PREVIDAGE SRL
Sede legale
Corso Garibaldi, 49
20121 Milano (MI)
REA di Milano 2740204
CF e P.IVA 13733500964
Capitale sociale € 10.000
previdage@legalmail.it
Sedi operative
Via Larga, 8
20122 Milano (MI)
Piazza De Gasperi, 12/16
21047 Saronno (VA)
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Pensione complementare: la previdenza complementare torna al centro della Manovra con una mini-riforma che, pur essendo “mirata”, ha un obiettivo chiaro: rendere il secondo pilastro più semplice da attivare, più conveniente sul piano fiscale e soprattutto più flessibile quando arriva il momento di incassare.
La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) interviene infatti sul D.Lgs. 252/2005 e tocca tre aree decisive:
Le nuove regole si applicano dal 1° luglio 2026. Entro la stessa data la COVIP dovrà aggiornare le istruzioni operative.
Approfondisci l’argomento con il video sul nostro canale Youtube!
Iscrizione più automatica: silenzio-assenso in 60 giorni
Partiamo dal cambiamento che, nella pratica, può aumentare davvero il numero di iscritti: il silenzio-assenso.
Dal 1° luglio 2026 il meccanismo viene “accelerato”: se il lavoratore non esprime una scelta, il tempo entro cui scatta la destinazione del TFR alla previdenza complementare scende a 60 giorni.
Per i lavoratori dipendenti del settore privato, all’assunzione è prevista l’adesione automatica al fondo pensione contrattuale, con destinazione:
Naturalmente non è un vincolo “senza via d’uscita”: entro 60 giorni il lavoratore può scegliere diversamente, ad esempio:
E se non è la tua prima assunzione?
Qui c’è un altro passaggio importante: dal 1° luglio 2026 anche chi è già stato assunto in passato deve confermare la propria scelta. L’azienda deve consegnare un’informativa sugli accordi applicabili e farsi rilasciare una dichiarazione.
Se entro 60 giorni non arriva nessuna decisione, scatta comunque l’adesione automatica al fondo contrattuale.
La logica è evidente: ridurre l’inerzia decisionale e far “entrare” più lavoratori nel secondo pilastro, canalizzando prima il TFR.
Sul piano fiscale la novità è meno spettacolare, ma concreta: il limite annuo di deducibilità dei contributi passa da 5.164,57 euro a 5.300 euro.
Il punto interessante, però, è che questo aumento si riflette anche sul meccanismo pensato per chi inizia a lavorare dopo il 2006 e nei primi anni versa poco.
Recupero della deduzione non utilizzata (prima occupazione post 31/12/2006)
Se nei primi 5 anni di partecipazione non hai sfruttato interamente la deducibilità, la parte “rimasta indietro” può essere recuperata nei 20 anni successivi al quinto, con una deduzione aggiuntiva.
C’è, però, limite: per ciascun anno non può superare la metà del limite ordinario, quindi 2.650 euro.
Più capitale subito: dal 50% al 60% e meno rendita obbligatoria
Il cuore della mini-riforma è nella fase di uscita: come posso incassare la prestazione?
Qui cambia una regola molto concreta:
Di conseguenza, la parte che deve trasformarsi in rendita vitalizia scende non più almeno 50%, ma almeno 40%.
Resta ferma la possibilità di incassare tutto in capitale se, convertendo almeno il 70% del montante, la rendita risultante sarebbe troppo bassa, inferiore al 50% dell’assegno sociale, la regola “di salvaguardia” rimane, cambia però l’architettura generale.
4) Arrivano le “pensioni a termine”: tre nuove modalità di decumulo
La riforma introduce anche un’idea molto più moderna: non solo rendita vitalizia, ma anche forme “a tempo” o più personalizzabili, soprattutto per le forme a contribuzione definita.
Le nuove opzioni sono tre:
1) Rendita a durata definita
Invece della rendita vitalizia, puoi scegliere una rendita calcolata su un numero di anni pari alla vita attesa residua (tavole ISTAT).
Ogni anno l’importo si ricalcola dividendo il montante residuo per gli anni ancora da erogare.
2) Rendita con prelievi liberi
Consente di chiedere importi variabili nel tempo, entro un limite collegato alle rate maturate e non riscosse della rendita a durata definita.
3) Erogazione frazionata del montante (minimo 5 anni)
Qui non parliamo di rendita, ma di “spacchettamento” del capitale in rate per almeno 5 anni, con regole pratiche che verranno definite dalla COVIP (numero minimo di rate e scansione).
E in caso di decesso prima della fine? Il montante residuo potrà essere riscattato dai soggetti designati.
Pensione complementare e regole fiscali: come si tassano le nuove prestazioni
La Manovra interviene anche sulla tassazione per evitare zone grigie:
L’imponibile si calcola al netto dei redditi già tassati e la ritenuta viene applicata direttamente dalla forma pensionistica.
Ti interessa l’argomento?
Leggi tutte le altre novità sulle pensioni 2026!
C’è anche un tema di protezione: la Manovra 2026 equipara le prestazioni complementari, incluse RITA e anticipazioni per specifiche causali, alle pensioni obbligatorie quanto a limiti di:
Restano però fuori da queste tutele i riscatti totali/parziali e alcune anticipazioni.
Se la previdenza complementare è spesso stata percepita come un “contenitore di accumulo”, la Manovra 2026 la spinge verso un ruolo diverso: una pensione flessibile, che puoi modellare meglio quando smetti di lavorare.
Più deducibilità, anche se lieve, silenzio-assenso più rapido e soprattutto più opzioni di rendita e incasso: il messaggio è chiaro. In un sistema in cui il primo pilastro fatica a garantire importi adeguati, il secondo pilastro diventa sempre più una scelta “di struttura”, non un accessorio.