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Pensioni 2027: la bozza di Legge di Bilancio 2026 interviene ancora una volta sul meccanismo di adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita.
L’intervento, se confermato nel testo definitivo, comporterà:
Sono previste però deroghe mirate per alcune categorie (lavori gravosi, usuranti, lavoratori precoci), mentre per il pubblico impiego si introduce uno scostamento tra tempi di pensionamento e decorrenza del TFS/TFR.
Si tratta, è bene ribadirlo, di misure ancora in fase di approvazione: la normativa sarà definitiva solo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di bilancio 2026 e del successivo decreto direttoriale MEF–Lavoro.
Adeguamento alla speranza di vita
L’intervento della manovra si innesta sul meccanismo già previsto dall’art. 12, comma 12-bis, DL 78/2010, che collega i requisiti pensionistici agli aggiornamenti periodici della speranza di vita ISTAT.
In base alla disciplina vigente i requisiti anagrafici e contributivi per le diverse forme di pensione (vecchiaia, anticipata, ecc.) sono soggetti a incrementi periodici; tali incrementi vengono stabiliti con decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro, sulla base dei dati ISTAT.
La bozza di Legge di bilancio 2026 non abroga questo meccanismo, ma anticipa e modula gli effetti del prossimo adeguamento, fissando direttamente in legge la misura dell’aumento per il 2027 (un solo mese) e il rinvio all’adeguamento pieno a partire dal 2028, demandato al decreto MEF–Lavoro.
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Secondo il testo in bozza per il solo anno 2027 l’incremento dei requisiti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche sarà limitato a 1 mese; dal 1° gennaio 2028 troverà invece applicazione l’adeguamento pieno che verrà definito con decreto, stimato dall’ultima relazione della Ragioneria generale dello Stato in 3 mesi complessivi.
In termini concreti, per la pensione di vecchiaia si avrebbe:
L’intervento configura quindi una sorta di “sterilizzazione parziale” dell’adeguamento: nel 2027 l’impatto dell’aumento automatico viene attenuato, ma non azzerato mentre l’adeguamento pieno viene soltanto posticipato al 2028.
Per chi sta pianificando l’uscita, questo significa dover considerare uno slittamento minimo nel 2027 e un ulteriore scostamento, più incisivo, dal 2028.
Il comma 2 della bozza prevede che, per alcune categorie di lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle gestioni sostitutive ed esclusive, alla Gestione separata, non trovi applicazione l’aumento dei requisiti per il solo anno 2027.
La deroga riguarda innanzitutto i lavoratori dipendenti addetti alle professioni indicate nell’allegato B della L. 205/2017, i cosiddetti lavori gravosi, a condizione che abbiano svolto tali attività per almeno 7 anni negli ultimi 10, oppure 6 anni negli ultimi 7 e possiedano almeno 30 anni di contributi.
In presenza di questi requisiti, nel 2027 non si applicherà l’incremento di un mese, mentre l’adeguamento pieno dal 2028 seguirà le regole generali.
La deroga si estende agli addetti ai lavori usuranti e notturni, individuati dall’art. 1, co. 1, lett. a), b), c) e d), D.lgs. 67/2011, a condizione che siano rispettate le condizioni specifiche previste dal decreto e siano maturati almeno 30 anni di contribuzione.
Anche per questi lavoratori, l’aumento di un mese nel 2027 viene neutralizzato, mentre l’adeguamento successivo resta ancorato al meccanismo generale.
Il comma 4 estende la deroga ai lavoratori precoci, cioè coloro che accedono alla pensione anticipata con 41 anni di contributi (art. 1, co. 199, L. 232/2016), qualora siano addetti a lavori gravosi per almeno 6 anni negli ultimi 7, oppure siano addetti a lavori usuranti per almeno 7 anni negli ultimi 10 o per metà della vita lavorativa.
Per questa platea, nel 2027 non si applicherà l’incremento di un mese, preservando i requisiti già previsti per l’accesso alla pensione anticipata “precoci”.
Il comma 6 esclude esplicitamente dalla deroga i lavoratori che, pur rientrando tra gli addetti a lavori gravosi, risultino beneficiari dell’Ape sociale (art. 1, co. 179, L. 232/2016).
Per questi soggetti continuerà ad applicarsi la disciplina generale: l’aumento di un mese nel 2027 non viene neutralizzato e seguiranno l’adeguamento ordinario alla speranza di vita.
Un capitolo specifico riguarda i dipendenti pubblici e il personale degli enti pubblici di ricerca.
I commi 1 e 7 prevedono che, per tali lavoratori:
In pratica nel 2027 il dipendente potrà accedere alla pensione con il requisito “agevolato” (ad es. 67 anni e 1 mese), ma il diritto al TFS/TFR maturerà come se fossero già in vigore i requisiti pieni, comprensivi dell’adeguamento di 3 mesi.
Ne deriva uno scollamento temporale tra la data di cessazione dal servizio con diritto a pensione e la decorrenza del diritto alla liquidazione di TFS/TFR.
Dal punto di vista operativo, per amministrazioni e lavoratori sarà necessario ricalibrare le tempistiche di uscita e considerare l’effetto del differimento del TFS/TFR sui flussi di cassa personali e sui piani di turnover della PA.
Il comma 5 introduce un ulteriore tassello: il blocco dell’adeguamento dei requisiti anagrafici e di quota per la pensione di anzianità dei lavori usuranti, di cui al D.lgs. 67/2011.
Attualmente, tali lavoratori (e i notturni con almeno 78 notti l’anno) possono accedere alla pensione con 61 anni e 7 mesi di età minima, 35 anni di contributi e una quota (somma di età e anzianità contributiva) pari a 97,6.
Con il blocco proposto, questi requisiti dovrebbero rimanere immutati anche per il biennio 2027–2028, congelando l’impatto della speranza di vita su questa specifica forma di pensionamento anticipato.
Per i soggetti coinvolti, questo rappresenta un elemento di maggiore stabilità rispetto all’evoluzione dei requisiti delle prestazioni ordinarie.
Se confermata nel testo definitivo, la misura produrrà dunque i seguenti effetti principali:
Dal 1° gennaio 2027
Dal 1° gennaio 2028
La certezza sui requisiti sarà però acquisibile solo dopo:
Per lavoratori, imprese, PA e consulenti previdenziali, le principali implicazioni pratiche sono:
In questo contesto la pianificazione previdenziale non può più essere affrontata in chiave puramente “anagrafica”, ma richiede una analisi personalizzata che incroci:
Fino alla pubblicazione del testo definitivo e del decreto attuativo, la prudenza resta d’obbligo. Tuttavia, iniziare sin da ora a simulare scenari alternativi consente di arrivare preparati, riducendo il rischio che piccoli scostamenti di requisiti, come il famoso “mese in più”, abbiano effetti rilevanti su decisioni di pensionamento già programmate.
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