Pensione di vecchiaia

Pensione di vecchiaia 2026: aumento del requisito di età

Alla fine, l’aumento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia 2026 (art. 24 co. 6 e 7 DL 201/2011) – così come dei requisiti contributivi per la pensione anticipata – ci sarà, anche se in misura attenuata rispetto al pieno adeguamento alla speranza di vita calcolata dall’Istat.

Con la prossima Legge di Bilancio 2026, infatti, il Governo interverrà per bloccare solo parzialmente gli adeguamenti automatici previsti dall’articolo 12 del DL 78/2010, che lega i requisiti di pensionamento all’incremento della speranza di vita.

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Pensione di vecchiaia: aumenti graduali dal 2027

In particolare, secondo le anticipazioni contenute nella bozza di manovra, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia salirà:

  • a 67 anni e 1 mese nel 2027;
  • a 67 anni e 2 mesi nel 2028;
  • fino a 67 anni e 3 mesi dal 2029.

L’adeguamento pieno scatterà quindi due anni più tardi rispetto al calendario originario fissato dall’Istat.

Parallelamente, aumenteranno anche i requisiti per la pensione anticipata ordinaria (art. 24, co. 10, legge n. 214/2011):

  • 42 anni e 11 mesi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne dal 2027;
  • 43 anni (e 42 anni per le donne) dal 2028;
  • 43 anni e 1 mese dal 2029.

Pensione di vecchiaia: categorie escluse dagli aumenti

La sterilizzazione, tuttavia, non riguarderà tutti i lavoratori. Restano infatti esclusi dagli adeguamenti:

  • gli addetti ai lavori usuranti e notturni, individuati dal D.Lgs. 67/2011;
  • gli addetti ai lavori gravosi.

Non è ancora chiaro se la sterilizzazione totale dell’aumento verrà applicata a chi rientra nell’intero elenco aggiornato dei lavori gravosi (come ampliato dalla legge di bilancio 2022, L. 234/2021, art. 1, co. 121), oppure solo al nucleo ristretto alle 15 categorie che accedono anche alla pensione anticipata per lavoratori precoci e alla vecchiaia anticipata a 66 anni e 7 mesi.

Pensione di vecchiaia e aumenti

Di regola, non tutti i trattamenti previdenziali subiscono un incremento dei requisiti e, soprattutto, non tutte le condizioni previste per soddisfare il diritto a pensione devono essere adeguate. Difatti:

  • in relazione alla pensione di vecchiaia ordinaria, aumenta solo il requisito anagrafico (attualmente pari a 67 anni), mentre restano invariati i 20 anni di contributi richiesti; la soglia minima di importo, ulteriore parametro richiesto solo a chi è privo di contributi ante 1996 (o per le pensioni liquidate dalla gestione Separata Inps), è pari all’assegno sociale e viene adeguata annualmente, in base alle variazioni d’importo di tale prestazione, nulla ha a che fare con la speranza di vita;
  • per quanto riguarda la pensione anticipata ordinaria, aumenta solo il requisito contributivo, in quanto non è previsto un limite minimo di età;
  • per quanto concerne la pensione anticipata contributiva (art. 24, co.10DL 201/2011), aumenta invece sia l’età (oggi 64 anni) sia l’anzianità contributiva (20 anni); la finestra di attesa resta invece pari a 3 mesi e resta pari a 3 volte l’assegno sociale l’importo soglia minimo (parametro ridotto per le donne con figli).

Gli incrementi anagrafici dovrebbero inoltre riflettersi sui requisiti di età per il pensionamento di vecchiaia per gli appartenenti ad alcune categorie particolari, quali ad esempio:

  • ballerini e tersicorei (oggi l’età pensionabile, per loro, è 47 anni) sportivi professionisti (54 anni), gruppo canto (62 anni), gruppo attori (64 anni);
  • lavoratori del Fondo trasporti (vecchiaia a 62 anni);
  • lavoratori del Fondo volo;
  • beneficiari della pensione di vecchiaia anticipata per invalidità almeno pari all’80% (che attualmente possono uscire dal lavoro a 57 anni se donne e a 61 se uomini, con 12 mesi di finestra).

Le altre misure della manovra in materia pensionistica

Oltre alla sterilizzazione parziale degli adeguamenti, la manovra 2026 dovrebbe contenere anche:

  • un aumento di 20 euro mensili delle pensioni minime;
  • la proroga per il 2026 di tre strumenti di uscita anticipata flessibile: Opzione donna, Quota 103 e Ape sociale.

Per tali trattamenti, tuttavia, non è previsto alcun adeguamento automatico alla speranza di vita, salvo eventuali modifiche espresse nella norma di proroga.

In conclusione, l’adeguamento graduale dei requisiti e non esteso a tutti segna un compromesso tra sostenibilità del sistema e tutela delle fasce più deboli.

In attesa del testo definitivo della legge di bilancio, rimane da chiarire la portata effettiva dell’esclusione per le categorie gravose, destinata a incidere in modo rilevante sull’età media effettiva di pensionamento.

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