PREVIDAGE SRL
Sede legale
Corso Garibaldi, 49
20121 Milano (MI)
REA di Milano 2740204
CF e P.IVA 13733500964
Capitale sociale € 10.000
previdage@legalmail.it
Sedi operative
Via Larga, 8
20122 Milano (MI)
Piazza De Gasperi, 12/16
21047 Saronno (VA)
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Ape Sociale 2026: prorogata al 31 dicembre!
Ogni anno, quando si avvicina la Legge di Bilancio, l’Ape Sociale torna al centro dell’attenzione. Non perché sia una misura “di massa”, ma perché riguarda chi, più di altri, rischia di restare in una terra di mezzo: troppo vicino alla pensione per ripartire davvero, ma ancora lontano dai requisiti ordinari per potersi fermare.
La Manovra 2026 sceglie, ancora una volta, la strada della proroga. L’Ape Sociale viene confermata fino al 31 dicembre 2026, senza modifiche sostanziali: stessi requisiti, stessa platea, stessi vincoli di compatibilità con il lavoro. È una stabilizzazione “di fatto” per un altro anno, ma non una strutturalizzazione: il legislatore, anche questa volta, si limita a spostare in avanti il termine, lasciando inalterata quella componente di incertezza che accompagna la misura sin dalla sua introduzione.
L’Ape Sociale è un anticipo pensionistico a carico dello Stato, pensato come indennità ponte: accompagna il lavoratore fino alla pensione di vecchiaia ordinaria, sostenendo il reddito in una fase spesso delicata della vita professionale. La disciplina di riferimento è quella introdotta dalla legge n. 232/2016 (art. 1, commi 179–186), richiamata e prorogata dalla Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 162 e 163).
La logica della misura resta invariata: non è un “canale ordinario” di pensionamento, ma uno strumento selettivo rivolto a chi si trova in condizioni di fragilità sociale o lavorativa, e non può ragionevolmente attendere il raggiungimento dei requisiti ordinari senza una tutela economica.
Ambito temporale e copertura: una proroga “coperta” fino al 2031
La proroga riguarda i lavoratori che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2026. Il requisito anagrafico resta fissato a 63 anni e 5 mesi, in presenza di una delle condizioni soggettive previste dalla norma.
Sul piano finanziario, la Manovra rafforza la copertura: viene incrementata l’autorizzazione di spesa prevista dalla legge istitutiva per complessivi 1.224 milioni di euro nel periodo 2026–2031, con stanziamenti progressivi fino al 2031. È un elemento importante perché conferma la volontà di garantire continuità applicativa, pur senza trasformare l’Ape Sociale in una misura permanente.
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Per chi guarda a questa misura con l’ottica di “capire se ci rientra”, la notizia più rilevante è che non cambia nulla nei requisiti.
Età
L’età minima resta 63 anni e 5 mesi.
Categorie beneficiarie
Rimangono le quattro categorie “storiche”:
Contributi
Sconto per lavoratrici madri
Confermata la riduzione contributiva di 1 anno per ciascun figlio, fino a un massimo di 2 anni.
In sintesi: il termine ultimo per perfezionare i requisiti, che era fissato al 31 dicembre 2025, viene spostato al 31 dicembre 2026. Il resto rimane identico.
Anche sul piano operativo non ci sono sorprese. Restano le finestre per presentare l’istanza di certificazione del diritto (cioè la verifica INPS della sussistenza dei requisiti), introdotte dal collegato lavoro (L. 203/2024):
Questo meccanismo conferma un punto essenziale: l’Ape Sociale è una misura assistenziale e selettiva, soggetta a monitoraggio della spesa. Non funziona come un diritto “automatico” slegato dalle risorse: l’INPS mantiene il ruolo di controllo finanziario coerente con la natura dell’istituto.
Tra le quattro categorie, quella dei disoccupati è da sempre la più delicata sul piano interpretativo, perché si innesta sul rapporto tra stato di disoccupazione e indennità NASpI.
La disciplina include chi ha perso involontariamente il lavoro per licenziamento (individuale o collettivo), dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale in procedura, e anche per scadenza del contratto a termine (con la condizione di almeno 18 mesi di lavoro negli ultimi 36).
Storicamente, l’INPS (circ. 100/2017) ha richiesto la previa integrale fruizione dell’indennità di disoccupazione. Tuttavia, la giurisprudenza ha “aperto” una lettura più aderente alla ratio della misura: con la sentenza Cass. n. 24950/2024 è stato chiarito che l’Ape Sociale è subordinata allo stato di disoccupazione e non necessariamente alla percezione dell’indennità.
In pratica:
Resta inoltre confermata la compatibilità con rioccupazioni brevi entro il limite complessivo di sei mesi (180 giorni).
La legge di bilancio 2026 non richiama testualmente le categorie aggiuntive di lavori gravosi introdotte dalla L. 234/2021. Tuttavia, le circolari INPS n. 35/2024 e n. 53/2025 hanno confermato l’utilizzo dell’elenco esteso anche oltre gli anni per i quali esisteva un richiamo esplicito nelle manovre precedenti.
In assenza di una esclusione normativa, l’orientamento più coerente è ritenere confermata l’inclusione delle categorie già riconosciute negli allegati ministeriali vigenti, in linea con la funzione solidaristica della misura.
L’Ape Sociale rimane incompatibile con la generalità dei redditi da lavoro dipendente o autonomo. L’unica eccezione è il lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c., entro 5.000 euro lordi annui.
Il superamento del limite, o lo svolgimento di qualsiasi altra attività lavorativa, comporta la revoca dell’indennità e il recupero delle somme indebitamente percepite secondo le regole sugli indebiti previdenziali. È un punto spesso sottovalutato nella pratica, ma decisivo nella gestione corretta della misura.
La Manovra 2026 prevede il blocco degli adeguamenti alla speranza di vita dei requisiti pensionistici per alcune categorie (tra cui, in determinate condizioni, i lavori gravosi), ma esclude espressamente dall’ambito applicativo del blocco i lavoratori che accedono all’Ape Sociale.
Questa esclusione non significa, però, che il lavoratore “perda tutela”: l’Ape Sociale continua ad accompagnarlo fino alla pensione di vecchiaia, anche se tale requisito dovesse aumentare per effetto degli adeguamenti. In altre parole, la continuità reddituale resta garantita, ma il legislatore ribadisce una distinzione netta tra:
La proroga al 31 dicembre 2026 è una conferma importante per chi rientra nelle categorie tutelate, perché mantiene in vita uno degli ultimi strumenti pubblici di uscita anticipata con finalità sociale. Allo stesso tempo, la scelta di non renderla strutturale lascia aperto il tema dell’incertezza, che continua a pesare soprattutto su chi pianifica l’uscita dal lavoro con un orizzonte di medio periodo.
Il punto operativo resta sempre lo stesso: verificare con precisione categoria, contributi, tempi e condizioni di incompatibilità, e muoversi per tempo sulle finestre di certificazione. È su questi dettagli che, nella pratica, si gioca la differenza tra una tutela realmente fruibile e una misura “solo teorica”.
𝗩𝘂𝗼𝗶 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐬𝐜𝐞𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐥𝐚 𝐭𝐮𝐚 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐥𝐞?
𝗖𝗼𝗻𝘁𝗮𝘁𝘁𝗮 𝗶𝗹 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗼 𝘁𝗲𝗮𝗺 𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗼𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝘁𝘂𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝗲𝗻𝘇𝗮