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REA di Milano 2740204
CF e P.IVA 13733500964
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previdage@legalmail.it
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21047 Saronno (VA)
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Contributi insufficienti per la pensione: cosa fare? Il problema dei contributi versati all’Inps che non sono sufficienti a maturare alcun trattamento, meglio noti come contributi silenti, è una questione sempre attuale e costantemente dibattuta: in poche parole, si tratta di versamenti che l’Istituto incamera legittimamente, in quanto potenzialmente utili alla pensione, anche se di fatto non dovessero dar luogo ad alcuna prestazione (Cass. sent. 3613/2002; C. Cost, sent. 307/1989; Cons. St. sent. 13/2006). Sono invece rimborsabili i contributi non dovuti, versati erroneamente o in eccedenza.
Recuperare quanto versato, ad ogni modo, non sempre è impossibile: osserviamo, a tal proposito, alcune possibilità di rendere utili a pensione anche pochi anni di contribuzione.
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Laddove l’interessato possieda pochi anni di contributi presso una determinata gestione Inps, ma possieda ulteriore contribuzione presso altre gestioni amministrate dall’Istituto, o presso una cassa professionale (ad esempio CNPR, Cassa Ragionieri, o CNPADC per i dottori commercialisti, Enpacl per i consulenti del lavoro…), può riunirli per ottenere il diritto a pensione. Gli istituti che consentono la riunione della contribuzione sono numerosi: tra i più utilizzati, vi sono la ricongiunzione, il cumulo e la totalizzazione.
Una prima modalità per recuperare gli anni di contributi consiste nel ricongiungerli in un’unica gestione, naturalmente avendo cura di verificare che attraverso questa operazione (L. 29/1979 e L. 45/1990 laddove sia coinvolta anche una cassa dei liberi professionisti) si raggiunga un diritto a pensione.
La ricongiunzione, tuttavia, è generalmente a titolo oneroso e può comportare degli esborsi piuttosto pesanti.
I costi dell’operazione variano notevolmente a seconda dell’età e del sesso del richiedente, nonché del numero di anni da ricongiungere e della collocazione temporale dei periodi da recuperare. Non è consentita dall’Inps (nonostante uniforme giurisprudenza contraria, si veda ad es. Corte di cassazione n. 26039/2019) per la Gestione Separata.
Per recuperare i contributi silenti senza spese in capo al richiedente, laddove la riunione di versamenti in casse differenti consenta di raggiungere il diritto a pensione, è possibile utilizzare la totalizzazione (Dlgs 42/2006), che è applicabile sia alla pensione di vecchiaia, che a quella d’anzianità (con requisiti differenti da quelli previsti dalla Legge Fornero). I contributi sono unificati ai soli fini del diritto a pensione, ma ciascuna gestione liquida la propria quota di prestazione, in proporzione alla contribuzione maturata. Presso le gestioni Inps si applica il ricalcolo interamente contributivo, solitamente penalizzante, salvo il raggiungimento di autonomo diritto a pensione.
Il cumulo della contribuzione (art. 1 D.lgs. 184/97 e art. 1 co. 239 e ss. L. 228/212) è simile alla totalizzazione, ma permette – presso le gestioni Inps- di calcolare la quota di pensione maturata presso ciascuna gestione secondo le regole del fondo, e non obbligatoriamente col sistema contributivo (vengono conteggiati con tale metodo, comunque, gli anni posteriori al 1996, per chi ha meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995, nonché, per chi raggiunge tale soglia, gli anni dal 2012 in poi; inoltre, si applica il calcolo interamente contributivo per chi si avvale dell’opzione di cui all’art. 1 co. 23 L. 335/1995).
È importante ricordare che, in base alla L. 233/1990, è possibile unire la contribuzione versata alle gestioni Inps artigiani e commercianti, nonché dei lavoratori agricoli autonomi, con quanto versato presso il Fondo dei lavoratori dipendenti. Il trattamento si ottiene sommando le due quote, calcolate separatamente sui contributi da lavoro dipendente e su quelli da artigiano/commerciante.
Si tratta di un istituto che si può utilizzare per recuperare la contribuzione Inps accreditata nell’AGO (Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti), quando essa non è sufficiente a perfezionare una pensione autonoma: essa può essere richiesta da chi risulti titolare di una pensione a carico di un Fondo che sostituisce, esclude o esonera dall’AGO.
La stessa facoltà è prevista anche per utilizzare i contributi accreditati presso la gestione Separata: al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia, se già titolari di un altro trattamento pensionistico, è possibile ottenere una pensione supplementare da tale gestione, anche con pochissimi contributi.
Il recupero di vecchi rapporti di lavoro per cui i contributi risultano omessi e prescritti (art. 13 L. 1338/1962), qualora esistenti, può essere utile per unirli ai contributi silenti, ed ottenere così un’autonoma pensione.
È indispensabile provare la sussistenza del rapporto di lavoro, presentandosi all’Inps con documenti di data certa riferibili ai periodi lavorativi (Circ. Inps 78/2019).
A seguito delle novità introdotte dal Collegato Lavoro, l’INPS, nella propria circolare illustrativa (48/2025), ha operato una distinzione tra tre diverse ipotesi relative a questo riscatto, detto costituzione della rendita vitalizia, come di seguito dettagliate:
Il costo di questo riscatto non sempre è indifferente: la convenienza dell’operazione deve essere valutata caso per caso.
Altre tipologie di riscatto
La stessa considerazione avanzata in merito al recupero degli anni di lavoro scoperti, ossia la valutazione di convenienza in merito al costo dell’operazione e alla possibilità di ottenere un trattamento pensionistico grazie ai contributi aggiuntivi, vale, ovviamente, per ogni tipo di riscatto.
Ma quali periodi è possibile riscattare? Non tutti i vuoti di contribuzione possono essere recuperati attraverso questo strumento, ma soltanto i periodi per i quali sia espressamente prevista tale facoltà dalla legge. Sono riscattabili, ad esempio, ad esempio, i corsi di studi universitari ed assimilati, alcune tipologie di congedo non retribuito, i periodi di disoccupazione non indennizzata tra due rapporti di lavoro precari…Per i soli lavoratori privi di accrediti anteriori al 1996, è possibile recuperare, attraverso la cd. Pace contributiva (art 20 DL 4/2019) i vuoti contributivi presenti tra il primo e l’ultimo versamento Inps.
Da non confondere con il riscatto, il versamento di contribuzione volontaria consente di coprire ugualmente dei periodi privi di contributi, ma non consente la copertura di periodi passati (salvo i 6 mesi antecedenti alla domanda di autorizzazione ai versamenti volontari). È un istituto a titolo oneroso come il riscatto e la convenienza dell’operazione, anche in questo caso, deve essere valutata con attenzione. Inoltre, per ottenere l’autorizzazione ai versamenti volontari bisogna rispettare precisi requisiti. Il versamento avviene trimestralmente e non è possibile pagare in anticipo annualità future per arrivare prima al diritto a pensione, in quanto gli accrediti avvengono volta per volta.
Alcuni periodi non lavorati possono essere accreditati figurativamente, ossia coperti dall’Inps senza alcun versamento, né da parte del lavoratore, né dell’eventuale datore di lavoro. Di solito gli accrediti figurativi avvengono in automatico, senza necessità di domanda, ma in alcuni casi, quali la maternità al difuori del rapporto di lavoro e il servizio di leva, è necessario avanzare un’apposita istanza all’Istituto.
Che cosa fare nelle ipotesi in cui la riunione della contribuzione, il riscatto, i versamenti volontari, l’accredito di contribuzione figurativa si rivelino comunque insufficienti per il diritto a pensione o non percorribili? In pochi sanno che esiste la possibilità di ottenere il trattamento di vecchiaia con 71 anni d’età e soli 5 anni di contributi (peraltro, raggiungibili anche in regime di cumulo di cui al Dlgs 184/1997 e senza importi soglia minimi da soddisfare): detta facoltà, tuttavia, è riservata a quei lavoratori il cui primo contributo versato risulti posteriore al 31 dicembre 1995, per i quali la liquidazione è effettuata col solo sistema contributivo.
E per chi è in possesso di almeno un contributo al 31 dicembre 1995 esiste una possibilità di conseguire questa pensione di vecchiaia?
Coloro che possiedono versamenti ante 1996 possono conseguire tale pensione utilizzando il computo presso la gestione Separata (art. 3 DM 282/1996), ossia versando gratuitamente tutta la contribuzione Inps presso tale gestione (e sottoponendo i periodi anteriori al 1996 al calcolo contributivo della pensione).
Attenzione, però, per il diritto al computo è necessario soddisfare i seguenti requisiti:
Di fatto, quindi, per questi lavoratori la pensione di vecchiaia a 71 anni si raggiungerà non con 5, ma con 15 anni di contributi. Sempre meno, comunque, dei 20 anni attualmente richiesti per la pensione di vecchiaia ordinaria (a 67 anni).
Da non dimenticare, infine, che, in caso di gravi problemi di salute, le gestioni Inps possono riconoscere diversi trattamenti pensionistici per invalidità. Presso la generalità delle gestioni del settore privato, ad esempio, è riconosciuto l’assegno ordinario di invalidità, laddove sia verificata una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3. Per questo assegno, calcolato allo stesso modo della pensione, sono sufficienti 5 anni di contributi, di cui 3 accreditati nell’ultimo quinquennio.
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