Pace contributiva

Pace contributiva 2025: come aderire?

La legge di bilancio 2024 (art. 1, commi 126-130, legge 213/2023) ha riproposto, per il biennio 2024-2025, la pace contributiva, cioè la possibilità di riscattare fino a cinque anni di periodi non coperti da contribuzione e non soggetti ad obbligo assicurativo.

Si tratta di un’opportunità preziosa per chi ha carriere discontinue e rischia di restare con “vuoti” previdenziali, che possono rallentare o addirittura impedire l’accesso alla pensione.

Ti interessa l’argomento?
Leggi anche l’articolo sul riscatto dei contributi 2025!

Pace contributiva: chi può aderire?

Come specificato dalla circolare INPS 69/2024, la misura è riservata a chi:

  • è iscritto ad almeno una gestione amministrata dall’INPS;
  • non possiede contribuzione al 31 dicembre 1995 (quindi soggetto al calcolo interamente contributivo della pensione), nemmeno figurativa, estera o accreditata in casse professionali;
  • non è titolare di pensione.

Pace contributiva: periodi riscattabili

È possibile riscattare i periodi privi di copertura assicurativa:

  • fino a 5 anni complessivi, anche non continuativi;
  • compresi tra il primo e l’ultimo anno di contribuzione (es.: se il primo contributo è del 10 marzo 2001, si può coprire anche il periodo 1° gennaio–9 marzo 2001; stesso discorso per l’anno finale, copribile fino al 31 dicembre).

Sono esclusi dai periodi riscattabili quelli soggetti ad obbligo contributivo per i quali non risultino effettuati versamenti (es. contributi artigiani o commercianti non pagati) e i periodi successivi al 31 dicembre 2023.

Come si calcola il costo

L’onere di riscatto si calcola applicando l’aliquota IVS della gestione di appartenenza alla retribuzione (o reddito) percepita nei 12 mesi meno remoti. La regola è quella del D.Lgs. 184/1997, art. 2, comma 5, richiamata dall’art. 1, comma 128 della legge 213/2023.

Esempi pratici

  • Dipendente: stipendio dell’ultimo anno (bisogna trovare, nell’estratto conto INPS, le ultime 52 settimane di contributi utili alla misura della pensione) 30.000 € → costo riscatto di un anno di vuoti contributivi = 30.000 × 33% = 900 €;
  • Commerciante: reddito dell’ultimo anno 25.000 € → costo riscatto di un anno = 25.000 × 24% = 000 €;
  • Libero professionista in gestione separata: reddito dell’ultimo anno 20.000 € → costo riscatto di un anno = 20.000 × 25% = 000 €.

In assenza di retribuzione o se inferiore al minimale, si utilizza il minimale di legge (per il 2025: 12.551 € per il FPLD e 18.555 € per artigiani e commercianti).

Modalità di pagamento

  • L’onere è deducibile fiscalmente dal reddito (art. 10 TUIR);
  • può essere pagato in unica soluzione o fino a 120 rate mensili senza interessi, di importo non inferiore a 30 €;
  • per i lavoratori dipendenti privati, l’onere può essere sostenuto dal datore di lavoro, destinando i premi di produzione (art. 1, comma 129, legge 213/2023).

Quando conviene

La pace contributiva, consentendo l’accredito pieno dei periodi riscattati ai fini del diritto e della misura della pensione, conviene sicuramente quando il recupero degli anni mancanti anticipa l’accesso al trattamento.

Quando risulta comunque raggiunto il requisito contributivo minimo per la pensione, la pace contributiva potrebbe risultare conveniente in relazione all’aumento dell’importo dell’assegno. Non dimentichiamo, a questo proposito, che la pensione anticipata a 64 anni (art. 24 co. 11 DL 201/2011) e la pensione di vecchiaia a 67 anni (art. 24 co. 6 e 7 DL 201/2011), per chi non ha contributi prima del 1996, prevedono un importo soglia minimo per l’accesso: pertanto, se l’interessato arriva ai 20 anni di contributi minimi richiesti, ma l’importo dell’assegno pensionistico risulta basso, la pace contributiva può essere utile per raggiungere il valore soglia.

Caso pratico

Un lavoratore con 38 anni e 10 mesi di contributi può riscattare con Pace contributiva 4 anni scoperti. Pagato l’onere di riscatto, raggiunge immediatamente 42 anni e 10 mesi, accedendo così alla pensione anticipata ordinaria (art. 24, co. 10, D.L. 201/2011, cd. riforma Fornero), trascorsa la finestra di 3 mesi.

Una lavoratrice dipendente, con due figli, che ha 64 anni di età e oltre 20 anni di contributi può riscattare con Pace contributiva 5 anni scoperti. Ha dunque già raggiunto, anche senza riscatto, il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata contributiva a 64 anni. Non arriva però, senza il riscatto, all’importo soglia minimo richiesto per tale prestazione pensionistica, pari a 2,6 volte l’assegno sociale (1.400,59€ per il 2025- valore applicabile alle sole donne con più figli): l’assegno spettante ammonta infatti a 1.220€. Grazie alla Pace contributiva, che ha un costo di 49.500€ (30.000€ ultimo stipendio x 5 anni x aliquota del 33%), può raggiungere l’importo soglia e andare dunque in pensione a 64 anni: 49.500€, imputati a montante contributivo e convertiti in pensione col coefficiente del 5,129% valido per 64 anni e 3 mesi, danno infatti luogo a un beneficio pensionistico annuale di 2.538,86€, mensile di 195,30€.

Come presentare la domanda

La richiesta va inoltrata all’INPS tramite:

  • portale telematico (“Riscatti e ricongiunzioni” sul portale web dell’Istituto);
  • contact center (803 164 da rete fissa o 06 164164 da mobile);
  • patronati o intermediari abilitati.

La misura è sperimentale e valida solo nel biennio 2024-2025: è quindi importante valutare subito la convenienza dell’operazione, perché c’è tempo solo sino al 31 dicembre 2005 per aderire.

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