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Pensioni 2027: un mese in più per la vecchiaia!
La bozza della Legge di bilancio per il 2026 interviene, ancora una volta, sull’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, disciplinato dall’art. 12, co. 12-bis, del DL 78/2010. Il meccanismo — come noto — prevede che i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso alla pensione siano periodicamente incrementati in relazione agli aggiornamenti ISTAT sulla speranza di vita, mediante apposito decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro.
In attesa del decreto, la nuova Manovra anticipa gli effetti del prossimo adeguamento, fissando con norma primaria la misura dell’incremento.
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L’articolo in bozza stabilisce che, limitatamente all’anno 2027, l’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico sia pari a un solo mese. Ciò significa che l’età per la pensione di vecchiaia — oggi fissata a 67 anni — diventerebbe pari a 67 anni e un mese dal 1° gennaio 2027.
Dal 1° gennaio 2028, invece, verrebbe applicato l’adeguamento pieno determinato dal decreto direttoriale in base ai dati ISTAT, stimato in 67 anni e 3 mesi secondo l’ultima relazione della Ragioneria generale dello Stato.
Si tratta quindi di una sterilizzazione parziale dell’aumento, che attenua temporaneamente l’impatto dell’adeguamento automatico, ma non lo elimina.
Il comma 2 della bozza prevede che, per alcune categorie di lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle gestioni sostitutive, esclusive e alla gestione separata, non trovi applicazione l’aumento dei requisiti per il 2027.
In particolare, la deroga riguarda:
Inoltre, il comma 4 estende la deroga anche ai lavoratori precoci, cui spetta il requisito contributivo ridotto per la pensione anticipata di 41 anni di contributi (art. 1 co. 199 L. 232/2016), se addetti ai lavori gravosi (per almeno 6 anni negli ultimi 7) o usuranti (per almeno 7 anni negli ultimi 10 o per metà della vita lavorativa).
Restano invece esclusi da tale beneficio (comma 6) coloro che, pur appartenendo alla categoria degli addetti ai lavori gravosi, percepiscono l’indennità dell’Ape sociale (art. 1, co. 179, L. 232/2016), per i quali continuerà a valere la disciplina generale.
Una specifica disposizione (comma 1 e comma 7) riguarda i dipendenti pubblici e il personale degli enti pubblici di ricerca: per tali lavoratori, le indennità di fine servizio (TFS/TFR) saranno liquidate non alla data effettiva di cessazione, ma al momento in cui l’interessato avrebbe maturato il diritto alla pensione secondo la normativa vigente, ai sensi dell’art. 24 DL 201/2011. In buona sostanza, anche se nel 2027 potranno beneficiare dell’incremento dei requisiti ridotto a un mese, per la liquidazione di TFS e TFR la decorrenza verrà conteggiata come se fosse già operativo dal 2027 l’incremento di 3 mesi.
Il comma 5 della bozza blocca anche l’adeguamento dei requisiti, anagrafici e di quota, relativi alla pensione di anzianità degli addetti ai lavori usuranti di cui al D.Lgs. 67/2011.
Ricordiamo che, ad oggi, gli addetti ai lavori usuranti (e notturni con almeno 78 notti l’anno) si pensionano con un minimo di 61 anni e 7 mesi di età, 35 anni di contributi e quota (somma di età e contribuzione) pari a 97,6. I requisiti dovrebbero dunque restare i medesimi anche per il biennio 2027-2028.
In base a quanto esposto, se confermata, la misura comporterà dal 1° gennaio 2027 un innalzamento di un mese dei requisiti anagrafici e contributivi per tutte le pensioni ordinarie, con esclusione dei lavori gravosi e usuranti e dei precoci, e un adeguamento pieno (stimato in 3 mesi) dal 2028.
La certezza riguardo ai requisiti esposti potrà aversi solo con l’emanazione del decreto direttoriale MEF-Lav01oro previsto dall’art. 12 DL. 78/2010 e con la pubblicazione della legge di bilancio in Gazzetta ufficiale. Fino ad allora, la prudenza resta d’obbligo: la misura, pur chiara nella sua impostazione, potrebbe subire modifiche in sede di approvazione definitiva.
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