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Pensione complementare 2026: tutte le novità importanti

Pensione complementare: la previdenza complementare torna al centro della Manovra con una mini-riforma che, pur essendo “mirata”, ha un obiettivo chiaro: rendere il secondo pilastro più semplice da attivare, più conveniente sul piano fiscale e soprattutto più flessibile quando arriva il momento di incassare.

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) interviene infatti sul D.Lgs. 252/2005 e tocca tre aree decisive:

  1. silenzio-assenso rafforzato (cioè iscrizione più “automatica”)
  2. nuove modalità di rendita e incasso (più opzioni nella fase di decumulo)
  3. deducibilità fiscale (limite leggermente più alto e regole più coerenti)

Le nuove regole si applicano dal 1° luglio 2026. Entro la stessa data la COVIP dovrà aggiornare le istruzioni operative.

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Iscrizione più automatica: silenzio-assenso in 60 giorni

Partiamo dal cambiamento che, nella pratica, può aumentare davvero il numero di iscritti: il silenzio-assenso.

Dal 1° luglio 2026 il meccanismo viene “accelerato”: se il lavoratore non esprime una scelta, il tempo entro cui scatta la destinazione del TFR alla previdenza complementare scende a 60 giorni.

Pensione complementare 2026: cosa succede all’assunzione 

Per i lavoratori dipendenti del settore privato, all’assunzione è prevista l’adesione automatica al fondo pensione contrattuale, con destinazione:

  • del TFR maturando
  • dei contributi a carico di datore di lavoro e lavoratore, secondo gli accordi collettivi

Naturalmente non è un vincolo “senza via d’uscita”: entro 60 giorni il lavoratore può scegliere diversamente, ad esempio:

  • mantenere il TFR in azienda (o nel Fondo Tesoreria INPS se l’azienda rientra nei casi previsti);
  • destinare il TFR a un altro fondo scelto liberamente.

E se non è la tua prima assunzione?

Qui c’è un altro passaggio importante: dal 1° luglio 2026 anche chi è già stato assunto in passato deve confermare la propria scelta. L’azienda deve consegnare un’informativa sugli accordi applicabili e farsi rilasciare una dichiarazione.

Se entro 60 giorni non arriva nessuna decisione, scatta comunque l’adesione automatica al fondo contrattuale.

La logica è evidente: ridurre l’inerzia decisionale e far “entrare” più lavoratori nel secondo pilastro, canalizzando prima il TFR.

Pensione complementare 2026: sale il tetto per la deducibilità

Sul piano fiscale la novità è meno spettacolare, ma concreta: il limite annuo di deducibilità dei contributi passa da 5.164,57 euro a 5.300 euro.

Il punto interessante, però, è che questo aumento si riflette anche sul meccanismo pensato per chi inizia a lavorare dopo il 2006 e nei primi anni versa poco.

Recupero della deduzione non utilizzata (prima occupazione post 31/12/2006)

Se nei primi 5 anni di partecipazione non hai sfruttato interamente la deducibilità, la parte “rimasta indietro” può essere recuperata nei 20 anni successivi al quinto, con una deduzione aggiuntiva.

C’è, però, limite: per ciascun anno non può superare la metà del limite ordinario, quindi 2.650 euro.

Più capitale subito: dal 50% al 60% e meno rendita obbligatoria

Il cuore della mini-riforma è nella fase di uscita: come posso incassare la prestazione?

Qui cambia una regola molto concreta:

  • prima, in via ordinaria, si poteva ottenere al massimo il 50% in capitale
  • dal 2026 il limite sale al 60%

Di conseguenza, la parte che deve trasformarsi in rendita vitalizia scende non più almeno 50%, ma almeno 40%.

Resta ferma la possibilità di incassare tutto in capitale se, convertendo almeno il 70% del montante, la rendita risultante sarebbe troppo bassa, inferiore al 50% dell’assegno sociale, la regola “di salvaguardia” rimane, cambia però l’architettura generale.

4) Arrivano le “pensioni a termine”: tre nuove modalità di decumulo

La riforma introduce anche un’idea molto più moderna: non solo rendita vitalizia, ma anche forme “a tempo” o più personalizzabili, soprattutto per le forme a contribuzione definita.

Le nuove opzioni sono tre:

1) Rendita a durata definita

Invece della rendita vitalizia, puoi scegliere una rendita calcolata su un numero di anni pari alla vita attesa residua (tavole ISTAT).
Ogni anno l’importo si ricalcola dividendo il montante residuo per gli anni ancora da erogare.

2) Rendita con prelievi liberi

Consente di chiedere importi variabili nel tempo, entro un limite collegato alle rate maturate e non riscosse della rendita a durata definita.

3) Erogazione frazionata del montante (minimo 5 anni)

Qui non parliamo di rendita, ma di “spacchettamento” del capitale in rate per almeno 5 anni, con regole pratiche che verranno definite dalla COVIP (numero minimo di rate e scansione).

E in caso di decesso prima della fine? Il montante residuo potrà essere riscattato dai soggetti designati.

Pensione complementare e regole fiscali: come si tassano le nuove prestazioni

La Manovra interviene anche sulla tassazione per evitare zone grigie:

  • rendite a durata definita e prelievi programmati: tassazione come le prestazioni in capitale
  • erogazioni frazionate: ritenuta del 20%, riducibile di 0,25% per ogni anno oltre il quindicesimo di partecipazione, fino a un massimo di 5 punti.

L’imponibile si calcola al netto dei redditi già tassati e la ritenuta viene applicata direttamente dalla forma pensionistica.

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Pensione complementare 2026: più tutele e prestazioni complementari “protette”

C’è anche un tema di protezione: la Manovra 2026 equipara le prestazioni complementari, incluse RITA e anticipazioni per specifiche causali, alle pensioni obbligatorie quanto a limiti di:

  • cedibilità
  • sequestrabilità
  • pignorabilità

Restano però fuori da queste tutele i riscatti totali/parziali e alcune anticipazioni.

Se la previdenza complementare è spesso stata percepita come un “contenitore di accumulo”, la Manovra 2026 la spinge verso un ruolo diverso: una pensione flessibile, che puoi modellare meglio quando smetti di lavorare.

Più deducibilità, anche se lieve, silenzio-assenso più rapido e soprattutto più opzioni di rendita e incasso: il messaggio è chiaro. In un sistema in cui il primo pilastro fatica a garantire importi adeguati, il secondo pilastro diventa sempre più una scelta “di struttura”, non un accessorio.

 

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