Assegno ordinario di invalidità

Assegno ordinario di invalidità: quando blocca le pensioni anticipate?

Assegno ordinario di invalidità: il caso del dott. Eugenio è un esempio concreto di quanto possa diventare complessa la pianificazione previdenziale quando si intrecciano più gestioni, INPS, Gestione Separata, CNPADC, periodi di invalidità, assegno ordinario d’invalidità (AOI) e la possibilità di riscattare la laurea. 

Per orientarsi in questo quadro, il professionista si è rivolto a PrevidAge con una richiesta molto chiara: capire quali trattamenti pensionistici può effettivamente raggiungere, quando e con quali importi, e come massimizzare il valore della propria pensione, senza lasciare soldi sul tavolo.  

Assegno ordinario di invalidità: il profilo del cliente

Il dottore è nato nel 1961 e ha iniziato a versare contributi nel 1982. La sua storia assicurativa è tipica di un professionista con una carriera articolata: periodi di lavoro dipendente, attività di collaborazione/amministrazione, attività di libera professione come dottore commercialista 

Con il riscatto di 4 anni di laurea, al 31/12/2025 risultano 2.230 settimane utili, pari a 42 anni e 10 mesi di contribuzione complessiva (38 anni e 10 mesi senza riscatto).  

Le gestioni coinvolte sono INPS – FPLD (Assicurazione Generale Obbligatoria, Fondo Lavoratori Dipendenti), INPS – Gestione Separata , CNPADC – Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti  

Assegno ordinario di invalidità: la richiesta a PrevidAge

Nella lettera di incarico il dottore chiede di:  

  • ricostruire tutti i trattamenti pensionistici raggiungibili, con relative date di decorrenza e importi 
  • massimizzare l’importo pensionistico nel medio-lungo periodo 
  • conteggiare le maggiorazioni contributive per invalidità superiore al 74%, dichiarata in alcuni periodi 
  • verificare la possibilità di pensione anticipata ordinaria e contributiva (per esempio attorno ai 64 anni) 
  • controllare la correttezza dell’assegno ordinario d’invalidità in pagamento dal 02/2023 
  • valutare la convenienza del riscatto di 4 anni di laurea dal 01/10/1982 
  • coordinare la contribuzione presente in CNPADC (eventuale cumulo, totalizzazione, ricongiunzione) 
  • chiarire se e come sarà possibile continuare a lavorare anche dopo il pensionamento. 

Assegno ordinario di invalidità e vincoli 

Dal febbraio 2023 percepisce un assegno ordinario d’invalidità (AOI), una prestazione pensionistica INPS disciplinata dalla legge n. 222/1984, riconosciuta in presenza di almeno 5 anni di contribuzione, di cui 3 nell’ultimo quinquennio e invalidità pensionabile superiore ai due terzi 

Ed è proprio l’AOI a rappresentare il “punto sensibile” del caso: 

  • l’assegno si trasforma d’ufficio in pensione di vecchiaia al raggiungimento dell’età pensionabile 
  • impedisce la decorrenza di qualsiasi pensione anticipata o di anzianità, sia ordinaria sia contributiva 
  • preclude anche gli istituti di cumulo gratuito, totalizzazione nazionale e computo in Gestione Separata, finché è in corso di godimento 
  • ostacola la ricongiunzione ex lege 29/1979, trattandosi – a tutti gli effetti – di una pensione, e non di una mera prestazione assistenziale 

In concreto, finché l’AOI rimane attivo, il dottore non può utilizzare il cumulo o la totalizzazione per anticipare l’uscita, né ricorrere al computo in Gestione Separata per accedere alla pensione anticipata contributiva. L’unico sbocco naturale è la pensione di vecchiaia autonoma presso la gestione INPS competente, nella quale l’assegno verrà convertito.  

Le maggiorazioni contributive per invalidità: cosa si può usare davvero 

Uno dei punti specificamente richiesti dal cliente riguarda la maggiorazione contributiva per invalidità superiore al 74%, prevista dall’art. 80, comma 3, legge 388/2000 (2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro dipendente con invalidità ≥ 74%). 

Il nostro cliente segnalava periodi di invalidità dal 2001 al 2008 e dal 2021 al 2023 con invalidità superiore al 74% in diversi intervalli.  

L’analisi di PrevidAge mette però in luce vari problemi: 

  • tra 2001 e 2008 non vi è lavoro dipendente; in assenza di attività subordinata, nessuna maggiorazione può essere riconosciuta;  
  • i verbali recenti presentano lacune documentali: 
  • il verbale 2023 indica solo lo stato di handicap (legge 104/1992) senza percentuale di invalidità né decorrenze; 
  • il verbale 2024 riporta ancora soltanto l’handicap, anch’esso irrilevante ai fini previdenziali; 
  • la nozione di “handicap” non è sovrapponibile all’invalidità civile e non genera maggiorazioni di contribuzione. 

Alla luce di ciò, l’unico periodo utilizzabile per la maggiorazione è quello compreso dal 30 novembre 2020 alla revisione dell’ottobre 2022 che vale 4 mesi di maggiorazione figurativa. 

PrevidAge sottolinea inoltre che, per ogni ulteriore utilizzo ai fini di pensioni anticipate, è indispensabile richiedere all’INPS un estratto conto certificativo (Ecocert)e acquisire la “storia giuridica dell’invalidità” o i verbali sanitari storici integrali, con decorrenze, cessazioni e percentuali precise nel tempo.  

Senza questi documenti, lo studio non può assumersi la responsabilità di fissare con certezza le decorrenze di eventuali pensioni anticipate. 

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Assegno ordinario di invalidità: calcolo e trattenute 

Il cliente chiedeva anche di verificare se l’importo dell’AOI e le trattenute applicate dall’INPS fossero corrette, soprattutto alla luce dei conguagli retroattivi richiesti. 

PrevidAge ha quindi ricostruito la pensione teorica alla base dell’assegno, applicato le riduzioni previste dagli artt. 1 e 2 L. 222/1984 e dall’art. 10 D.lgs 503/1992, che tagliano l’AOI in presenza di redditi elevati da lavoro dipendente e/o autonomo e verificato il meccanismo di doppia riduzione (50% oltre 4 volte il minimo, ulteriore 50% oltre 5 volte, fino al limite massimo) ottenendo un risultato interessante: l’importo teoricamente spettante all’assegno, dopo riduzioni, sarebbe pari a 634,16 euro (al netto delle trattenute previdenziali e al lordo dell’IRPEF), l’INPS, invece, ha liquidato 646,48 euro: una cifra leggermente più elevata di quella teorica. 

Concludendo… 

Il cliente ha sì subito conguagli significativi, dovuti al fatto che l’INPS ha lavorato in ritardo le dichiarazioni reddituali degli anni precedenti, ma non vi sono errori di calcolo a sfavore; anzi, le trattenute applicate risultano inferiori a quelle dovute, con un trattamento di fatto più favorevole.
Per questo motivo non è proponibile un ricorso volto a contestare trattenute e riduzioni.  

Assegno ordinario di invalidità: Scenario 1 – Proseguire con l’AOI

Se il dott. Virguti mantiene l’AOI fino alla normale scadenza e conferma le condizioni sanitarie, lo scenario delineato da PrevidAge è il seguente: 

  1. Assegno ordinario d’invalidità 
  • in pagamento dal 01/02/2023, con importo ricalcolato e perequato al 2025; 
  • al netto delle trattenute previdenziali, prima dell’IRPEF, pari a circa 634,16 euro. 
  1. Pensione unica contributiva CNPADC 
  • già dal 01/01/2026 il dott. Virguti può chiedere la pensione unica contributiva presso CNPADC, perché ha almeno 62 anni di età e 5 anni di contribuzione; 
  • l’importo stimato è di 238,66 euro mensili lordi; 
  • non è richiesta cessazione dell’attività professionale, e sulla pensione matureranno, ogni 5 anni, supplementi contributivi d’ufficio, se il professionista continua a versare. 
  1. Pensione di vecchiaia INPS FPLD (conversione AOI) 
  • al compimento dell’età pensionabile, l’AOI si converte in pensione di vecchiaia autonoma nella gestione FPLD; 
  • la decorrenza stimata è 01/01/2029; 
  • importo previsto: 2.237,37 euro lordi (circa 1.763,94 euro netti).  
  1. Pensione supplementare Gestione Separata 
  • in parallelo, sulla stessa decorrenza, vanta una pensione supplementare in Gestione Separata, pari a 959,82 euro lordi (circa 880,64 euro netti). 

In questo scenario, il nostro cliente non anticipa l’uscita, ma: 

  • mantiene nel breve periodo un reddito da lavoro più AOI 
  • nel medio periodo aggiunge la pensione CNPADC 
  • nel lungo periodo arriva a una combinazione di vecchiaia INPS + supplemento Gestione Separata + pensione CNPADC, con un livello complessivo di tutela piuttosto robusto 

Assegno ordinario di invalidità: Scenario 2 – Rinunciare alla conferma dell’AOI

Se invece il dott. Virguti non chiedesse la conferma dell’AOI alla scadenza, o perdesse il requisito sanitario, si aprirebbe un ventaglio di possibilità oggi precluse. 

PrevidAge analizza, in particolare, tre strade principali con decorrenza teorica dal 01/01/2026, sempre subordinata alla mancata conferma dell’AOI: 

  1. Pensione anticipata contributiva (computo in Gestione Separata) 
  • si trasferiscono i contributi FPLD nella Gestione Separata (computo ex art. 3 DM 282/1996); 
  • tutta la pensione viene ricalcolata con metodo contributivo; 
  • non è necessario riscattare la laurea; 
  • importo stimato: 2.407,13 euro lordi, circa 1.872,62 euro netti al mese.  
  1. Pensione di anzianità in totalizzazione (Dlgs 42/2006) 
  • richiede il riscatto agevolato di 4 anni di laurea, con un costo di 24.492,60 euro (valore 2025); 
  • il riscatto produce un beneficio mensile di circa 96,37 euro; 
  • la pensione, che unifica le quote FPLD, Gestione Separata e CNPADC, sarebbe pari a 2.742,16 euro lordi (circa 2.078,92 euro netti).  
  1. Pensione anticipata ordinaria in cumulo (art. 24, co. 10, DL 201/2011) 
  • richiede il riscatto ordinario dei 4 anni di laurea, con un onere molto più alto: 66.966,24 euro (valore 2025); 
  • il beneficio aggiuntivo sull’assegno è di circa 297,57 euro mensili; 
  • la pensione stimata raggiunge 2.928,55 euro lordi (circa 2.193,65 euro netti).  

In tutti i casi la decorrenza teorica è il 01/01/2026, ma non può essere anteriore alla data in cui l’AOI cessa (mancata presentazione alla visita di revisione o venir meno dei requisiti sanitari) 

Prima di intraprendere una scelta così impegnativa, lo studio raccomanda la richiesta di Ecocert per cristallizzare il requisito contributivo, l’acquisizione della storia giuridica dell’invalidità per fissare correttamente le maggiorazioni e il pagamento integrale degli oneri di riscatto entro i termini utili, per non alterare le decorrenze 

Assegno ordinario di invalidità: la consulenza previdenziale avanzata non è “rifare due conti”, ma fare strategia 

In questo caso, PrevidAge non si limita a confermare i calcoli dell’INPS, ma: verifica la correttezza di AOI e trattenute, costruisce scenari alternativi (con e senza AOI), misura costi e benefici del riscatto laurea, individua la sequenza più logica tra AOI, pensione CNPADC, vecchiaia FPLD e supplementi Gestione Separata.

Il caso dimostra che più la carriera è articolata, più una regia previdenziale professionale fa la differenza tra vivere il pensionamento come un salto nel buio o trasformarlo in un percorso programmato, sostenibile e il più possibile redditizio. 

Guarda il video completo: https://youtu.be/fFLT1MTYS5I  

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