Pensione di vecchiaia 2026

Pensione di vecchiaia 2026: come ottenerla con 15 anni di contributi e cosa fare per non perdere i versamenti

Pensione di vecchiaia: come si accede? La regola è chiara: 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi.
Chi non raggiunge questa soglia minima, però, rischia di trovarsi con anni di versamenti che non danno luogo ad alcuna prestazione: i cosiddetti contributi silenti.

L’ordinamento, tuttavia, non è monolitico. Accanto alla disciplina generale esistono strumenti e deroghe che consentono il pensionamento anche con meno di 20 anni di contributi, in particolare con 15 anni.

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La regola generale: 67 anni e 20 anni di contributi

L’art. 24, comma 6, del DL 201/2011 fissa i requisiti standard per la pensione di vecchiaia ordinaria: età anagrafica: 67 anni, aggiornata agli adeguamenti alla speranza di vita, e anzianità contributiva: almeno 20 anni di contribuzione.

Il mancato raggiungimento dei 20 anni comporta l’assenza del diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria. I contributi comunque versati non vengono restituiti, ma restano registrati nei conti individuali, ma privi di una prestazione collegata.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 439/2005, ha chiarito che la contribuzione è validamente pagata perché potenzialmente utile al diritto. Il rimborso è ammesso solo in caso di versamenti in eccedenza o non dovuti.

Questo meccanismo genera la categoria dei “contributi silenti”: accrediti presenti negli estratti conto, ma insufficienti per maturare un trattamento pensionistico.

Per evitare questo esito, il legislatore ha previsto alcune eccezioni che consentono di ottenere la pensione con requisiti contributivi inferiori – in particolare 15 anni o addirittura 5 anni – a fronte, però, di condizioni specifiche.

Le Deroghe Amato: vecchiaia a 67 anni con 15 anni di contributi

Le cosiddette Deroghe Amato (art. 2, comma 3, D.lgs. 503/1992) consentono, in presenza di determinati requisiti, di ottenere la pensione di vecchiaia con 67 anni di età e 15 anni di contributi (780 settimane) in luogo dei 20 previsti in via ordinaria.

Le deroghe sono tre, autonome e alternative tra loro.

Prima deroga: 780 settimane entro il 31 dicembre 1992

La prima deroga (lett. a) spetta a chi può far valere:

  • almeno 780 settimane di contribuzione (15 anni)
  • accreditate entro il 31 dicembre 1992.

Sono utili tutti i tipi di contributi:

  • obbligatori;
  • volontari;
  • figurativi;
  • da riscatto o ricongiunzione;
  • esteri maturati in Paesi UE o in Stati extracomunitari convenzionati.

Il beneficio riguarda gli iscritti alle diverse gestioni INPS (dipendenti pubblici e privati, autonomi), ma non la Gestione Separata, istituita solo nel 1996.

Seconda deroga: autorizzazione ai volontari ante 31 dicembre 1992

La seconda deroga è riconosciuta a chi risulta autorizzato al versamento dei contributi volontari con provvedimento rilasciato prima del 31 dicembre 1992.

È sufficiente il provvedimento di autorizzazione; non è necessario aver effettivamente effettuato versamenti volontari.

La deroga si applica ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) INPS e agli assicurati ex Enpals.

Restano invece esclusi gli iscritti alle gestioni esclusive dell’AGO (ad esempio una parte del pubblico impiego), per i quali questa specifica agevolazione non opera.

Ai fini del raggiungimento dei 15 anni, sono validi tutti i tipi di contribuzione, inclusa quella estera.

Terza deroga: carriere discontinue nel settore privato

La terza deroga Amato è più selettiva e riguarda solo i lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti all’AGO o a fondi sostitutivi/esonerativi.

Richiede la contemporanea presenza di tre condizioni:

  1. Anzianità assicurativa di almeno 25 anni, calcolata includendo anche:
    • periodi di lavoro autonomo;
    • periodi svolti all’estero in Stati UE o convenzionati.
  2. Almeno 15 anni di contribuzione da lavoro dipendente nel settore privato.
  3. Almeno 10 anni di lavoro discontinuo, ossia anni non coperti da 52 settimane contributive.
    • Non sono considerati “discontinui” gli anni in cui la ridotta copertura deriva solo da retribuzioni inferiori al minimale settimanale (241,36 euro nel 2025).
    • Un anno può risultare coperto anche se non interamente lavorato, grazie alla presenza di contributi figurativi (ad esempio, disoccupazione).
    • Rientrano nel conteggio anche gli anni di iscrizione negli elenchi agricoli a tempo determinato.

Se i requisiti di una delle tre deroghe sono soddisfatti, è possibile accedere alla vecchiaia con 15 anni di contributi.
Le circolari INPS nn. 16/2013 e 120/2013 hanno precisato che le deroghe sono applicabili anche in cumulo tra gestioni, a condizione che ciascuna gestione coinvolta le preveda nei propri ordinamenti.

Pensione di vecchiaia contributiva a 71 anni: solo 5 anni di versamenti

Per chi non possiede contributi anteriori al 1996, la normativa offre una strada specifica per valorizzare carriere brevi o frammentarie: la pensione di vecchiaia contributiva.

Sono previste due possibilità:

  1. Vecchiaia ordinaria a 67 anni con 20 anni di contributi e importo della pensione almeno pari all’assegno sociale (538,69 euro nel 2025).
  2. Vecchiaia contributiva a 71 anni con almeno 5 anni di contribuzione effettiva.

Quest’ultima opzione non richiede alcun importo minimo, ma presenta un requisito di contribuzione estremamente contenuto e consente di trasformare in pensione anche spezzoni contributivi modesti, tipici di carriere discontinua.

È particolarmente rilevante per le generazioni interamente nel sistema contributivo, che altrimenti rischierebbero di non raggiungere i 20 anni per la vecchiaia ordinaria.

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Contributi ante 1996: computo e (in prospettiva) ricongiunzione nella Gestione Separata

Per chi possiede contributi al 31 dicembre 1995, lo scenario è più complesso.

Da un lato, è importante non perdere il vantaggio di eventuali quote retributive; dall’altro, bisogna evitare che una parte dei contributi resti silente.

Computo nella Gestione Separata

La circolare INPS n. 184/2015 ha chiarito che la pensione di vecchiaia contributiva a 71 anni può essere ottenuta anche da chi ha contributi ante 1996 tramite computo nella Gestione Separata, ossia facendo confluire tutti gli accrediti presenti nelle casse INPS verso la Gestione Separata.

Lo strumento è però soggetto a requisiti rigidi:

  • meno di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995, considerando obbligatori, volontari e figurativi, ma almeno un accredito a tale data;
  • almeno 15 anni di anzianità contributiva complessiva, di cui 5 anni successivi al 31.12.1995;
  • almeno un mese di contribuzione nella Gestione Separata.

Se tali condizioni mancano, il computo non è praticabile.

Ricongiunzione verso la Gestione Separata

In prospettiva, il comunicato del Ministero del Lavoro del 21 novembre 2025 annuncia la possibilità di ricongiunzione dei contributi verso la Gestione Separata.

Una volta emanata la relativa circolare INPS, anche chi ha contributi ante 1996 e non rientra nei requisiti del computo, potrà valutare la ricongiunzione per concentrare i versamenti nella Gestione Separata e accedere alla vecchiaia contributiva a 71 anni con 5 o 15 anni di contribuzione complessiva, a seconda dei casi.

È importante sottolineare che queste soluzioni portano quasi sempre a una prestazione interamente contributiva, con un ricalcolo complessivo dell’assegno che può risultare meno favorevole rispetto al metodo retributivo o misto.

Quale strada per chi ha meno di 20 anni di contributi?

La strategia per evitare che i contributi restino “silenti” dipende in modo decisivo dalla storia contributiva individuale.
Possiamo sintetizzare gli scenari principali.

Lavoratori senza contributi ante 1996

  • Hanno sempre accesso alla vecchiaia contributiva a 71 anni con 5 anni di contributi effettivi.
  • Se in possesso dei requisiti della terza deroga Amato, possono anticipare l’uscita a 67 anni con 15 anni di contributi.
  • In assenza di tali requisiti, resta comunque percorribile la vecchiaia ordinaria a 67 anni con 20 anni di contributi, se raggiungibile.

Lavoratori con contributi anteriori al 1996

  1. Verifica delle Deroghe Amato
    È il primo passaggio: se ricorrono i requisiti di una delle tre deroghe, la vecchiaia a 67 anni con 15 anni di contributi è di norma la soluzione più favorevole, perché consente di mantenere il più possibile il calcolo retributivo/misto.
  2. Assenza di Deroghe Amato
    Se le deroghe non sono applicabili, occorre valutare:
    • la possibilità di computo nella Gestione Separata, se sono presenti tutti i requisiti specifici;
    • in prospettiva, la ricongiunzione verso la Gestione Separata, una volta operative le nuove regole, per accedere alla vecchiaia contributiva a 71 anni.

In entrambe le ipotesi, la contropartita è un ricalcolo integralmente contributivo dell’assegno, con possibili penalizzazioni rispetto alle formule retributive.

Le norme consentono di trasformare in pensione anche carriere brevi o irregolari; ma ogni soluzione ha: requisiti propri, impatti diversi sull’importo della prestazione e conseguenze sul mix retributivo/contributivo.

Per questo, prima di scegliere tra Deroghe Amato, vecchiaia contributiva a 71 anni e computo o ricongiunzione in Gestione Separata, è fondamentale affiancare all’analisi normativa una valutazione attuariale personalizzata, che incroci:

  • età anagrafica attuale e stimata al pensionamento;
  • anni di contributi ante e post 1996;
  • gestioni coinvolte;
  • importo stimato dell’assegno nelle diverse ipotesi.

Solo così la pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi può diventare una scelta consapevole e non un ripiego dettato dall’urgenza di “non perdere” i versamenti effettuati.

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