PREVIDAGE SRL
Sede legale
Corso Garibaldi, 49
20121 Milano (MI)
REA di Milano 2740204
CF e P.IVA 13733500964
Capitale sociale € 10.000
previdage@legalmail.it
Sedi operative
Via Larga, 8
20122 Milano (MI)
Piazza De Gasperi, 12/16
21047 Saronno (VA)
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Ricongiunzione: per anni, su un punto, la prassi INPS è stata piuttosto rigida affermando che la Gestione Separata “non si tocca”. In particolare, l’Istituto ha a lungo escluso la possibilità di ricongiungere i contributi da e verso questa gestione, sostenendo che fosse un sistema “speciale”, con regole proprie e quindi non compatibile con la ricongiunzione ex L. 45/1990.
Ora però qualcosa cambia, e cambia in modo netto.
Con la Circolare INPS n. 15/2026, l’Istituto recepisce l’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione e apre ufficialmente alla possibilità di ricongiungere la contribuzione accreditata nella Gestione Separata nei rapporti con le Casse professionali privatizzate (D.Lgs. 509/1994 e 103/1996).
Un passaggio che era stato già anticipato dal Ministero del Lavoro con comunicato del 21 novembre 2025, ma che oggi diventa operativo, con istruzioni e paletti molto precisi.
Il punto fondamentale è questo: non è un “liberi tutti”, è un’apertura importante, sì, ma circoscritta e tecnica.
Vediamo come funziona davvero, cosa si può fare e dove invece si rischia di capire male.
Guarda anche il nostro video su Youtube e approfondisci l’argomento!
La ricongiunzione è l’operazione che permette di riunire la contribuzione in un’unica gestione previdenziale, trasferendo materialmente i contributi, e quindi le risorse, da una gestione all’altra.
A differenza di cumulo e totalizzazione, qui non “collaborano” più gestioni, ma si accentra tutto in un solo ente, che poi liquiderà la pensione secondo le proprie regole.
È chiaro perché sia un tema delicatissimo: spostare contributi significa spostare anche metodo di calcolo, requisiti, e spesso convenienza economica.
L’apertura INPS: cosa è ammesso e cosa no
La circolare chiarisce che la ricongiunzione è ammessa:
Quindi sì: entrata e uscita sono possibili.
Attenzione al perimetro però: l’operazione riguarda solo i rapporti tra Gestione Separata e Casse privatizzate.
Il limite più importante: niente ricongiunzione con le altre gestioni INPS
Questa apertura non si estende:
In sostanza: la ricongiunzione Gestione Separata ↔ “casse INPS” non è contemplata.
È qui che nasce spesso la confusione, perché nella ricongiunzione L. 45/1990 “classica”, quando c’è una Cassa professionale coinvolta, normalmente si tende a far confluire tutta la contribuzione presente nelle gestioni INPS. Con la Gestione Separata, invece, l’INPS delimita: le due sole posizioni coinvolte restano Gestione Separata + Cassa professionale.
Ti interessa l’argomento?
Leggi anche il nostro articolo di blog sulla Gestione Separata!
Un avvocato che ricongiunge verso la Cassa Forense e possiede contributi sia nel FPLD (dipendente) sia in una gestione pubblica come CPDEL, in genere può ricongiungere tutta la contribuzione INPS verso la Cassa.
Se invece ricongiunge verso la Gestione Separata, l’operazione riguarda solo:
Quando si trasferisce dalla Gestione Separata verso la Cassa professionale, l’INPS ha un ruolo sostanzialmente esecutivo: trasferisce la contribuzione rivalutata applicando il tasso annuo composto del 4,5%, previsto dall’art. 2 della L. 45/1990.
Ed è proprio questa rivalutazione al 4,5% composto a rendere l’operazione spesso appetibile, perché può risultare più favorevole rispetto alla capitalizzazione ordinaria del montante contributivo della Gestione Separata (che segue regole diverse).
In pratica, questa ricongiunzione può essere valutata con particolare interesse quando:
Se al contrario vuoi portare i contributi dalla Cassa alla Gestione Separata, le cose si complicano parecchio.
Il primo limite è temporale: per la Gestione Separata, l’obbligo contributivo decorre dal 1° aprile 1996.
L’INPS chiarisce quindi che non è possibile trasferire contribuzione anteriore a quella data.
E qui arriva un passaggio che pesa: se nella gestione trasferente (Cassa) esistono periodi anteriori al 1° aprile 1996, la ricongiunzione è preclusa, anche se tu chiedi di limitarti ai soli periodi successivi.
È un “blocco” che va tenuto presente, perché rende la ricongiunzione verso la Gestione Separata praticabile solo in situazioni molto specifiche.
Inoltre:
Quando ricongiungi verso la Gestione Separata, può esserci un onere a tuo carico.
Il calcolo segue l’art. 2, comma 5, del D.Lgs. 184/1997:
Il reddito di riferimento è “ingabbiato” tra:
Una ricongiunzione non serve solo a “mettere ordine”: incide concretamente su diritto e misura.
Dopo la ricongiunzione:
Ma il punto più delicato è un altro: il periodo non mantiene la base originaria della Cassa.
Il valore contributivo viene “trasformato” in funzione del reddito usato per calcolare l’onere, poi convertito in montante applicando il 33%, con rivalutazione che decorre dalla domanda (non dagli anni originari). È per questo che, sotto alcuni profili, la logica ricorda un riscatto.
Nonostante i limiti, in alcuni casi la scelta può avere un senso strategico, ad esempio per:
Ma la valutazione deve essere prudente: l’onere può essere importante e potresti perdere regole più favorevoli previste dalla Cassa.
La ricongiunzione non “sostituisce” gli altri strumenti di coordinamento:
Qui le gestioni restano autonome: si coordinano per il diritto, ma non trasferiscono risorse come nella ricongiunzione.
E se il tuo obiettivo è ottenere le pensioni tipiche dei “contributivi puri”, c’è anche il computo nella Gestione Separata (art. 3 DM 282/1996), che però richiede condizioni più stringenti, vale a dire15 anni complessivi, almeno 5 dal 1996, meno di 18 al 1995, almeno 1 mese in Gestione Separata.
La Circolare INPS 15/2026 segna un passaggio rilevante: la ricongiunzione con la Gestione Separata diventa finalmente possibile, ma solo nei rapporti con le Casse professionali privatizzate e con un insieme di limiti che rendono l’operazione adatta a casistiche ben precise, soprattutto quando esistono periodi misti e anzianità ante 1996.
In altre parole: è una svolta, sì. Ma è una svolta che va maneggiata con metodo.
Perché qui la domanda giusta non è “si può fare?”, ma: “mi conviene davvero farlo?”.