DL 201/2011).
In sostanza, l’aumento originariamente stimato in 3 mesi nel biennio 2027-2028 viene “spalmato”: nel 2027 scatta un incremento più contenuto, mentre dal 2028 il meccanismo torna a operare a pieno regime. Ne deriva un quadro più graduale, ma anche più complesso, perché gli effetti cambiano in base al tipo di pensione e alla categoria professionale.
Ti interessa l’argomento?
Leggi anche l’articolo del nostro blog sulla pensione di vecchiaia 2026
Il punto chiave è questo: la Manovra non elimina il collegamento tra requisiti e dinamica demografica, ma lo rende meno brusco nel breve periodo. È una soluzione di compromesso: si evita un “salto” troppo rapido dei requisiti già dal 2027, ma si mantiene intatta la logica di fondo, cioè l’aggancio all’evoluzione della speranza di vita rilevata dall’ISTAT.
Da qui in poi, quindi, la domanda non è più “aumentano o non aumentano?”, ma come aumentano, e soprattutto per chi.
Sulla pensione di vecchiaia l’effetto è lineare e facilmente leggibile. Il calendario degli adeguamenti viene posticipato e reso più graduale:
Il differimento di un anno dell’adeguamento pieno consente una transizione meno traumatica, ma non modifica la natura dell’istituto: la vecchiaia resta ancorata all’andamento demografico.
Guarda anche il nostro della dottoressa Noemi Secci su Youtube!
Anche sulla pensione anticipata ordinaria (art. 24, co. 10, DL 201/2011) l’adeguamento produce un effetto progressivo sui contributi richiesti:
Resta confermata la finestra mobile di 3 mesi, che continua a differire la decorrenza della pensione rispetto alla data di maturazione del requisito.
Per i dipendenti pubblici non statali iscritti alle gestioni CPDEL, CPS, CPI e CPUG, va ricordato che le finestre di attesa – per effetto delle modifiche introdotte dalla L. 213/2023 – risultano più lunghe e crescenti negli anni (con specifiche scansioni fino ai 9 mesi dal 2028, salvo ipotesi di cumulo), come richiamato dalla circ. INPS 48/2024.
È sulla pensione anticipata contributiva (art. 24, co. 11, DL 201/2011) che l’intervento diventa più articolato, perché qui l’adeguamento agisce su due requisiti contemporaneamente: anagrafico e contributivo.
Dal 2027:
A questi incrementi si aggiunge un elemento diverso, ma altrettanto rilevante: l’adeguamento annuale degli importi soglia, collegato alla rivalutazione delle prestazioni. Con circolare INPS n. 153/2025, l’assegno sociale 2026 viene indicato in 546,24 euro mensili, con aumento automatico delle soglie di accesso:
Anche per questa pensione resta ferma la finestra mobile di 3 mesi.
Infine, un passaggio che merita attenzione perché incide sulle strategie individuali: la Legge di Bilancio 2026 cancella la previsione introdotta in precedenza (mai resa operativa) che avrebbe consentito di includere la rendita della previdenza complementare per raggiungere la soglia minima. In concreto, quindi, l’importo soglia resta un requisito da soddisfare con la pensione pubblica, senza “integrazioni” ai fini del diritto.
L’adeguamento alla speranza di vita incide anche sulla vecchiaia contributiva (art. 24, co. 7, DL 201/2011), dedicata ai lavoratori privi di contribuzione ante 1996.
Dal 2027 l’età passa da 71 anni a:
Resta invece invariato il requisito contributivo: 5 anni di versamenti effettivi.
La riduzione temporanea degli adeguamenti non produce effetti diretti sui termini di corresponsione delle indennità di fine servizio: per il calcolo dei tempi, si continua a guardare alla data in cui il pensionamento sarebbe stato raggiunto con l’applicazione dell’incremento pieno.
C’è però una novità positiva: dal 1° gennaio 2027 il termine di pagamento del TFS/TFR per chi cessa per raggiungimento del limite di età scende da 12 a 9 mesi dalla cessazione. Per le altre ipotesi restano ferme le regole ordinarie.
Le deroghe: chi non subisce l’aumento (e a quali condizioni)
La Manovra introduce deroghe soggettive importanti, escludendo dagli aumenti (per il 2027) alcune categorie:
La deroga viene estesa anche alla pensione anticipata “precoci” (41 anni) solo per chi è impiegato in attività gravose o usuranti/notturne.
Per i lavoratori usuranti e notturni, la legge dispone inoltre il blocco degli adeguamenti fino al 31 dicembre 2028 per la pensione di anzianità del D.lgs. 67/2011. L’accesso resta possibile con:
Sono previste condizioni più elevate in caso di lavoro notturno con un numero ridotto di notti annue (con innalzamenti di età e quota), e un’ulteriore annualità per chi ha contribuzione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Resta escluso dalla deroga un caso molto concreto: i lavoratori gravosi che accedono all’Ape Sociale continuano a subire gli adeguamenti ordinari alla speranza di vita. Di conseguenza, l’età di vecchiaia sarà:
L’Ape Sociale continuerà a essere corrisposta fino al raggiungimento dell’età di vecchiaia comprensiva dell’adeguamento.
Altre categorie e comparti: incrementi anche su regimi speciali
Gli allineamenti alla speranza di vita si riflettono anche su requisiti di vecchiaia previsti per specifiche platee: ballerini e tersicorei, sportivi professionisti, gruppi “canto” e “attori”, iscritti a ex fondi (trasporti e volo), e beneficiari della vecchiaia anticipata per invalidità ≥80% (con finestra di 12 mesi).
Per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico l’adeguamento è più incisivo: oltre agli incrementi già descritti, è previsto un ulteriore adeguamento dei requisiti dedicati in misura pari a:
La Manovra 2026 attenua l’impatto degli aumenti nel breve periodo, ma conferma con chiarezza che il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita resta un pilastro del sistema. Dal 2027 cambia la metrica, dal 2028 torna la piena applicazione, e nel frattempo si moltiplicano eccezioni, finestre e condizioni soggettive.
È proprio questa complessità il dato più rilevante: oggi più che mai, la corretta individuazione dei requisiti applicabili richiede una verifica puntuale della posizione individuale, dell’attività svolta e del canale di pensionamento di riferimento.
𝗩𝘂𝗼𝗶 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐬𝐜𝐞𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐥𝐚 𝐭𝐮𝐚 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐥𝐞?
𝗖𝗼𝗻𝘁𝗮𝘁𝘁𝗮 𝗶𝗹 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗼 𝘁𝗲𝗮𝗺 𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗼𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝘁𝘂𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝗲𝗻𝘇𝗮