PREVIDAGE SRL
Sede legale
Corso Garibaldi, 49
20121 Milano (MI)
REA di Milano 2740204
CF e P.IVA 13733500964
Capitale sociale € 10.000
previdage@legalmail.it
Sedi operative
Via Larga, 8
20122 Milano (MI)
Piazza De Gasperi, 12/16
21047 Saronno (VA)
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La legge di bilancio 2024 (art. 1, commi 126-130, legge 213/2023) ha riproposto, per il biennio 2024-2025, la pace contributiva, cioè la possibilità di riscattare fino a cinque anni di periodi non coperti da contribuzione e non soggetti ad obbligo assicurativo.
Si tratta di un’opportunità preziosa per chi ha carriere discontinue e rischia di restare con “vuoti” previdenziali, che possono rallentare o addirittura impedire l’accesso alla pensione.
Ti interessa l’argomento?
Leggi anche l’articolo sul riscatto dei contributi 2025!
Come specificato dalla circolare INPS 69/2024, la misura è riservata a chi:
È possibile riscattare i periodi privi di copertura assicurativa:
Sono esclusi dai periodi riscattabili quelli soggetti ad obbligo contributivo per i quali non risultino effettuati versamenti (es. contributi artigiani o commercianti non pagati) e i periodi successivi al 31 dicembre 2023.
L’onere di riscatto si calcola applicando l’aliquota IVS della gestione di appartenenza alla retribuzione (o reddito) percepita nei 12 mesi meno remoti. La regola è quella del D.Lgs. 184/1997, art. 2, comma 5, richiamata dall’art. 1, comma 128 della legge 213/2023.
In assenza di retribuzione o se inferiore al minimale, si utilizza il minimale di legge (per il 2025: 12.551 € per il FPLD e 18.555 € per artigiani e commercianti).
Quando conviene
La pace contributiva, consentendo l’accredito pieno dei periodi riscattati ai fini del diritto e della misura della pensione, conviene sicuramente quando il recupero degli anni mancanti anticipa l’accesso al trattamento.
Quando risulta comunque raggiunto il requisito contributivo minimo per la pensione, la pace contributiva potrebbe risultare conveniente in relazione all’aumento dell’importo dell’assegno. Non dimentichiamo, a questo proposito, che la pensione anticipata a 64 anni (art. 24 co. 11 DL 201/2011) e la pensione di vecchiaia a 67 anni (art. 24 co. 6 e 7 DL 201/2011), per chi non ha contributi prima del 1996, prevedono un importo soglia minimo per l’accesso: pertanto, se l’interessato arriva ai 20 anni di contributi minimi richiesti, ma l’importo dell’assegno pensionistico risulta basso, la pace contributiva può essere utile per raggiungere il valore soglia.
Caso pratico
Un lavoratore con 38 anni e 10 mesi di contributi può riscattare con Pace contributiva 4 anni scoperti. Pagato l’onere di riscatto, raggiunge immediatamente 42 anni e 10 mesi, accedendo così alla pensione anticipata ordinaria (art. 24, co. 10, D.L. 201/2011, cd. riforma Fornero), trascorsa la finestra di 3 mesi.
Una lavoratrice dipendente, con due figli, che ha 64 anni di età e oltre 20 anni di contributi può riscattare con Pace contributiva 5 anni scoperti. Ha dunque già raggiunto, anche senza riscatto, il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata contributiva a 64 anni. Non arriva però, senza il riscatto, all’importo soglia minimo richiesto per tale prestazione pensionistica, pari a 2,6 volte l’assegno sociale (1.400,59€ per il 2025- valore applicabile alle sole donne con più figli): l’assegno spettante ammonta infatti a 1.220€. Grazie alla Pace contributiva, che ha un costo di 49.500€ (30.000€ ultimo stipendio x 5 anni x aliquota del 33%), può raggiungere l’importo soglia e andare dunque in pensione a 64 anni: 49.500€, imputati a montante contributivo e convertiti in pensione col coefficiente del 5,129% valido per 64 anni e 3 mesi, danno infatti luogo a un beneficio pensionistico annuale di 2.538,86€, mensile di 195,30€.
Come presentare la domanda
La richiesta va inoltrata all’INPS tramite:
La misura è sperimentale e valida solo nel biennio 2024-2025: è quindi importante valutare subito la convenienza dell’operazione, perché c’è tempo solo sino al 31 dicembre 2005 per aderire.
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