PREVIDAGE SRL
Sede legale
Corso Garibaldi, 49
20121 Milano (MI)
REA di Milano 2740204
CF e P.IVA 13733500964
Capitale sociale € 10.000
previdage@legalmail.it
Sedi operative
Via Larga, 8
20122 Milano (MI)
Piazza De Gasperi, 12/16
21047 Saronno (VA)
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L’accredito automatico dei contributi figurativi esteri, quando anteriori all’anno 1996, può generare effetti distorsivi nella posizione contributiva personale: disapplicazione del massimale contributivo e mancato accesso alla pensione anticipata a 64 anni sono solo alcune delle variabili critiche. L’analisi giuridica rivela insidie poco note ma ad alto impatto pensionistico.
Il progressivo consolidamento del diritto europeo della sicurezza sociale ha favorito, negli ultimi decenni, l’instaurarsi di meccanismi di coordinamento tra sistemi previdenziali nazionali, culminati nei regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009. In tale contesto si è affermata la possibilità di far valere, ai fini del diritto a pensione in Italia, diverse tipologie di periodi assicurativi maturati all’estero. Si tratta spesso di periodi figurativi, attribuiti d’ufficio dagli enti esteri, che possono determinare l’insorgenza di effetti previdenziali rilevanti, non sempre favorevoli.
Uno dei casi più emblematici è quello dei “Pension Credits” britannici, concessi ai giovani che, tra i 16 e i 19 anni, risultavano iscritti a un istituto scolastico superiore: in base al principio di non discriminazione tra cittadini dell’Unione europea (art. 4 Reg. CE 883/2004), sono stati riconosciuti anche agli stranieri (cittadini di Stati aventi una convenzione con l’UK in materia di sicurezza sociale) che hanno compiuto gli studi superiori nel Regno Unito, tra cui gli italiani.
Ma vi è anche il caso di chi ha compiuto i propri studi superiori e universitari in Germania, anche questi accreditati figurativamente e automaticamente ai fini pensionistici dall’ente previdenziale tedesco. Sono in effetti diversi i Paesi che accreditano figurativamente e gratuitamente i corsi di studio ai fini pensionistici, senza bisogno di inviare un’istanza.
Questi accrediti, in quanto certificati dall’ente competente estero tramite il modello SED P5000, devono essere riconosciuti anche dall’INPS, nel rispetto della Decisione H6 del 2010 della Commissione amministrativa europea per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Ma le conseguenze dell’inclusione automatica di questi contributi nella posizione previdenziale dell’interessato non sempre sono positive, specie se si tratta di periodi anteriori al 1° gennaio 1996.
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La normativa comunitaria impone agli enti nazionali di non mettere in discussione la natura del periodo dichiarato dall’ente estero, sia esso obbligatorio, volontario o figurativo.
Nel caso di contributi anteriori al 1° gennaio 1996, però, il loro ingresso nel fascicolo assicurativo del lavoratore può determinare, in primo luogo, l’attribuzione dello status di iscritto al 31 dicembre 1995, con la conseguente esclusione dal regime del massimale contributivo previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 335/1995. Tale status, una volta acquisito, non può più essere rimosso, neppure con la rinuncia del lavoratore.
Da un lato l’esclusione dal massimale può sembrare vantaggiosa per chi ha retribuzioni elevate, non tanto perché si acquisiscono quote di pensione calcolate con sistema retributivo (che vengono però neutralizzate attraverso il cd calcolo pro rata, in caso di pensione conseguita in totalizzazione internazionale), quanto per l’innalzamento dell’imponibile contributivo, che può portare a una quota di pensione significativamente più elevata.
Dall’altro, la comparsa di contribuzione ante 1996 può risultare fortemente penalizzante, in quanto:
In presenza di illegittima applicazione del massimale contributivo, il datore di lavoro può essere esposto a:
Il lavoratore, dal canto suo, rischia di trovarsi in una condizione ambigua: beneficiario di un accredito che, se da un lato garantisce un “bonus” in termini assicurativi, dall’altro potrebbe comportare obblighi restitutori in merito alla contribuzione a proprio carico, oltre a essere esposto all’azione di rivalsa per il pagamento delle sanzioni.
Un ulteriore profilo problematico si manifesta nel caso in cui il lavoratore intenda accedere alla pensione anticipata contributiva a 64 anni, prevista per i soggetti nel sistema interamente contributivo di calcolo del trattamento (art. 24, comma 11, D.L. 201/2011). L’accredito d’ufficio di contributi ante 1996 comporta l’acquisizione della qualifica di “contribuente iscritto al 31.12.1995”, con conseguente preclusione dell’accesso alla pensione a 64 anni, anche se il lavoratore non ha mai chiesto l’utilizzo dei periodi esteri ai fini del diritto a pensione.
Lo stesso vale in merito alla possibilità di accedere al pensionamento per vecchiaia a 71 anni di età, con soli 5 anni di contributi.
L’impossibilità di ottenere tali pensioni vale anche per gli iscritti esclusivamente presso la gestione Separata, in quanto, con la contribuzione estera anteriore al 1996, acquisiscono anch’essi lo status di “vecchi iscritti” (Circ. INPS 22/2025): per questi ultimi, però, non cambia il calcolo della pensione, che resta esclusivamente contributivo. La contribuzione estera, difatti, non è trasferita in Italia e non influisce nel calcolo della pensione.
Da non trascurare, infine, il fatto che la contribuzione figurativa estera, oltre a non essere utile per aumentare l’importo della pensione, come tutti i contributi internazionali riconosciuti in convenzione, non risulta nemmeno utile:
Spesso, purtroppo, ci si accorge dell’inclusione della contribuzione alle soglie della pensione o alla presa visione dell’estratto conto internazionale, quando, ormai, le conseguenze sono rilevanti.
Ma come rimediare alle conseguenze negative relative all’inclusione di questi contributi?
In merito alla disapplicazione del massimale contributivo, è possibile riapplicarlo, avvalendosi dell’opzione al contributivo di cui all’art. 1 co. 23 L. 335/1995: l’opzione non ha effetto retroattivo; quindi, restano in piedi le problematiche relative al pagamento delle differenze contributive, sanzioni, interessi e all’esperibilità di eventuali azioni.
In merito all’accesso ai pensionamenti agevolati dedicati agli iscritti post 31 dicembre 1995, l’opzione al contributivo, non mutando lo status di iscrizione (si resta “vecchi iscritti” al 31 dicembre 1995), non costituisce un rimedio e non consente, dunque, di accedere alla pensione anticipata o di vecchiaia contributiva.
Sussiste, però, la possibilità di computo dell’intera contribuzione verso la gestione Separata (art. 3 DM 282/1996), che consente l’accesso ai trattamenti agevolati acquisendo lo status di “nuovo iscritto”: tuttavia, i due rimedi non possono essere esperiti contemporaneamente, in quanto l’opzione al contributivo esclude il computo (non è possibile “optare due volte” per il calcolo contributivo della pensione).
Inoltre, per chi è iscritto alla sola gestione Separata, senza possedere contribuzione presso altre gestioni INPS, il computo della sola contribuzione estera non è consentito (lo è, invece, se risultano versamenti presso altre casse, purché amministrate dall’Istituto, circ. INPS 22/2025).
Ricordiamo che, per accedere al computo, il lavoratore deve possedere:
Da non dimenticare che, secondo quanto precisato dall’INPS nel messaggio n. 4156/2008, i contributi figurativi esteri devono essere conteggiati nel calcolo dell’anzianità complessiva. Se questi determinano il superamento della soglia di 18 anni al 31.12.1995, il lavoratore perde il diritto sia al computo che all0’opzione al contributivo.
Un aspetto giuridicamente rilevante riguarda il principio di irretrattabilità dell’accredito contributivo, sancito – anche in ambito nazionale – dalla giurisprudenza e dalla prassi. La circolare INPS n. 177/1996 affermava già che i contributi figurativi esteri, una volta acquisiti, non sono cancellabili, se non per evidente errore materiale. Il messaggio n. 4412/2021 ha confermato tale orientamento, precisando che per i vecchi iscritti è sufficiente la mera acquisizione dell’accredito da parte dell’ente estero, anche senza una specifica domanda del lavoratore.
Si pone dunque un tema di autodeterminazione dell’assicurato, che si vede assegnare uno status giuridico contributivo sulla base di atti amministrativi d’ufficio, senza possibilità di revoca. In termini sistemici, ciò pone un conflitto latente tra la tutela del lavoratore e la certezza del diritto previdenziale.
Alla luce della complessità e delle potenziali conseguenze sfavorevoli per l’assicurato, sarebbe opportuno che l’INPS introducesse una dichiarazione preventiva informata, da far sottoscrivere al momento dell’accredito estero, nella quale il lavoratore possa:
In assenza di tale accorgimento, il rischio è quello di automatismi pericolosi, che eludono la libertà di scelta del cittadino e introducono elementi di incertezza in una materia già di per sé estremamente tecnica, trascurando il principio cardine della tutela previdenziale individuale.
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